CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 10961/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. 5392/2023 R.G., sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] PUBBLICHEpresso la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 13 febbraio 2023, nella causa tra proposto da [OSCURATO:PERSONA], GIOVANNA DELLA CORTE e MADDALENA DELLA CORTE-attori - contro [OSCURATO:PERSONA] -convenuto - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/4/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; Regolamento di competenza di ufficio -Inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA], Giovanna e Maddalena Della Corte convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Mugnano di Napoli chiedendo il risarcimento dei danni cagionati da infiltrazioni per rottura di una condotta d’acqua comunale; il predetto Tribunale, con ordinanza del 21/1/2021, dichiarava la propria incompetenza per materia; −la causa era riassunta innanzi al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’appello di Napoli, giudice indicato come competente dal Tribunale; −con ordinanza del 13/2/2023 il Tribunale Regionale sollevava conflitto negativo di competenza per materia; −il Procuratore generale depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; −all’esito della camera di consiglio del 9/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −l ’ istanza che solleva il conflitto di competenza ex officio è inammissibile; −come già statuito da questa Corte (Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 7724 del 20/03/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23557 del 02/08/2023), il regolamento dicompetenza può essere richiesto d’ ufficio , ai sensi dell ’ art.45 cod. proc. civ., solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ.,mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, l ’ istanza di regolamen to può essere proposta esclusivamente dalle parti; −in tale seconda evenienza, in mancanza di istanza di parte , qualora la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all ’ altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo diventaincontestabile e vincolante per il secondo,anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata daquest ’ ultimo va dichiarata inammissibile (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4077 del 25/02/2005; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6464 del 21/03/2011; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17454 del 23/07/2010; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12152 del 16/07/2012; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19167 del 06/11/2012; Cass . , Sez.6-3, Ordinanza n. 15789 del 10/07/2014; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 728del 19/01/2015); −in proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sentenza n. 1202 del 18/01/2018, Rv. 647312-01) hanno statuito che «È inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore, giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia, l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., ex art. 4 9, comma 2, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris non consentito dall’ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo»; −nella specie il Tribunale R egionale delle acque pubbliche ha illustrato plurime argomentazioni per contestare la dichiarazione di incompetenza per materia resa dal [OSCURATO:PERSONA]; −tuttavia, alla pars destruens , volta a contrastare l ’ indicazione di competenza per materia contenuta nella pronuncia del giudice a quo , l’ordinanza che solleva il conflitto non faseguire la pars costruens intesa ad individuare la competenza per materia oterritoriale inderogabile ex art. 28 cod. proc. civ. dello stesso o di un altro g iudice, con conseguente inammissibilità dell’istanza ex art. 45 c od . p roc . c iv . e radicamento della competenza relativa alla causa risarcitoria presso il giudice ad quem , innanzi al quale le parti hanno riassunto il giudizio;−il regolamento di competenza d’ufficio deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; la causa andrà, conseguentemente , riassunta avanti il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’appello di Napoli entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza; −non deve provvedersi sulle spese ( Cass., Sentenza n. 1202 del 18/01/2018); p.q. m. la Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio. Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA]- che presso la Corte d’appello di Napoli il termine di mesi tre dalla pubblica- zione della presente ordinanza. Così deciso in Roma,