CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 marzo 2016
Cassazione n. 19944/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 21260-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R. [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro I.N.P.S. 900 [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 62/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 285/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 21260/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.62 del 2016 la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'opposizione a cartella esattoriale limitatamente all'annullamento della sanzione ex art.36-bis legge n.248 del 2006, medio tempore dichiarata incostituzionale (Corte cost.n.254 dei 2014), e confermava l'omissione contributiva alla stregua del compendio probatorio acquisito in primo grado, spese del doppio grado compensate per !a metà, stante l'esito complessivo della lite; 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustato con memoria; 3. l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 4. con il primo motivo deducendo violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., si assume che l'accoglimento, sia pur parziale, non giustifica una soccombenza reciproca ne' tantomeno un rimborso alla controparte comunque soccombente, e che !a Corte di merito, una volta optato per la parziale compensazione, avrebbe dovuto, per il residuo, porre le spese a carico de.11'INPS, risultato parzialmente soccombente, e giammai a carico dell'opponent€.-., parzialmente vincitore, il quale aveva dovuto impugnare la cartella esattoriale nella sua unicità, comprensiva dei contributi omessi e della sanzione; 5. coi secondo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra !e parti, si assume che dato il fatto storico determinante in contestazione tra le parti - l'assunzione del lavoratore da epoca retrodata rispetto a quella della formale assunzione - il ragionamento ionico del giudice è risultato contraddittorio, illogico e viziato nella rivisitazione, fatta poi dalla Corte di merito„ degli elementi emergenti dalle prove testimoniali, il cui esito, con riferimento ad un primo teste, è stato confusamente interpretato o rivalutato, in riferimento ad altro teste, nonostante la non affidabilità della testimonianza; 6. il ricorso è da rigettare; 7. il primo motivo si limita a ritenere non giustificata la statuizione della Corte di merito e non corretta e legittima la motivazione, muovendo dalla più che dimezzata somma ingiunta, senza tuttavia incrinare il fondamento del deo/sol-n che ha basato la regoiazione delle spese di lite, con la compensazione per metà delle spese dei gradi di merito, tenuto conto dell'esito della lite, con ratio decidendi non attinta da doglianza quanto al riferimento, premesso dalla Corte, all'illegittimità costituzionale della sanzione a fondamento dell'annullamento parziale del credito portato dalle cartella opposta; 8. in aitre parole„ la parte ricorrente non si duole dell'assenza delle «gravi ed eccezionali ragion!» (applicabili ratione ternporis), da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, e che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula genarica nonea a consentire l! necessario controllo (v., tra tante, Cass. no. 16473 dPI 2017 e 14411 del 2016); 9. inoltre, ia censura s: riduce, inammissibilmente, ad argomenti meramente essertivi a sostegno della palesata necessità di proporre l'opposizione per impugnare., i.P toto, la cartella esattoriale; 10. da rigettare è anche li secondo motivo, per avere la Corte di merito esaminato il fatto controverso decisivo del quale si assume l'omesso esame - la prestazione iavorativa da epoca antecedente alla formale assunzione - per cui non solo non si versa nel paradigma del noveilato vizio di motivazione ma !o scrutinio richiesto alla Corte di legittimità si risolve nei pretendere un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio e, dunque, LT; inammissibile riesame del merito; 11. non si provvede aia regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva; 12. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per i! versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a ouelio per il ricorso ex art.13,co. 1; se dovuto. P.Q.M. La Corte ridetta ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P. R.n .115/2002; sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co.