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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22734/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La decisione impugnata è stata emessa dalla Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione (sent. n. 49325 del 2019), in data 12 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

L'esito della decisione è rappresentato dalla affermazione di penale responsabilità del Raffone per concorso nell'omicidio preterintenzionale (così qualificata l'originaria contestazione di concorso in omicidio volontario di cui al capo A) commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (condotta tenuta in data 29 luglio 2015 / evento prodottosi il 9 agosto del 2015).

Riunito detto episodio delittuoso in continuazione con quello già giudicato (la violenza privata di cui al capo C), [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione (così ridotta, per il rito, la pena di anni dieci e mesi sei di reclusione).

2. Dando per assodata la progressione delle decisioni di merito antecedenti alla sentenza rescindente e relative al capo A della rubrica (con affermazione di penale responsabilità in primo grado per concorso in omicidio volontario, cui ha fatto seguito l'assoluzione in secondo grado con contestuale riqualificazione del fatto in omicidio preterintenzionale e condanna del coimputato) occorre indicare i contenuti essenziali della sentenza rescindente, emessa da questa Corte di Cassazione in data 14 ottobre 2019. 2.1 In fatto, si è ritenuto congruamente dimostrato - sulla base dei contenuti della decisione allora oggetto di impugnazione - che il Raffone, nella vicenda oggetto di ricostruzione (caratterizzata da una aggressione portata anche da [OSCURATO:PERSONA], definitivamente giudicato, verso il Mandili) aveva posto in essere, seppure non contestualmente al correo, atti lesivi nei confronti del Mandili quando costui si trovava già a terra, colpito da un violento pugno sferratogli dal Bogdan.

In tal senso, nella sentenza rescindente si riprende un passaggio argomentativo della decisione di merito, ove si afferma che il Raffone si era abbassato (secondo quanto emerge da videoriprese) per tre volte consecutive verso la vittima, con una gestualità che non lasciava adito ad interpretazioni alternative rispetto alla dinamica di una condotta aggressiva. 2.2 Ciò posto, le valutazioni espresse nella decisione rescindente riguardano - a fronte di detta condizione fattuale - la riconoscibilità del concorso criminoso ex art.110 cod.pen., che era stato escluso in sede di merito essenzialmente in ragione dell'assenza di un previo concerto tra i diversi soggetti autori delle condotte lesive.

Una volta affermata l'irrilevanza dell'assenza di un 'previo concerto' (posto che la convergenza delle condotte verso il medesimo fine può manifestarsi di fatto anche con adesione ad una frazione di condotta già posta in essere da altro concorrente) la decisione rescindente ha evidenziato che il tema della responsabilità del Raffone ruota esclusivamente intorno alla identificazione della rilevanza causale del contributo, con la precisazione che «solo ove la condotta del Raffone fosse stata priva di qualsivoglia efficacia rispetto al fatto, ciò avrebbe consentito di escludere il concorso nel reato».

Il mandato affidato al giudice del rinvio, pertanto, riguardava la idoneità causale della condotta tenuta dal Raffone in rapporto all'evento determinatosi posteriormente.

3. La decisione emessa in sede di rinvio, pertanto : a) rivaluta il segmento probatorio decisivo, affermando che la condotta del Raffone, nel momento in cui costui si avvicinò alla vittima già a terra, fu caratterizzata dall'uso di violenza; b) convalida simile valutazione non soltanto sulla base delle deposizioni relative alla visione delle immagini ma anche in ragione della convergenza di più indicatori logici pure emersi dalla istruttoria e relativi al comportamento tenuto dal Raffone; c) assegna una concreta rilevanza causale all'azione lesiva, nel determinismo dell'evento morte, in ragione dell'analisi della prova generica e delle risultanze autoptiche, con esclusione anche della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen. .

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 4.1 Secondo il ricorrente la ricostruzione della «gestualità» così come operata in sentenza si fonda su una erronea lettura dell'incarto processuale, posto che secondo il teste Ciampini (esperto del RIS) la condotta tenuta dal Raffone (abbassarsi tre volte verso il corpo del Mandili già a terra) non era chiaramente finalizzata a colpire ma aveva una possibile diversa interpretazione (sincerarsi delle condizioni della vittima).

Illogicamente la Corte di merito avrebbe valorizzato il contenuto della deposizione del teste Galletta, posto che costui aveva visionato le immagini prima della attività tecnica affidata al teste Ciampini.Si contesta, pertanto, la stessa esistenza materiale di ciò che è stato valorizzato come contributo causale, posto che nessuna certezza sul punto poteva derivare dalla consulenza autoptica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di un segmento fattuale, congruamente apprezzato in sede di merito.

2. Ed invero, al di là del fatto che la stessa decisione rescindente non aveva posto in dubbio che la condotta tenuta dal Raffone era stata correttamente apprezzata - nella decisione annullata - come condotta lesiva, va rilevato che il punto è stato oggetto di nuova valutazione in sede di rinvio, senza alcun vizio logico. 2.1 La ricostruzione del gesto (abbassarsi per tre volte verso la vittima già a terra, in rapida sequenza) è stata infatti operata non soltanto in riferimento ai contenuti delle r2-11 videoriprese (la cui qualità è influenzata dalla distanza e dalla scarsità di luce) ma in ragione di una pluralità di elementi concorrenti (le ragioni di astio del Raffone verso la vittima, la complessiva dinamica del fatto, la condotta posteriore tenuta dal Raffone e la consulenza autoptica) con cui la difesa del ricorrente finisce con il non confrontarsi.

Si tratta, in altre parole, di una ricostruzione indiziaria - quanto alla interpretazione della gestualità - solidamente basata su plurimi dati indizianti tra loro convergenti, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata emessa dalla Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione (sent. n. 49325 del 2019), in data 12 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'esito della decisione è rappresentato dalla affermazione di penale responsabilità del Raffone per concorso nell'omicidio preterintenzionale (così qualificata l'originaria contestazione di concorso in omicidio volontario di cui al capo A) commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (condotta tenuta in data 29 luglio 2015 / evento prodottosi il 9 agosto del 2015). Riunito detto episodio delittuoso in continuazione con quello già giudicato (la violenza privata di cui al capo C), [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione (così ridotta, per il rito, la pena di anni dieci e mesi sei di reclusione). 2. Dando per assodata la progressione delle decisioni di merito antecedenti alla sentenza rescindente e relative al capo A della rubrica (con affermazione di penale responsabilità in primo grado per concorso in omicidio volontario, cui ha fatto seguito l'assoluzione in secondo grado con contestuale riqualificazione del fatto in omicidio preterintenzionale e condanna del coimputato) occorre indicare i contenuti essenziali della sentenza rescindente, emessa da questa Corte di Cassazione in data 14 ottobre 2019. 2.1 In fatto, si è ritenuto congruamente dimostrato - sulla base dei contenuti della decisione allora oggetto di impugnazione - che il Raffone, nella vicenda oggetto di ricostruzione (caratterizzata da una aggressione portata anche da [OSCURATO:PERSONA], definitivamente giudicato, verso il Mandili) aveva posto in essere, seppure non contestualmente al correo, atti lesivi nei confronti del Mandili quando costui si trovava già a terra, colpito da un violento pugno sferratogli dal Bogdan. In tal senso, nella sentenza rescindente si riprende un passaggio argomentativo della decisione di merito, ove si afferma che il Raffone si era abbassato (secondo quanto emerge da videoriprese) per tre volte consecutive verso la vittima, con una gestualità che non lasciava adito ad interpretazioni alternative rispetto alla dinamica di una condotta aggressiva. 2.2 Ciò posto, le valutazioni espresse nella decisione rescindente riguardano - a fronte di detta condizione fattuale - la riconoscibilità del concorso criminoso ex art.110 cod.pen., che era stato escluso in sede di merito essenzialmente in ragione dell'assenza di un previo concerto tra i diversi soggetti autori delle condotte lesive. Una volta affermata l'irrilevanza dell'assenza di un 'previo concerto' (posto che la convergenza delle condotte verso il medesimo fine può manifestarsi di fatto anche con adesione ad una frazione di condotta già posta in essere da altro concorrente) la decisione rescindente ha evidenziato che il tema della responsabilità del Raffone ruota esclusivamente intorno alla identificazione della rilevanza causale del contributo, con la precisazione che «solo ove la condotta del Raffone fosse stata priva di qualsivoglia efficacia rispetto al fatto, ciò avrebbe consentito di escludere il concorso nel reato». Il mandato affidato al giudice del rinvio, pertanto, riguardava la idoneità causale della condotta tenuta dal Raffone in rapporto all'evento determinatosi posteriormente. 3. La decisione emessa in sede di rinvio, pertanto : a) rivaluta il segmento probatorio decisivo, affermando che la condotta del Raffone, nel momento in cui costui si avvicinò alla vittima già a terra, fu caratterizzata dall'uso di violenza; b) convalida simile valutazione non soltanto sulla base delle deposizioni relative alla visione delle immagini ma anche in ragione della convergenza di più indicatori logici pure emersi dalla istruttoria e relativi al comportamento tenuto dal Raffone; c) assegna una concreta rilevanza causale all'azione lesiva, nel determinismo dell'evento morte, in ragione dell'analisi della prova generica e delle risultanze autoptiche, con esclusione anche della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen. . 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 4.1 Secondo il ricorrente la ricostruzione della «gestualità» così come operata in sentenza si fonda su una erronea lettura dell'incarto processuale, posto che secondo il teste Ciampini (esperto del RIS) la condotta tenuta dal Raffone (abbassarsi tre volte verso il corpo del Mandili già a terra) non era chiaramente finalizzata a colpire ma aveva una possibile diversa interpretazione (sincerarsi delle condizioni della vittima). Illogicamente la Corte di merito avrebbe valorizzato il contenuto della deposizione del teste Galletta, posto che costui aveva visionato le immagini prima della attività tecnica affidata al teste Ciampini.Si contesta, pertanto, la stessa esistenza materiale di ciò che è stato valorizzato come contributo causale, posto che nessuna certezza sul punto poteva derivare dalla consulenza autoptica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di un segmento fattuale, congruamente apprezzato in sede di merito. 2. Ed invero, al di là del fatto che la stessa decisione rescindente non aveva posto in dubbio che la condotta tenuta dal Raffone era stata correttamente apprezzata - nella decisione annullata - come condotta lesiva, va rilevato che il punto è stato oggetto di nuova valutazione in sede di rinvio, senza alcun vizio logico. 2.1 La ricostruzione del gesto (abbassarsi per tre volte verso la vittima già a terra, in rapida sequenza) è stata infatti operata non soltanto in riferimento ai contenuti delle r2-11 videoriprese (la cui qualità è influenzata dalla distanza e dalla scarsità di luce) ma in ragione di una pluralità di elementi concorrenti (le ragioni di astio del Raffone verso la vittima, la complessiva dinamica del fatto, la condotta posteriore tenuta dal Raffone e la consulenza autoptica) con cui la difesa del ricorrente finisce con il non confrontarsi. Si tratta, in altre parole, di una ricostruzione indiziaria - quanto alla interpretazione della gestualità - solidamente basata su plurimi dati indizianti tra loro convergenti, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 febbraio 20