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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20205/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse degli imputati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, n. a Villaricca il 10/3/1995, [OSCURATO:PERSONA] Giosuè, n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/3/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli confermava integralmente la decisione de129giugno 2020, con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del medesimo Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati -oggi ricorrenti-per i reati di rapina aggravata in concorso, contraffazione in concorso del numero di targa del veicolo usato per commettere le rapine (capo F), lesioni personali aggravate dal nesso teleologico in concorso (capo N).

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.[OSCURATO:PERSONA], 1.1.violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate con i motivi di gravame spesi nel merito, che avevano in proposito valorizzato la confessione immediata e spontanea, la collaborazione nell'indicare i complici delle azioni delittuose, la giovane età e le disagiate condizioni di vita dell'agente; le stereotipate argomentazioni spese dalla Corte territoriale sui punti evidenziati non appaiono al ricorrente satisfattive dei criteri indicati agli artt. 132 e 133 cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in relazione al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge (art. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.).

2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.),in riferimento al riconoscimento della responsabilità per il fatto di concorso in lesioni personali descritto al capo N, pur in difetto di elemento psicologico del reato, commesso materialmente da altri e certamente non voluto dall'agente.

3. [OSCURATO:PERSONA],

3.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.) in riferimento al riconoscimento della responsabilità per il concorso nel fatto di lesioni personali descritto al capo N, pur in difetto di elemento psicologico del reato, commesso materialmente da altri e certamente non voluto dall'agente.

3.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.) in riferimento al riconoscimento della responsabilità per il concorso nel fatto di contraffazione materiale del numero di targa della vettura usata per commettere la rapina descritto al capo F, pur in difetto di elemento psicologico del reato, commesso materialmente da altri e certamente non voluto dall'agente.

3.3. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in relazione al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge (art. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.).[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso comuni ai tre ricorrenti, volti tutti a denunziare la violazione della legge penale commessa dalla Corte territoriale, che ha negato la ricorrenza in fatto dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,auspicate in ragione della condotta confessoria e collaborativa tenuta dai ricorrenti nella immediatezza dell'arresto,sono manifestamente infondati.

1.1. La Corte di merito ha espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici per ciascuno degli appellanti- sul tema della qualificazione circostanziale dei fatti, ritenendo non accessibile la richiesta attenuazione in assenza di qualsivoglia elemento degno di positiva valutazione.

Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Sul punto è bene ricordare che, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14/9/1944, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.

L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (così storicamente: Sez. 6, 28/5/1999 n. 8668).

Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod. pen. il principale 'serbatoio di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante.

Si è pertanto ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (ancora storicamente: Sez. 1, n. 1376, del 28/10/1997, Rv. 209841).

Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133, comma primo, cod. pen.) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133, comma secondo, cod. pen.) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod. pen. e ciò conduce - da sempre - a ritenere il «fatto» della confessione processuale come possibile fattore di attenuazione della sanzione, ai sensi dell'art. 133 comma secondo, n. 3, cod. pen. (sub specie di condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione dellacapacità a delinquere).

Pur a fronte della commissione di reati di elevata gravità, non è dubbio - pertanto - che l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un 'semplice' fattore di) agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso, ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (tra le molte Sez. 6, n. 3018, del 11/10/1990, Rv. 186592; Sez. 6, n. 11732, del 27/1/2012, Rv. 252229).

Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione - interna alla norma dell'art. 133 - tra la 'condotta susseguente al reato' e la categoria della 'capacità a delinquere' (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione «storica» consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in «cambio» di scelte di semplificazione processuale (riti speciali di cui agli artt. 438 ss. e 444 e ss. cod. proc. pen.).

Non è un caso, pertanto, che anche lì dove si sia riaffermata - come valore costituzionale - la libertà del giudice di valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62 bis la condotta susseguente al reato (Corte cost., sentenza n. 183 del 2011 dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata) si è precisato a più riprese che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato «può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere».

Il finalismo rieducativo della pena (art. 27, comma terzo, Cost.) trova, dunque,i1 suo riconoscimento lì dove -in sede di quantificazione sanzionatoria- si possa dare peso a condotte «che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato».

Nella fattispecie, i giudici di primo e secondo grado hanno motivatamente ritenuto, per ciascuno degli appellanti, priva di efficacia processuale la intervenuta ammissione degli addebiti ed anche la indicazione dei correi (come operata dal [OSCURATO:PERSONA]), riconoscendone la natura solo strategica e neutra sotto il profilo della resipiscenza.

In un tale contesto, l'agognato riconoscimento, come correttamente argomenta la Corte territoriale, confligge con lo spirito stesso della attenuante e con la necessaria discrezionalità nello scrutinio richiesto al giudice del merito circa l'effettività dei presupposti della valenza attenuante delle circostanze riconosciute.

Giudizio che, se correttamente argomentato, come nella fattispecie, ove la Corte ha apprezzato e valorizzato la gravità obiettiva dei fatti, la loro ricorrenza nel ristretto arco cronologico, la professionalità e l'organizzazione sottesa alle condotte commesse in concorso con uso di mezzi all'uopo predisposti, non è censurabile nella sede di legittimità (Sez. 5, n. 5579, del 26/9/2013, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866, del 25711/2009, Rv. 246134).

2. [OSCURATO:PERSONA], capi G, H, M, N. 2.1.Manifestamente infondato è pure il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] (concorso nel reato di lesioni personali, aggravate dal nesso teleologico, descritto al capo N, fatto funzionale al buon esito della rapina commessa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con terzo ignoto, il 23 luglio 2018 presso la filiale di Casoria della [OSCURATO:PERSONA] di Bari).Reato procedibile ex officio, anche dopo il più recente intervento novellatore, giacché aggravato dal nesso teleologico e funzionale al reato di rapina (Sez. 2, n. 22081 del 3/7/2020, Rv. 279436).

Il motivo di ricorso si limita a denunziare il vizio (deficit dimostrativo della volontà comune di procurare lesioni personali ai soggetti presenti all'ingresso dei locali della banca durante I consumazione della rapina e portati a viva forza all'interno), senza indicarne le ragioni fondanti.

La Corte ha sul punto argomentato circa la perfetta prevedibilità (precisa rappresentazione dell'evento, con la connessa accettazione del rischio probabilistico e sua volizione anche a costo della sua stessa realizzazione)dell'accadimento lesivo anche da parte degli agenti non impegnati nella allocazione forzosa dei presenti e, dunque, nella rappresentazione e volizione dell'evento lesivo, materialmente commesso dal correo.

2.2. Del resto, quanto a responsabilità in concorso per i fatti necessariamente connessi, nell'ambito dell'azione aggressiva comune, non può che ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte (espresso anche dalla massima espressione collegiale) che è ferma nel ritenere che l'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa plurale, consumata anche con l'uso di oggetti occasionalmente dedicati all'offesa alla persona, implica il consenso all'uso cruento di quell'oggetto anche da parte del solo esecutore materiale.

Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata materialmente da uno solo dei concorrenti, in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi (Sez.

U., n. 337, del 18/12/2008, dep. 2009, Rv. 241574; Sez. 2, n. 49389, del 4/12/2012, Rv. 253915; Sez. 1, n. 40702, del 21/12/2017, Rv. 274364; Sez. 2, n. 20885, del 13/5/2009, Rv. 244808), né può aver rilievo identificare quale degli aggressori ebbe materialmente a "violare la persona", giacché si trattò di azione corale, nel corso della quale tutti i partecipi concorsero ad annichilire le difese degli occasionali presenti, che rappresentavano un ostacolo alla piana realizzazione del programma criminoso.

3. [OSCURATO:PERSONA], capi E, F, H, I, M, N, P. 3.1.11 motivo di doglianza (secondo)speso in riferimento alla riconosciuta responsabilità in concorso per le lesioni commesse in concorso descritte al capo N è perfettamente sovrapponibile a quello speso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] (sub 2.1 e 2.2.) e di questo segue le sorti.

3.2. Il primo motivo di ricorso, volto a censurare la violazione della legge penale per il ritenuto concorso nel delitto di contraffazione nnaterialedella targa della vettura usata per commettere la rapina descritta al capo F (in Succivo il 6 febbraio 2018), è infondato.

La difesa deduce che non può ritenersi imputabile al ricorrente,nnero passeggero della vettura utilizzata per commettere la rapina, la condotta materiale di chi ha sostituito la targa originale che identificava il veicolo con quella afferente ad altro veicolo intestato a persona certamente estranea ai fatti.

La Corte di merito, tuttavia, argomenta tale profilo della responsabilità in concorso facendo leva sul tema "organizzazione comune" del fatto-reato a dimensione plurale.

Nel senso che deve ritenersi logicamente ascrivibile a tutti i partecipi in concorso anche l'attività preparatoria della rapina (quale certamente è quel segmento di condotta, autonomamente punibile, consistente nel rendere difficile -attraverso la sostituzione della targa- l'identificazione del veicolo usato dal gruppo di persone recatesi insieme sul luogo teatro dei fatti ed insieme allontanatesi).

Un tale argomentare non appare manifestamente illogico, né sottende una palese violazione della clausola di equivalenza causale posta dall'art. 110 del codice penale, giacché comune era l'interesse a consumare il fatto principale, evitando il rischio di essere identificati attraverso l'uso comune della vettura e, dunque, necessariamente comune deve ritenersi l'attività di sostituzione della targa identificativa di quel veicolo.

2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la sola condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Salvatore e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Giosuè e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse degli imputati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, n. a Villaricca il 10/3/1995, [OSCURATO:PERSONA] Giosuè, n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/3/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli confermava integralmente la decisione de129giugno 2020, con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del medesimo Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati -oggi ricorrenti-per i reati di rapina aggravata in concorso, contraffazione in concorso del numero di targa del veicolo usato per commettere le rapine (capo F), lesioni personali aggravate dal nesso teleologico in concorso (capo N). Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.[OSCURATO:PERSONA], 1.1.violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate con i motivi di gravame spesi nel merito, che avevano in proposito valorizzato la confessione immediata e spontanea, la collaborazione nell'indicare i complici delle azioni delittuose, la giovane età e le disagiate condizioni di vita dell'agente; le stereotipate argomentazioni spese dalla Corte territoriale sui punti evidenziati non appaiono al ricorrente satisfattive dei criteri indicati agli artt. 132 e 133 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in relazione al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge (art. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.). 2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.),in riferimento al riconoscimento della responsabilità per il fatto di concorso in lesioni personali descritto al capo N, pur in difetto di elemento psicologico del reato, commesso materialmente da altri e certamente non voluto dall'agente. 3. [OSCURATO:PERSONA], 3.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.) in riferimento al riconoscimento della responsabilità per il concorso nel fatto di lesioni personali descritto al capo N, pur in difetto di elemento psicologico del reato, commesso materialmente da altri e certamente non voluto dall'agente. 3.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.) in riferimento al riconoscimento della responsabilità per il concorso nel fatto di contraffazione materiale del numero di targa della vettura usata per commettere la rapina descritto al capo F, pur in difetto di elemento psicologico del reato, commesso materialmente da altri e certamente non voluto dall'agente. 3.3. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in relazione al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge (art. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.).[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso comuni ai tre ricorrenti, volti tutti a denunziare la violazione della legge penale commessa dalla Corte territoriale, che ha negato la ricorrenza in fatto dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,auspicate in ragione della condotta confessoria e collaborativa tenuta dai ricorrenti nella immediatezza dell'arresto,sono manifestamente infondati. 1.1. La Corte di merito ha espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici per ciascuno degli appellanti- sul tema della qualificazione circostanziale dei fatti, ritenendo non accessibile la richiesta attenuazione in assenza di qualsivoglia elemento degno di positiva valutazione. Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen. Sul punto è bene ricordare che, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14/9/1944, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (così storicamente: Sez. 6, 28/5/1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod. pen. il principale 'serbatoio di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. Si è pertanto ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (ancora storicamente: Sez. 1, n. 1376, del 28/10/1997, Rv. 209841). Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133, comma primo, cod. pen.) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133, comma secondo, cod. pen.) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod. pen. e ciò conduce - da sempre - a ritenere il «fatto» della confessione processuale come possibile fattore di attenuazione della sanzione, ai sensi dell'art. 133 comma secondo, n. 3, cod. pen. (sub specie di condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione dellacapacità a delinquere). Pur a fronte della commissione di reati di elevata gravità, non è dubbio - pertanto - che l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un 'semplice' fattore di) agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso, ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (tra le molte Sez. 6, n. 3018, del 11/10/1990, Rv. 186592; Sez. 6, n. 11732, del 27/1/2012, Rv. 252229). Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione - interna alla norma dell'art. 133 - tra la 'condotta susseguente al reato' e la categoria della 'capacità a delinquere' (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione «storica» consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in «cambio» di scelte di semplificazione processuale (riti speciali di cui agli artt. 438 ss. e 444 e ss. cod. proc. pen.). Non è un caso, pertanto, che anche lì dove si sia riaffermata - come valore costituzionale - la libertà del giudice di valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62 bis la condotta susseguente al reato (Corte cost., sentenza n. 183 del 2011 dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata) si è precisato a più riprese che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato «può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere». Il finalismo rieducativo della pena (art. 27, comma terzo, Cost.) trova, dunque,i1 suo riconoscimento lì dove -in sede di quantificazione sanzionatoria- si possa dare peso a condotte «che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato». Nella fattispecie, i giudici di primo e secondo grado hanno motivatamente ritenuto, per ciascuno degli appellanti, priva di efficacia processuale la intervenuta ammissione degli addebiti ed anche la indicazione dei correi (come operata dal [OSCURATO:PERSONA]), riconoscendone la natura solo strategica e neutra sotto il profilo della resipiscenza. In un tale contesto, l'agognato riconoscimento, come correttamente argomenta la Corte territoriale, confligge con lo spirito stesso della attenuante e con la necessaria discrezionalità nello scrutinio richiesto al giudice del merito circa l'effettività dei presupposti della valenza attenuante delle circostanze riconosciute. Giudizio che, se correttamente argomentato, come nella fattispecie, ove la Corte ha apprezzato e valorizzato la gravità obiettiva dei fatti, la loro ricorrenza nel ristretto arco cronologico, la professionalità e l'organizzazione sottesa alle condotte commesse in concorso con uso di mezzi all'uopo predisposti, non è censurabile nella sede di legittimità (Sez. 5, n. 5579, del 26/9/2013, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866, del 25711/2009, Rv. 246134). 2. [OSCURATO:PERSONA], capi G, H, M, N. 2.1.Manifestamente infondato è pure il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] (concorso nel reato di lesioni personali, aggravate dal nesso teleologico, descritto al capo N, fatto funzionale al buon esito della rapina commessa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con terzo ignoto, il 23 luglio 2018 presso la filiale di Casoria della [OSCURATO:PERSONA] di Bari).Reato procedibile ex officio, anche dopo il più recente intervento novellatore, giacché aggravato dal nesso teleologico e funzionale al reato di rapina (Sez. 2, n. 22081 del 3/7/2020, Rv. 279436). Il motivo di ricorso si limita a denunziare il vizio (deficit dimostrativo della volontà comune di procurare lesioni personali ai soggetti presenti all'ingresso dei locali della banca durante I consumazione della rapina e portati a viva forza all'interno), senza indicarne le ragioni fondanti. La Corte ha sul punto argomentato circa la perfetta prevedibilità (precisa rappresentazione dell'evento, con la connessa accettazione del rischio probabilistico e sua volizione anche a costo della sua stessa realizzazione)dell'accadimento lesivo anche da parte degli agenti non impegnati nella allocazione forzosa dei presenti e, dunque, nella rappresentazione e volizione dell'evento lesivo, materialmente commesso dal correo. 2.2. Del resto, quanto a responsabilità in concorso per i fatti necessariamente connessi, nell'ambito dell'azione aggressiva comune, non può che ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte (espresso anche dalla massima espressione collegiale) che è ferma nel ritenere che l'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa plurale, consumata anche con l'uso di oggetti occasionalmente dedicati all'offesa alla persona, implica il consenso all'uso cruento di quell'oggetto anche da parte del solo esecutore materiale. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata materialmente da uno solo dei concorrenti, in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi (Sez. U., n. 337, del 18/12/2008, dep. 2009, Rv. 241574; Sez. 2, n. 49389, del 4/12/2012, Rv. 253915; Sez. 1, n. 40702, del 21/12/2017, Rv. 274364; Sez. 2, n. 20885, del 13/5/2009, Rv. 244808), né può aver rilievo identificare quale degli aggressori ebbe materialmente a "violare la persona", giacché si trattò di azione corale, nel corso della quale tutti i partecipi concorsero ad annichilire le difese degli occasionali presenti, che rappresentavano un ostacolo alla piana realizzazione del programma criminoso. 3. [OSCURATO:PERSONA], capi E, F, H, I, M, N, P. 3.1.11 motivo di doglianza (secondo)speso in riferimento alla riconosciuta responsabilità in concorso per le lesioni commesse in concorso descritte al capo N è perfettamente sovrapponibile a quello speso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] (sub 2.1 e 2.2.) e di questo segue le sorti. 3.2. Il primo motivo di ricorso, volto a censurare la violazione della legge penale per il ritenuto concorso nel delitto di contraffazione nnaterialedella targa della vettura usata per commettere la rapina descritta al capo F (in Succivo il 6 febbraio 2018), è infondato. La difesa deduce che non può ritenersi imputabile al ricorrente,nnero passeggero della vettura utilizzata per commettere la rapina, la condotta materiale di chi ha sostituito la targa originale che identificava il veicolo con quella afferente ad altro veicolo intestato a persona certamente estranea ai fatti. La Corte di merito, tuttavia, argomenta tale profilo della responsabilità in concorso facendo leva sul tema "organizzazione comune" del fatto-reato a dimensione plurale. Nel senso che deve ritenersi logicamente ascrivibile a tutti i partecipi in concorso anche l'attività preparatoria della rapina (quale certamente è quel segmento di condotta, autonomamente punibile, consistente nel rendere difficile -attraverso la sostituzione della targa- l'identificazione del veicolo usato dal gruppo di persone recatesi insieme sul luogo teatro dei fatti ed insieme allontanatesi). Un tale argomentare non appare manifestamente illogico, né sottende una palese violazione della clausola di equivalenza causale posta dall'art. 110 del codice penale, giacché comune era l'interesse a consumare il fatto principale, evitando il rischio di essere identificati attraverso l'uso comune della vettura e, dunque, necessariamente comune deve ritenersi l'attività di sostituzione della targa identificativa di quel veicolo. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la sola condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Salvatore e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Giosuè e condanna i
Sentenza Cassazione n. 20205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris