CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 31779/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria e le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Torino e impugnata dall'imputata, la quale tA02_ condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo A); il Tribunale, inoltre, mandava assolta l'imputata dal reato di cui all'art. 11 d.l. n. 201 del 2011, in relazione all'art. 483 cod. pen., per non aver commesso il fatto. 2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo, che deduce l'inosservanza degli artt. 191, 234 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen. Ad avviso del difensore, la Corte di merito avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al funzionario delle agenzie delle entrate dai soggetti apparentemente emittenti le fatture ritenute false, perché tali dichiarazioni, ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., non possono essere considerate "documenti" ex art 234 cod. proc. pen. e, quindi, nemmeno possono essere utilizzate ai fini di prova nella decisione. In altri termini, secondo il difensore la prova della falsificazione delle fatture fu ottenuta dai questionari e dalle indagini condotte in sede amministrativa dal funzionario dell'Agenzia delle entrate, e ciò in violazione del principio secondo cui la prova dichiarativa si forma nel contraddittorio. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Invero, si osserva che, come concordemente ritenuto dai giudici di merito, la prova della penale responsabilità dell'imputata si fonda sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'amministrazione finanziaria che effettuò gli accertamenti in ordine alle fatture in argomento, nonché sulle anomalie, grafiche e contenutistiche, che presentavano dette fatture. Ir particolare, il funzionario ha riferito, tra l'altro, di avere inviato i questionari agli amministratori delle società (Lenmar s.r.I., AGP gas s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e Decathlon) che risultavano apparenti emittenti dei documenti fiscali, i quali dichiararono di non avere intrattenuto alcuna relazione commerciale con la società gestita dall'imputata. Di conseguenza, la prova circa l'assenza di rapporti commerciali tra la società dell'imputata e quelli emittenti le fatture è rappresentata, in prima battuta, dalla testimonianza dell'indicato teste, assunta nel contraddittorio tra le parti e perciò pienamente utilizzabile ai fini probatori. E tanto basta per l'inammissibilità del motivo. 5. Si osserva, inoltre, che gli indicati questionari sono stati acquisiti all'udienza del 26 aprile 2021 all'esito della deposizione del teste Brucato, senza che la difesa abbia eccepito alcunché. A tal proposito, sin dal 2010, questa Corte ha affermato, senza soluzione di continuità, il principio, qui da ribadire, secondo cui, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 2, n. 19679 del 06/05/2010, dep. 25/05/2010, Palannara, Rv. 247120; in senso conforme, tra le più recenti, Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, dep. 13/04/2021, Tagliente, Rv. 281088; Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, dep. 04/02/2020, Guanieri, Rv. 278292). Orbene, nel caso di specie la difesa non ha sollevato alcuna obiezione in ordine all'acquisizione dei questionari, così manifestando una sostanziale acquiescenza, essendosi limitata a chiedere l'esame dei rappresentanti legali di dette società, richiesta rigettata dal Tribunale perché ritenuta superflua. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dich:ara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favor