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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22237/2026

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([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 66D29 L424O) e MaurizioCassaro ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 63M30 L331L) ed elettivamentedomiciliato presso gli indirizzi p.e.c. dei predetti difensori;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]: 02433760135), già [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 68M11 G220R) ed elettivamente domiciliatapresso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 36/2023,pubblicata il 10 gennaio 2023;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25giugno 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..Numero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/20261.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. ottenne dal Tribunale di Milano l’emissione di undecreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), avente per oggetto la somma di euro 56.3555,50, oltreinteressi, dovuti a titolo di restituzione di pagamenti non dovuti effettuatiin esecuzione dei contratti stipulati in data 1° dicembre 2009 e,successivamente, in data 6 settembre 2013, concernenti la connessione diapparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, lett. a) del r.d. n. 1773 del1931 (cd.

TULPS) di cui era proprietaria, alla rete telematica dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, la cui gestione era affidata alla [OSCURATO:SOCIETA]..Quest’ultima si oppose al decreto ingiuntivo, deducendo di vantare uncredito nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro18.425,72, di cui euro 13.425,72 a titolo di somme dovute e non versatedalla controparte ed euro 5.000,00, a titolo di penali contrattuali per larisoluzione del contratto per inadempimento di quest’ultima e proponendoaltresì domanda riconvenzionale con cui chiese la condanna della DamaS.r.l. al pagamento del predetto importo.Il Tribunale, espletata una c.t.u., accolse, con la sentenza di primogrado, sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale e, revocato ildecreto ingiuntivo, condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma complessiva di euro 17.752,04, oltreinteressi, di cui euro 12.752,04 a titolo importi dovuti e non versati ed euro5.000,00, a titolo di penale.2.- La Corte d’Appello di Milano, investita dell’impugnazione propostadalla [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza impugnata (n. 36/2023, pubblicata il 10gennaio 2023), ha respinto l’appello.In particolare, la Corte distrettuale ha anzitutto chiarito come entrambii contratti stipulati fra le parti prevedessero che: a) la [OSCURATO:SOCIETA]effettuasse la raccolta delle somme da consegnare al concessionario,prestando idonea fideiussione a garanzia delle stesse; b) la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) inviasse alla [OSCURATO:SOCIETA].,ogni quindici giorni, l’estratto conto analitico riportante il debito - o creditoNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026- della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al termine delperiodo antecedente, nonché il debito maturato verso quest’ultima neiquindici giorni oggetto dell’estratto conto, oltre al resoconto dei pagamentieffettuati da Dama nello stesso periodo di tempo e al saldo finaleaggiornato sulla base dei pagamenti effettuati e del nuovo debitomaturato.

I contratti prevedevano - e ogni estratto conto lo riportavaespressamente - che, in assenza di contestazioni per iscritto entro cinquegiorni dal ricevimento dello stesso, l’estratto conto si intendesse approvatoe costituisse, tra le parti, ricognizione di debito.Inoltre, la Corte di merito ha chiarito come: - del tutto correttamenteil c.t.u. designato in primo grado avesse considerato tutta ladocumentazione prodotta da ambedue le parti e, in particolare, gli estratticonto, previsti dal regolamento contrattuale, nonché quelli del contocorrente bancario della [OSCURATO:SOCIETA]. e i bonifici da quest’ultima eseguiti: -altrettanto correttamente sia il c.t.u. che il giudice di prime cure avesserodisatteso l’ulteriore documentazione prodotta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., inquanto di provenienza unilaterale, poiché desunta dalla contabilità diquest’ultima.La Corte distrettuale ha, poi, disatteso la doglianza dell’appellantesecondo cui sarebbe mancata, da parte del c.t.u. designato in primo grado,la lettura degli apparecchi, in quanto quest’ultima era rappresentata inmaniera esatta dagli estratti conto prodotti dalle parti (e identici tra loro),mentre gli addebiti forfettari della cd.

PREU (prelievo erariale unico)risultavano fondati proprio sull’assenza di lettura delle apparecchiature dicui si tratta.Infine, la Corte di merito, condividendo l’operato del giudice di primecure, ha ricostruito il rapporto intercorso tra le parti, confermando lacorrettezza dell’operato dell’ausiliario e le risultanze della c.t.u. espletatache ha reputato, peraltro, del tutto complete ed esaustive, tanto daconfermare anche la decisione del Tribunale di disattendere la richiesta diammissione di prove testimoniali, in ragione della palese superfluità diqueste ultime.Numero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/20263.- Avverso tale sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.4.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) resistecon controricorso.5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, si osserva che, come di recente chiarito dal supremoorgano di nomofilachia, nel procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente dellasezione o il consigliere delegato che ha formulato la propostadi definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore- del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4), e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronunciadefinitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiestadel ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass.civ., Sez.

U, sentenza n. 9611 del 10 aprile 2024).Ne deriva che alcuna questione di incompatibilità può porsi conriguardo alla partecipazione al collegio decidente del Cons. dott.

MauroCriscuolo che ha formulato la proposta di definizione accelerata.2.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c..Sostiene, al riguardo (e in sintesi), che la Corte di merito avrebbemotivato la conferma della decisione di primo grado, attraverso un acriticoNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026riferimento alle risultanze della c.t.u. espletata.

Inoltre, la Corte di meritonon avrebbe dato conto delle specifiche contestazioni mosse alla relazioned c.t.u. e non avrebbe esplicitato un autonomo percorso argomentativoidoneo a rendere intelligibile la decisione.

Assume, pertanto, che lasentenza difetterebbe del requisito del cd. minimo costituzionale dellamotivazione.

Denuncia, infine, anche il mancato esame di fatto decisivocostituito dalla discrepanza tra le richieste delle parti, pari ad euro70.000,00.3.- La censura risulta manifestamente infondata, così come giàampiamente evidenziato nella proposta di definizione accelerata.Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito allariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonsono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo2022; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, secondo cui «In seguitoalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonè più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sestocomma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmenteNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione(per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile)e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»].In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, hachiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operatadalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte dellacassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramutiin violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di“sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez.

U, sentenza n. 8053del 7 aprile 2014).Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle gravi anomaliemotivazionali sopra evidenziate, perché la Corte di merito ha operatoun’attenta e meticolosa lettura delle risultanze della c.t.u. espletata inprimo grado, esaminando altresì ciascuna delle doglianze e contestazioniprospettate dall’appellante ed odierna ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. conriguardo alla relazione di consulenza, disattendendole in manieraspecifica.In particolare, la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, hachiarito che: - correttamente il c.t.u. e il Tribunale avevano disatteso ladocumentazione contabile prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e costituita dagliestratti notarili del libro degli inventari per gli anni 2015 e 2016, dallacopia conforme dei bilanci di esercizio dei predetti anni e dagli estrattiNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026notarili dei mastrini degli stessi anni; - l’accertamento dei rapporti di daree avere tra le parti, ad opera del c.t.u., era avvenuto sulla base degliestratti conto identici contrattualmente previsti e prodotti da entrambe leparti non contestati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed aventi valore di riconoscimentodi debito, nonché dalla verifica dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA].;- non era fondata la doglianza sollevata con riguardo alla mancata attivitàdi lettura degli apparecchi, da parte del c.t.u., atteso che tale letturarisultava rappresentata esattamente dagli estratti conto, mentre, perquanto riguarda il prelievo unico erariale, esso risultava fondato propriosull’assenza di lettura delle apparecchiature; - era corretto il procedimentoseguito dall’ausiliario, in quanto fondato sulla normativa vigente, senzache, peraltro, la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse mai segnalato alcunmalfunzionamento delle apparecchiature; - gli addebiti forfettariconcernenti il PREU erano da reputarsi effettivi e non meramente virtuali,giacché non vi era stata alcuna lettura successiva, prima della dismissionedegli apparecchi.La sentenza impugnata ha, dunque, spiegato i meccanismi direndicontazione reciproca mediante estratti conto e la previsionecontrattuale che attribuiva esplicitamente agli estratti valore diriconoscimento di debito; ha poi ricostruito sulla base della c.t.u. i saldidisatteso le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. come prova a favore e haritenuto prevalenti gli estratti conto.

I documenti sono stati valorizzatiperché rappresentativi, in modo continuativo e attinente a tutta la duratadel rapporto contrattuale, dei rapporti di debito-credito intercorsi fra leparti, seguita dall’ulteriore verifica dei pagamenti effettuati dalla DamaS.r.l. attraverso gli estratti conto bancari della medesima.Per il prelievo erariale unico (cd.

PREU) la sentenza impugnata haspiegato che, ove il dato delle giocate non fosse leggibile, il prelievo venivadeterminato in modo forfettario.

Per gli apparecchi di gioco per i quali nonera possibile il ripristino dei contatori per la lettura dei dati, la baseimponibile forfettaria era, comunque, rappresentata dall’importo piùNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026elevato tra il valore risultante dall’applicazione del criterio di cui al comma2 dall’art. 3 del decreto dell’Agenzia dei Monopoli n.1074/2004 ed il valoreforfettario determinato periodicamente dall’[OSCURATO:PERSONA] di Stato con propri decreti.

Quindi, anche sotto questo profilo,è irrilevante la doglianza dell’appellante relativa alla mancata lettura deidati degli apparecchi.In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata deve, in talsenso, reputarsi ampiamente idonea ad integrare il cd. minimocostituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dallaCorte di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez.

U,Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).Quanto alla censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non èchi non ne colga parimenti l’inammissibilità, atteso che la stessa risulta incontrasto con il principio secondo cui «Nell’ipotesi di “doppia conforme”,prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazioneproposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile senon indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisionedi primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse.» (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 5947 del 28febbraio 2023).4.- Anche con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata,per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c..Sostiene, al riguardo (e in sintesi), che le ragioni poste, dalla Corte dimerito, a sostegno del rigetto delle istanze istruttorie avanzatedall’appellante ed odierna ricorrente si configurerebbero come meramenteapparenti, in quanto si limitano definire superflue le prove dedotte, allaluce delle risultanze della consulenza tecnica, peraltro dimenticando chequest’ultima non può essere considerata un mezzo di prova.5.- La censura è palesemente inammissibile, non avendo la ricorrenteprovveduto a trascrivere nel ricorso introduttivo del presente giudizio dilegittimità, i capitoli di prova non ammessi e che, secondo la suaNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026prospettazione, avrebbero assunto rilevanza decisiva al fine di pervenirea soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza.Al riguardo, infatti, va rammentato il costante orientamento di questaCorte regolatrice, secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità,intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancataammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l’onere diindicare specificamente, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto diautosufficienza, i capitoli di prova non ammessi ed asseritamenteconcludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelleraggiunte nell'impugnata sentenza; a tal fine, il ricorrente deveprovvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice dilegittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base dellesole deduzioni contenute nell'atto, poiché non è consentito sopperire aeventuali lacune con indagini integrative (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez.3, ordinanza n. 5814 del 15 marzo 2026).Peraltro, la censura risulta anche manifestamente infondata, avendola Corte di merito ampiamente chiarito come le prove di tipo orale la cuiammissione era stata richiesta dall’odierna ricorrente fosseromanifestamente superflue in ragione della completezza ed esaustività checaratterizzava la relazione di c.t.u., la quale aveva compiutamentericostruito i rapporti di dare e avere esistenti tra le parti.Del resto, è appena il caso di ricordare il consolidato orientamento diquesta Corte regolatrice secondo cui il giudizio sulla superfluità ogenericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione,involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto sebasata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico(Cass. civ., Sez.

L, ordinanza n. 34189 del 21 novembre 2022).6.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi peril giudizio (oggetto di discussione tra le parti), con riferimento alle istanzeistruttorie avanzate dall’odierna ricorrente nel giudizio di merito.Numero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026Sostiene, al riguardo, che esse rivestirebbero carattere decisivo,poiché aventi ad oggetto il quantum della pretesa fatta valere dalle parti.La mancata assunzione, in assenza di valida motivazione secondoquanto evidenziato con il precedente motivo, integrerebbe il viziodenunciato, non potendosi peraltro condividere l’assunto della Corte dimerito, che avrebbe affidato la propria argomentazione alle sole risultanzedella consulenza tecnica esperita.7.- La censura è manifestamente inammissibile, dovendo ribadirsi ilprincipio secondo cui «Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art.348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivodi cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragionidi fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse.» (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023).Nella specie, infatti, le ragioni addotte dalla sentenza impugnata asostegno del rigetto dell’appello non possono considerarsi differenti daquelle sviluppate dal giudice di prime cure, avendo la Corte d’Appello diMilano confermato l’infondatezza della pretesa creditoria fatta valeredall’odierna ricorrente e la fondatezza di quella vantata dalla societàconcessionaria.Del resto, non va trascurato il principio secondo cui «Ricorre l’ipotesidi «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.»(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022).8.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente condannata alNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, infavore della società controricorrente.9.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizioneaccelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsiapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., conconseguente condanna ulteriore della ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, di una somma equitativamente determinata e chesi liquida in dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro nei limiti di legge, anch’essa liquidatacome da dispositivo.10.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00), di cui€. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge;condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, della somma di €. 2.500,00 (euroduemilacinquecento/00), ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché alpagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), ai sensi dell’art. 96, comma 4,c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Numero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 25 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fortunato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 66D29 L424O) e MaurizioCassaro ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 63M30 L331L) ed elettivamentedomiciliato presso gli indirizzi p.e.c. dei predetti difensori;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]: 02433760135), già [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 68M11 G220R) ed elettivamente domiciliatapresso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 36/2023,pubblicata il 10 gennaio 2023;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25giugno 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..Numero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/20261.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. ottenne dal Tribunale di Milano l’emissione di undecreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), avente per oggetto la somma di euro 56.3555,50, oltreinteressi, dovuti a titolo di restituzione di pagamenti non dovuti effettuatiin esecuzione dei contratti stipulati in data 1° dicembre 2009 e,successivamente, in data 6 settembre 2013, concernenti la connessione diapparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, lett. a) del r.d. n. 1773 del1931 (cd. TULPS) di cui era proprietaria, alla rete telematica dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, la cui gestione era affidata alla [OSCURATO:SOCIETA]..Quest’ultima si oppose al decreto ingiuntivo, deducendo di vantare uncredito nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro18.425,72, di cui euro 13.425,72 a titolo di somme dovute e non versatedalla controparte ed euro 5.000,00, a titolo di penali contrattuali per larisoluzione del contratto per inadempimento di quest’ultima e proponendoaltresì domanda riconvenzionale con cui chiese la condanna della DamaS.r.l. al pagamento del predetto importo.Il Tribunale, espletata una c.t.u., accolse, con la sentenza di primogrado, sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale e, revocato ildecreto ingiuntivo, condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma complessiva di euro 17.752,04, oltreinteressi, di cui euro 12.752,04 a titolo importi dovuti e non versati ed euro5.000,00, a titolo di penale.2.- La Corte d’Appello di Milano, investita dell’impugnazione propostadalla [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza impugnata (n. 36/2023, pubblicata il 10gennaio 2023), ha respinto l’appello.In particolare, la Corte distrettuale ha anzitutto chiarito come entrambii contratti stipulati fra le parti prevedessero che: a) la [OSCURATO:SOCIETA]effettuasse la raccolta delle somme da consegnare al concessionario,prestando idonea fideiussione a garanzia delle stesse; b) la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) inviasse alla [OSCURATO:SOCIETA].,ogni quindici giorni, l’estratto conto analitico riportante il debito - o creditoNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026- della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al termine delperiodo antecedente, nonché il debito maturato verso quest’ultima neiquindici giorni oggetto dell’estratto conto, oltre al resoconto dei pagamentieffettuati da Dama nello stesso periodo di tempo e al saldo finaleaggiornato sulla base dei pagamenti effettuati e del nuovo debitomaturato. I contratti prevedevano - e ogni estratto conto lo riportavaespressamente - che, in assenza di contestazioni per iscritto entro cinquegiorni dal ricevimento dello stesso, l’estratto conto si intendesse approvatoe costituisse, tra le parti, ricognizione di debito.Inoltre, la Corte di merito ha chiarito come: - del tutto correttamenteil c.t.u. designato in primo grado avesse considerato tutta ladocumentazione prodotta da ambedue le parti e, in particolare, gli estratticonto, previsti dal regolamento contrattuale, nonché quelli del contocorrente bancario della [OSCURATO:SOCIETA]. e i bonifici da quest’ultima eseguiti: -altrettanto correttamente sia il c.t.u. che il giudice di prime cure avesserodisatteso l’ulteriore documentazione prodotta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., inquanto di provenienza unilaterale, poiché desunta dalla contabilità diquest’ultima.La Corte distrettuale ha, poi, disatteso la doglianza dell’appellantesecondo cui sarebbe mancata, da parte del c.t.u. designato in primo grado,la lettura degli apparecchi, in quanto quest’ultima era rappresentata inmaniera esatta dagli estratti conto prodotti dalle parti (e identici tra loro),mentre gli addebiti forfettari della cd. PREU (prelievo erariale unico)risultavano fondati proprio sull’assenza di lettura delle apparecchiature dicui si tratta.Infine, la Corte di merito, condividendo l’operato del giudice di primecure, ha ricostruito il rapporto intercorso tra le parti, confermando lacorrettezza dell’operato dell’ausiliario e le risultanze della c.t.u. espletatache ha reputato, peraltro, del tutto complete ed esaustive, tanto daconfermare anche la decisione del Tribunale di disattendere la richiesta diammissione di prove testimoniali, in ragione della palese superfluità diqueste ultime.Numero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/20263.- Avverso tale sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.4.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) resistecon controricorso.5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, si osserva che, come di recente chiarito dal supremoorgano di nomofilachia, nel procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente dellasezione o il consigliere delegato che ha formulato la propostadi definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore- del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4), e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronunciadefinitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiestadel ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass.civ., Sez. U, sentenza n. 9611 del 10 aprile 2024).Ne deriva che alcuna questione di incompatibilità può porsi conriguardo alla partecipazione al collegio decidente del Cons. dott. MauroCriscuolo che ha formulato la proposta di definizione accelerata.2.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c..Sostiene, al riguardo (e in sintesi), che la Corte di merito avrebbemotivato la conferma della decisione di primo grado, attraverso un acriticoNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026riferimento alle risultanze della c.t.u. espletata. Inoltre, la Corte di meritonon avrebbe dato conto delle specifiche contestazioni mosse alla relazioned c.t.u. e non avrebbe esplicitato un autonomo percorso argomentativoidoneo a rendere intelligibile la decisione. Assume, pertanto, che lasentenza difetterebbe del requisito del cd. minimo costituzionale dellamotivazione. Denuncia, infine, anche il mancato esame di fatto decisivocostituito dalla discrepanza tra le richieste delle parti, pari ad euro70.000,00.3.- La censura risulta manifestamente infondata, così come giàampiamente evidenziato nella proposta di definizione accelerata.Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito allariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonsono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo2022; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, secondo cui «In seguitoalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonè più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sestocomma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmenteNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione(per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile)e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»].In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, hachiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operatadalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte dellacassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramutiin violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di“sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 8053del 7 aprile 2014).Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle gravi anomaliemotivazionali sopra evidenziate, perché la Corte di merito ha operatoun’attenta e meticolosa lettura delle risultanze della c.t.u. espletata inprimo grado, esaminando altresì ciascuna delle doglianze e contestazioniprospettate dall’appellante ed odierna ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. conriguardo alla relazione di consulenza, disattendendole in manieraspecifica.In particolare, la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, hachiarito che: - correttamente il c.t.u. e il Tribunale avevano disatteso ladocumentazione contabile prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e costituita dagliestratti notarili del libro degli inventari per gli anni 2015 e 2016, dallacopia conforme dei bilanci di esercizio dei predetti anni e dagli estrattiNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026notarili dei mastrini degli stessi anni; - l’accertamento dei rapporti di daree avere tra le parti, ad opera del c.t.u., era avvenuto sulla base degliestratti conto identici contrattualmente previsti e prodotti da entrambe leparti non contestati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed aventi valore di riconoscimentodi debito, nonché dalla verifica dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA].;- non era fondata la doglianza sollevata con riguardo alla mancata attivitàdi lettura degli apparecchi, da parte del c.t.u., atteso che tale letturarisultava rappresentata esattamente dagli estratti conto, mentre, perquanto riguarda il prelievo unico erariale, esso risultava fondato propriosull’assenza di lettura delle apparecchiature; - era corretto il procedimentoseguito dall’ausiliario, in quanto fondato sulla normativa vigente, senzache, peraltro, la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse mai segnalato alcunmalfunzionamento delle apparecchiature; - gli addebiti forfettariconcernenti il PREU erano da reputarsi effettivi e non meramente virtuali,giacché non vi era stata alcuna lettura successiva, prima della dismissionedegli apparecchi.La sentenza impugnata ha, dunque, spiegato i meccanismi direndicontazione reciproca mediante estratti conto e la previsionecontrattuale che attribuiva esplicitamente agli estratti valore diriconoscimento di debito; ha poi ricostruito sulla base della c.t.u. i saldidisatteso le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. come prova a favore e haritenuto prevalenti gli estratti conto. I documenti sono stati valorizzatiperché rappresentativi, in modo continuativo e attinente a tutta la duratadel rapporto contrattuale, dei rapporti di debito-credito intercorsi fra leparti, seguita dall’ulteriore verifica dei pagamenti effettuati dalla DamaS.r.l. attraverso gli estratti conto bancari della medesima.Per il prelievo erariale unico (cd. PREU) la sentenza impugnata haspiegato che, ove il dato delle giocate non fosse leggibile, il prelievo venivadeterminato in modo forfettario. Per gli apparecchi di gioco per i quali nonera possibile il ripristino dei contatori per la lettura dei dati, la baseimponibile forfettaria era, comunque, rappresentata dall’importo piùNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026elevato tra il valore risultante dall’applicazione del criterio di cui al comma2 dall’art. 3 del decreto dell’Agenzia dei Monopoli n.1074/2004 ed il valoreforfettario determinato periodicamente dall’[OSCURATO:PERSONA] di Stato con propri decreti. Quindi, anche sotto questo profilo,è irrilevante la doglianza dell’appellante relativa alla mancata lettura deidati degli apparecchi.In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata deve, in talsenso, reputarsi ampiamente idonea ad integrare il cd. minimocostituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dallaCorte di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez. U,Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).Quanto alla censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non èchi non ne colga parimenti l’inammissibilità, atteso che la stessa risulta incontrasto con il principio secondo cui «Nell’ipotesi di “doppia conforme”,prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazioneproposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile senon indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisionedi primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse.» (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 5947 del 28febbraio 2023).4.- Anche con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata,per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c..Sostiene, al riguardo (e in sintesi), che le ragioni poste, dalla Corte dimerito, a sostegno del rigetto delle istanze istruttorie avanzatedall’appellante ed odierna ricorrente si configurerebbero come meramenteapparenti, in quanto si limitano definire superflue le prove dedotte, allaluce delle risultanze della consulenza tecnica, peraltro dimenticando chequest’ultima non può essere considerata un mezzo di prova.5.- La censura è palesemente inammissibile, non avendo la ricorrenteprovveduto a trascrivere nel ricorso introduttivo del presente giudizio dilegittimità, i capitoli di prova non ammessi e che, secondo la suaNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026prospettazione, avrebbero assunto rilevanza decisiva al fine di pervenirea soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza.Al riguardo, infatti, va rammentato il costante orientamento di questaCorte regolatrice, secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità,intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancataammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l’onere diindicare specificamente, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto diautosufficienza, i capitoli di prova non ammessi ed asseritamenteconcludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelleraggiunte nell'impugnata sentenza; a tal fine, il ricorrente deveprovvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice dilegittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base dellesole deduzioni contenute nell'atto, poiché non è consentito sopperire aeventuali lacune con indagini integrative (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez.3, ordinanza n. 5814 del 15 marzo 2026).Peraltro, la censura risulta anche manifestamente infondata, avendola Corte di merito ampiamente chiarito come le prove di tipo orale la cuiammissione era stata richiesta dall’odierna ricorrente fosseromanifestamente superflue in ragione della completezza ed esaustività checaratterizzava la relazione di c.t.u., la quale aveva compiutamentericostruito i rapporti di dare e avere esistenti tra le parti.Del resto, è appena il caso di ricordare il consolidato orientamento diquesta Corte regolatrice secondo cui il giudizio sulla superfluità ogenericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione,involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto sebasata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico(Cass. civ., Sez. L, ordinanza n. 34189 del 21 novembre 2022).6.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi peril giudizio (oggetto di discussione tra le parti), con riferimento alle istanzeistruttorie avanzate dall’odierna ricorrente nel giudizio di merito.Numero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026Sostiene, al riguardo, che esse rivestirebbero carattere decisivo,poiché aventi ad oggetto il quantum della pretesa fatta valere dalle parti.La mancata assunzione, in assenza di valida motivazione secondoquanto evidenziato con il precedente motivo, integrerebbe il viziodenunciato, non potendosi peraltro condividere l’assunto della Corte dimerito, che avrebbe affidato la propria argomentazione alle sole risultanzedella consulenza tecnica esperita.7.- La censura è manifestamente inammissibile, dovendo ribadirsi ilprincipio secondo cui «Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art.348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivodi cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragionidi fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse.» (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023).Nella specie, infatti, le ragioni addotte dalla sentenza impugnata asostegno del rigetto dell’appello non possono considerarsi differenti daquelle sviluppate dal giudice di prime cure, avendo la Corte d’Appello diMilano confermato l’infondatezza della pretesa creditoria fatta valeredall’odierna ricorrente e la fondatezza di quella vantata dalla societàconcessionaria.Del resto, non va trascurato il principio secondo cui «Ricorre l’ipotesidi «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.»(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022).8.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente condannata alNumero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, infavore della società controricorrente.9.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizioneaccelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsiapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., conconseguente condanna ulteriore della ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, di una somma equitativamente determinata e chesi liquida in dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delleammende, di una somma di denaro nei limiti di legge, anch’essa liquidatacome da dispositivo.10.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00), di cui€. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge;condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, della somma di €. 2.500,00 (euroduemilacinquecento/00), ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché alpagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), ai sensi dell’art. 96, comma 4,c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Numero registro generale 15855/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 22237/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 25 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fortunato