CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 novembre 1971
Cassazione n. 12677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1971 avverso il decreto del 11/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANZARO, con decreto emesso 1'11/7/2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA] in quanto la pena residua sarebbe superiore a quattro anni. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto l'erroneità della conclusione in quanto alla pena indicata dovrebbero essere detratti 720 giorni per la liberazione anticipata, come da ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro del 9/4/2021. 3. In data 1 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso ' sia dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza volta alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale "considerato che residua una pena superiore ai quattro anni". La difesa, nell'unico motivo di ricorso, deduce l'erroneità della conclusione in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare nel calcolo della pena residua da espiare che il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro in data 9 aprile 2021 ha riconosciuto al condannato la liberazione anticipata per 720 giorni. La doglianza è fondata. Come evidenziato nell'atto di ricorso anche allegando l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza, infatti, tenuto conto della riduzione determinata dal riconoscimento della liberazione anticipata, il fine pena deve essere anticipato dall'Il settembre 2026 all'il settembre 2024 e la pena residua è inferiore ai quattro anni. Ragione questa per la quale, considerato che il presupposto sul quale si fonda la conclusione cui è pervenuto il Tribunale è errato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.