Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01503/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], il cui difensore ha anche presentato memoria, condannato per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di anni uno di reclusione, previa concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, articolando quattro motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato (primo e secondo motivo), violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla non immediata deliberazione della sentenza di primo grado (terzo motivo) nonché violazione di legge per utilizzo di una prova illegittimamente acquisita (quarto motivo); considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto pienamente integrata la materialità del reato in quanto, in modo congruo ed immune da vizi, è stato evidenziato, anche richiamando intervenuti chiarimenti forniti dal perito e non specificamente confutati, che, nell'anno di imposta 2017, il ricorrente utilizzava in compensazione crediti inesistenti (mai indicati nella dichiarazione dei redditi) per il pagamento sia di importi iscritti a ruolo presso l'agente della riscossione, sia di debiti previdenziali INPS nonché di tributi locali attraverso il sistema del versamento unitario per un importo pari alla somma di euro 139.127,56; a fronte di tale ricostruzione la non condivisione da parte della difesa appare genericamente rivalutativa del merito, in alcun modo specifica; egualmente rivalutativo e generico appare il ricorso nell'evocare la applicazione del decreto Monti, anche in carenza di illustrazione sulla decisività della deduzione (a fronte peraltro dei limiti giuridici alla compensazione di debiti acquisiti in accollo, cfr. Sez. 3, n. 30098 del 03/07/2025, De, Rv. 288584 - 01); puntuale è la risposta della corte, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, circa la non intervenuta definizione della questione tramite rottamazione ( cfr. pag. 3 della sentenza); e del tutto infondata è la esclusione del reato per indebite compensazioni non riferite a debiti fiscali atteso che il reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riguarda l'omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari che di altra natura, per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario. (Sez. 3, n. 552 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 283920 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito in quanto risulta pienamente provato il dolo generico richiesto, sul ragionevole rilievo della sua enucleazione a fronte dell'utilizzo di crediti inesistenti da parte del titolare d'impresa, non riducibili ad un mero errore contabile ovvero ad un illecito commesso dalla commercialista; reputato che il terzo ed il quarto motivo, tra loro strettamente connessi, espongono censure manifestamente infondate, perché inerenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che l'integrazione del dibattimento con la nomina di un CTU all'esito della quale istruttoria si dà lettura del dispositivo non integra un'ipotesi di nullità assoluta né di illegittima acquisizione di una prova assunta posto che, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., può essere esercitato anche a conclusione del dibattimento, terminata la discussione, dal momento che non sussiste alcuna preclusione in relazione alla possibilità di riaprire il dibattimento per assumere nuove prove, se queste sono decisive (art. 523, comma settimo cod. proc. pen.). (Sez. 5, n. 10819 del 22/10/1993, Montani, Rv. 196307 - 01, cfr. anche in tema di giudizio abbreviato, Sez. 1, Sentenza n. 47710 del 18/06/2015, Rv. 265422 - 01) ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], il cui difensore ha anche presentato memoria, condannato per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di anni uno di reclusione, previa concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, articolando quattro motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato (primo e secondo motivo), violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla non immediata deliberazione della sentenza di primo grado (terzo motivo) nonché violazione di legge per utilizzo di una prova illegittimamente acquisita (quarto motivo); considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto pienamente integrata la materialità del reato in quanto, in modo congruo ed immune da vizi, è stato evidenziato, anche richiamando intervenuti chiarimenti forniti dal perito e non specificamente confutati, che, nell'anno di imposta 2017, il ricorrente utilizzava in compensazione crediti inesistenti (mai indicati nella dichiarazione dei redditi) per il pagamento sia di importi iscritti a ruolo presso l'agente della riscossione, sia di debiti previdenziali INPS nonché di tributi locali attraverso il sistema del versamento unitario per un importo pari alla somma di euro 139.127,56; a fronte di tale ricostruzione la non condivisione da parte della difesa appare genericamente rivalutativa del merito, in alcun modo specifica; egualmente rivalutativo e generico appare il ricorso nell'evocare la applicazione del decreto Monti, anche in carenza di illustrazione sulla decisività della deduzione (a fronte peraltro dei limiti giuridici alla compensazione di debiti acquisiti in accollo, cfr. Sez. 3, n. 30098 del 03/07/2025, De, Rv. 288584 - 01); puntuale è la risposta della corte, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, circa la non intervenuta definizione della questione tramite rottamazione ( cfr. pag. 3 della sentenza); e del tutto infondata è la esclusione del reato per indebite compensazioni non riferite a debiti fiscali atteso che il reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riguarda l'omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari che di altra natura, per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario. (Sez. 3, n. 552 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 283920 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito in quanto risulta pienamente provato il dolo generico richiesto, sul ragionevole rilievo della sua enucleazione a fronte dell'utilizzo di crediti inesistenti da parte del titolare d'impresa, non riducibili ad un mero errore contabile ovvero ad un illecito commesso dalla commercialista; reputato che il terzo ed il quarto motivo, tra loro strettamente connessi, espongono censure manifestamente infondate, perché inerenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che l'integrazione del dibattimento con la nomina di un CTU all'esito della quale istruttoria si dà lettura del dispositivo non integra un'ipotesi di nullità assoluta né di illegittima acquisizione di una prova assunta posto che, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., può essere esercitato anche a conclusione del dibattimento, terminata la discussione, dal momento che non sussiste alcuna preclusione in relazione alla possibilità di riaprire il dibattimento per assumere nuove prove, se queste sono decisive (art. 523, comma settimo cod. proc. pen.). (Sez. 5, n. 10819 del 22/10/1993, Montani, Rv. 196307 - 01, cfr. anche in tema di giudizio abbreviato, Sez. 1, Sentenza n. 47710 del 18/06/2015, Rv. 265422 - 01) ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 01503/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris