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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01619/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 marzo 2023, il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale del 24 gennaio 2023, con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo di denaro - disposto in relazione a reati tributari - avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso il provvedimento, il curatore fallimentare, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la non assoggettabilità a sequestro preventivo volto alla confisca, ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, di somme che appartengono a procedure concorsuali, sottratte alla libera disponibilità dei responsabili delle violazioni fiscali in contestazione.

Con memoria successiva, la difesa ha prospettato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, a seguito di un provvedimento del giudice di merito, essendosi concluso con l'assoluzione e la restituzione della somma sequestrata, in favore del Fallimento, il procedimento penale pendente nei confronti della ex amministratrice della società fallita. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (ex plurimis, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308).

Tale principio trova applicazione nel caso di specie, in cui la difesa ha espressamente prospettato la carenza di interesse, in conseguenza della restituzione del denaro.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 marzo 2023, il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale del 24 gennaio 2023, con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo di denaro - disposto in relazione a reati tributari - avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso il provvedimento, il curatore fallimentare, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la non assoggettabilità a sequestro preventivo volto alla confisca, ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, di somme che appartengono a procedure concorsuali, sottratte alla libera disponibilità dei responsabili delle violazioni fiscali in contestazione. Con memoria successiva, la difesa ha prospettato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, a seguito di un provvedimento del giudice di merito, essendosi concluso con l'assoluzione e la restituzione della somma sequestrata, in favore del Fallimento, il procedimento penale pendente nei confronti della ex amministratrice della società fallita. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (ex plurimis, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308). Tale principio trova applicazione nel caso di specie, in cui la difesa ha espressamente prospettato la carenza di interesse, in conseguenza della restituzione del denaro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricor
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