CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 21777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 gennaio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Piacenza, in data 8 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di rapina impropria, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, oltre ad essere del tutto generico, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello a pagina 4 della sentenza impugnata, con il richiamo alle dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili anche attraverso il riscontro esterno costituito dai filmati delle telecamere presenti sul luogo, circostanze delle quali il ricorso non tiene adeguatamente conto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente