CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 00887/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto formulato sulla base di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, là dove apoditticamente si asserisce la mancanza della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi dei delitti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 di cui ai capi A) e B) [motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 4-5 della sentenza impugnata), puntualmente spiegando le ragioni per le quali dovevano ritenersi attendibili le riscontrate dichiarazioni del teste - acquirente della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità - che aveva subito indicato nell'imputato colui che, come avvenuto nei precedenti sei mesi, gliel'aveva appena ceduta]; che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo dì ricorso, ove si sollecita una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione rispetto ai fatti - risalenti a circa due anni prima - di cessione e detenzione di una sostanza stupefacente dì diversa natura, oggetto di una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Padova il 19 agosto 2017, sebbene il correlativo apprezzamento di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 5-6); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]€rite Gaetano e [OSCURATO:PERSONA]