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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33385/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], illustra i motivi e chiede raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 20/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIA il 9/4/2014 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione di cui al capo 32 e confermato nel resto la condanna nei confronti dello stesso in relazione al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., capo 11.

1. A [OSCURATO:PERSONA] erano originariamente contestate due ipotesi di ricettazione relative a due diverse autovetture.

All'esito del processo di primo grado il ricorrente è stato assolto dal reato di cui al capo 32 e condannato per la ricettazione di una seconda autovettura ritenendo che lo stesso, sebbene viaggiasse su di un altro mezzo, come se fosse un "convoglio", avesse comunque concorso nella commissione del reato con il soggetto che era alla guida della macchina di provenienza illecita.

Ad avviso del giudice di merito, infatti, la prova della responsabilità del ricorrente sarebbe nel fatto che i vari soggetti che erano !:;ulle due macchine, e quindi anche lui, sapevano che il viaggio aveva uno scopo illecito, la consegna di qualcosa di illecito, per cui il Marku avrebbe avuto la consapevolezza che l'altra autovettura, quella nella quale non viaggiava, era di provenienza delittuosa.

Tale giudizio, a seguito dell'appello presentato dalla difesa, è stato confermato dalla Corte territoriale.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che non sarebbe configurabile il reato di concorso in ricettazione contestato al ricorrente.

Lo stesso, infatti, che non viaggiava sull'autovettura e che non l'ha mai detenuta, non avrebbe quindi ricevuto il bene e compiuto l'azione materiale, né avrebbe avuto la consapevolezza che la stessa fosse di provenienza illecita.

La motivazione quanto all'elemento psicologico, d'altro canto, sarebbe il risultato di una mera congettura.

La circostanza che il Marku avesse la consapevolezza che quanto si andava a fare, consegnare un pacchetto di valore a una persona, fosse illecito, infatti, non sarebbe significativo della consapevolezza della provenienza illecita dell'autovettura della quale lo stesso non aveva alcuna diretta disponibilità, che non deteneva e sulla quale non viaggiava neanche quale passeggero.

La doglianza è fondata.

1.1. Il reato di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando la condotta successiva alla ricezione (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969 — 01; Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini, Rv. 270522 - 01) Al fine dell'integrazione della fattispecie pertanto è necessario che l'autore abbia la consapevolezza della provenienza illecita nel momento in cui lo stesso consegue direttamente, in qualsivoglia modo, il possesso della cosa proveniente da delitto (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292 — 01).

Non risponde del reato di ricettazione, infatti, colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, cioè che non ricevuto il bene, si limiti a farne uso unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione, come detto, ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso in precedenza (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684 - 01).

1.2. I giudici di merito hanno fondato la dichiarazione di responsabilità del ricorrente quanto alla provenienza illecita dell'autovettura sulla base della ritenuta consapevolezza dello scopo del viaggio effettuato la sera del 7 gennaio 2011, nel corso del quale comunque il Marku era a bordo di una diversa autovettura di provenienza lecita, e della stretta e confidenziale frequentazione avuta dallo stesso in quel periodo con Nikolla, soggetto che era alla guida della macchina oggetto del reato (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza di primo grado e pagina 9 della sentenza di appello).

1.3. Tale conclusione è manifestamente illogica.

Gli elementi acquisiti, la ritenuta consapevolezza della natura illecita del viaggio e la frequentazione con la persona che guidava l'autovettura oggetto della ricettazione, infatti, non consentono di inferire alcunché quanto alla partecipazione del ricorrente alla commissione del reato: -nulla risulta quanto al concorso del Marku nell'ottenimento del possesso del bene; -la sussistenza dell'elemento psicologico è il frutto di una mera congettura, che peraltro si riferisce, al più, alla consapevolezza che l'imputato avrebbe avuto in un momento successivo (cioè immediatamente prima o durante il viaggio) alla commissione del reato contestato.

1.4. Ragione questa per la qualelcorrettamente applicati i principi in precedenza indicati, a fronte delle prove complessivamente acquisite e puntualmente indicate nelle sentenze di merito, in assenza di ulteriori elementi dai quali poter inferire la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, non essendo necessario procedere a una diversa e ulteriore valutazione di merita, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], illustra i motivi e chiede raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 20/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIA il 9/4/2014 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione di cui al capo 32 e confermato nel resto la condanna nei confronti dello stesso in relazione al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., capo 11. 1. A [OSCURATO:PERSONA] erano originariamente contestate due ipotesi di ricettazione relative a due diverse autovetture. All'esito del processo di primo grado il ricorrente è stato assolto dal reato di cui al capo 32 e condannato per la ricettazione di una seconda autovettura ritenendo che lo stesso, sebbene viaggiasse su di un altro mezzo, come se fosse un "convoglio", avesse comunque concorso nella commissione del reato con il soggetto che era alla guida della macchina di provenienza illecita. Ad avviso del giudice di merito, infatti, la prova della responsabilità del ricorrente sarebbe nel fatto che i vari soggetti che erano !:;ulle due macchine, e quindi anche lui, sapevano che il viaggio aveva uno scopo illecito, la consegna di qualcosa di illecito, per cui il Marku avrebbe avuto la consapevolezza che l'altra autovettura, quella nella quale non viaggiava, era di provenienza delittuosa. Tale giudizio, a seguito dell'appello presentato dalla difesa, è stato confermato dalla Corte territoriale. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che non sarebbe configurabile il reato di concorso in ricettazione contestato al ricorrente. Lo stesso, infatti, che non viaggiava sull'autovettura e che non l'ha mai detenuta, non avrebbe quindi ricevuto il bene e compiuto l'azione materiale, né avrebbe avuto la consapevolezza che la stessa fosse di provenienza illecita. La motivazione quanto all'elemento psicologico, d'altro canto, sarebbe il risultato di una mera congettura. La circostanza che il Marku avesse la consapevolezza che quanto si andava a fare, consegnare un pacchetto di valore a una persona, fosse illecito, infatti, non sarebbe significativo della consapevolezza della provenienza illecita dell'autovettura della quale lo stesso non aveva alcuna diretta disponibilità, che non deteneva e sulla quale non viaggiava neanche quale passeggero. La doglianza è fondata. 1.1. Il reato di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando la condotta successiva alla ricezione (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969 — 01; Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini, Rv. 270522 - 01) Al fine dell'integrazione della fattispecie pertanto è necessario che l'autore abbia la consapevolezza della provenienza illecita nel momento in cui lo stesso consegue direttamente, in qualsivoglia modo, il possesso della cosa proveniente da delitto (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292 — 01). Non risponde del reato di ricettazione, infatti, colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, cioè che non ricevuto il bene, si limiti a farne uso unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione, come detto, ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso in precedenza (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684 - 01). 1.2. I giudici di merito hanno fondato la dichiarazione di responsabilità del ricorrente quanto alla provenienza illecita dell'autovettura sulla base della ritenuta consapevolezza dello scopo del viaggio effettuato la sera del 7 gennaio 2011, nel corso del quale comunque il Marku era a bordo di una diversa autovettura di provenienza lecita, e della stretta e confidenziale frequentazione avuta dallo stesso in quel periodo con Nikolla, soggetto che era alla guida della macchina oggetto del reato (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza di primo grado e pagina 9 della sentenza di appello). 1.3. Tale conclusione è manifestamente illogica. Gli elementi acquisiti, la ritenuta consapevolezza della natura illecita del viaggio e la frequentazione con la persona che guidava l'autovettura oggetto della ricettazione, infatti, non consentono di inferire alcunché quanto alla partecipazione del ricorrente alla commissione del reato: -nulla risulta quanto al concorso del Marku nell'ottenimento del possesso del bene; -la sussistenza dell'elemento psicologico è il frutto di una mera congettura, che peraltro si riferisce, al più, alla consapevolezza che l'imputato avrebbe avuto in un momento successivo (cioè immediatamente prima o durante il viaggio) alla commissione del reato contestato. 1.4. Ragione questa per la qualelcorrettamente applicati i principi in precedenza indicati, a fronte delle prove complessivamente acquisite e puntualmente indicate nelle sentenze di merito, in assenza di ulteriori elementi dai quali poter inferire la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, non essendo necessario procedere a una diversa e ulteriore valutazione di merita, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]
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