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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04210/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/3/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con motivi comuni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedono l'annullamento della sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ha applicato loro la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 8.000,00 di multa ciascuno per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e 624,625, nn. 2 e 5, 61 n. 2 cod. pen., commessi il 7 gennaio 2021 quando venivano colti in flagranza di reato non solo per la detenzione di sostanza stupefacente tipo marijuana (gr. 396,5) e di rami della stessa sostanza in fase di essicazione ma anche intenti alla coltivazione di numerose piante della stessa specie e per la illecita captazione, a mezzo di appositi morsetti collocati sul cavo, di energia elettrica, utilizzata per alimentare la struttura produttiva.

I ricorrenti, denunciano, in particolare, vizio di violazione di legge (art. 86 d.P.R. 309/1990) e vizio di motivazione sul punto dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.

Osservano che il richiamo, contenuto nella sentenza, all'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, avente finalità completamente diverse rispetto alla misura di sicurezza, non consente di ritenere adeguatamente motivata la statuizione sulla pena accessoria.

Da qui anche il vizio di violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati e pertanto la statuizione sulla misura di sicurezza di cui all'art. 86, d.P.R. 309/1990 deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma, ufficio del giudice per le indagini preliminari.

E' pacifico che il giudice che dispone l'applicazione di una pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., possa decidere l'applicazione anche della misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, anche se non rientrante nell'accordo che le parti hanno raggiunto, ma proprio perché non rientrante nell'accordo tra le parti tale statuizione deve essere adeguatamente motivata con riferimento ai criteri che ne consentono l'applicazione in ragione dell'afflittività della misura per le persone che vi sono sottoposte.

E' vero, inoltre, che l'art. 86 d.P.R. 309 del 1990 dispone che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli art. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 del medesimo d.P.R., a pena espiata deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal medesimo ma tale obbligo implica e sottintende l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, rifuggendo da applicazioni automatiche e sulla base di una presunzione assoluta di pericolosità correlata al reato per il quale si procede ed allo status di straniero dovendo, viceversa, la pericolosità essere accertata alla luce degli elementi indicati dall'articolo 133 cod. pen. e la relativa applicazione essere assistita da adeguata motivazione (in questo senso numerose pronunce di questa Corte fra le quali Sez. 4, n. 24427 del 20/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; Sez.

F, n. 35432 del 14/8/2013, Weng, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 248961).

La motivazione del giudice per le indagini preliminari nel caso in esame non soddisfa tale onere di motivazione per due ragioni, e, cioè, da un lato perché si limita a richiamare la motivazione dell'ordinanza cautelare applicata agli imputati e dall'altro per la genericità del riferimento, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, alla "professionalità" dimostrata dagli imputati attraverso la condotta illecita.

Il ricorso alla motivazione per relationem, legittimo quando il rinvio ad altri atti del procedimento sottintende un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, non è, invece, consentito quando si faccia rinvio ad atti contenenti aspetti valutativi, soprattutto quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice debba esercitarsi su presupposti non coincidenti e perfettamente sovrapponibili a quelli che costituiscono il presupposto dell'atto processuale al quale si fa rinvio, nel caso all'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti degli imputati in esito alla convalida dell'arresto in flagranza di reato.

Il giudizio di pericolosità sociale, funzionale all'applicazione delle misure di sicurezza personali e della misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, in particolare, consiste la , accertata predisposizione al delitto o lapresupposta vita delittuosa di una persona e che deve consistere, dunque, nell'elevato pericolo di reiterazione di reati e deve essere ricostruito tenendo conto della capacità criminale dell'imputato e di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen. e sottende, dunque, parametri solo in parte coincidenti con quelli che, precipuamente sulla scorta delle modalità della condotta e della gravità del reato, costituiscono i criteri per l'applicazione della misura cautelare onde evitare il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere.

Vieppiù, il rinvio, ai fini della giustificazione della pericolosità sociale dei ricorrenti alla misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indomani dell'arresto, contenuto nella sentenza impugnata si rivela erroneo ove si rifletta che, nel corso del procedimento, la misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, alla quale gli imputati erano sottoposti al momento della sentenza, evidentemente all'esito di un ridimensionamento del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere.

Né la commissione del reato di coltivazione attraverso la predisposizione di una struttura rudimentale può essere di per sé stessa apprezzata come indice di "professionalità", nozione che rispetto alle misure di sicurezza, presuppone abitualità e accertata tendenza a delinquere nel caso smentita dallo stato di incensuratezza e dal comportamento processuale degli imputati e che hanno comportato, per entrambi i ricorrenti, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. 309 del 1990 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Parma, Ufficio GIP.

Così deciso il 18 gennaio 2022 Il consigli re relatore n [OSCURATO:PERSONA] den [OSCURATO:PERSONA] ano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/3/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con motivi comuni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedono l'annullamento della sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ha applicato loro la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 8.000,00 di multa ciascuno per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e 624,625, nn. 2 e 5, 61 n. 2 cod. pen., commessi il 7 gennaio 2021 quando venivano colti in flagranza di reato non solo per la detenzione di sostanza stupefacente tipo marijuana (gr. 396,5) e di rami della stessa sostanza in fase di essicazione ma anche intenti alla coltivazione di numerose piante della stessa specie e per la illecita captazione, a mezzo di appositi morsetti collocati sul cavo, di energia elettrica, utilizzata per alimentare la struttura produttiva. I ricorrenti, denunciano, in particolare, vizio di violazione di legge (art. 86 d.P.R. 309/1990) e vizio di motivazione sul punto dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Osservano che il richiamo, contenuto nella sentenza, all'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, avente finalità completamente diverse rispetto alla misura di sicurezza, non consente di ritenere adeguatamente motivata la statuizione sulla pena accessoria. Da qui anche il vizio di violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e pertanto la statuizione sulla misura di sicurezza di cui all'art. 86, d.P.R. 309/1990 deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma, ufficio del giudice per le indagini preliminari. E' pacifico che il giudice che dispone l'applicazione di una pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., possa decidere l'applicazione anche della misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, anche se non rientrante nell'accordo che le parti hanno raggiunto, ma proprio perché non rientrante nell'accordo tra le parti tale statuizione deve essere adeguatamente motivata con riferimento ai criteri che ne consentono l'applicazione in ragione dell'afflittività della misura per le persone che vi sono sottoposte. E' vero, inoltre, che l'art. 86 d.P.R. 309 del 1990 dispone che lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli art. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 del medesimo d.P.R., a pena espiata deve essere espulso dallo Stato e che lo stesso provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal medesimo ma tale obbligo implica e sottintende l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, rifuggendo da applicazioni automatiche e sulla base di una presunzione assoluta di pericolosità correlata al reato per il quale si procede ed allo status di straniero dovendo, viceversa, la pericolosità essere accertata alla luce degli elementi indicati dall'articolo 133 cod. pen. e la relativa applicazione essere assistita da adeguata motivazione (in questo senso numerose pronunce di questa Corte fra le quali Sez. 4, n. 24427 del 20/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; Sez. F, n. 35432 del 14/8/2013, Weng, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 248961). La motivazione del giudice per le indagini preliminari nel caso in esame non soddisfa tale onere di motivazione per due ragioni, e, cioè, da un lato perché si limita a richiamare la motivazione dell'ordinanza cautelare applicata agli imputati e dall'altro per la genericità del riferimento, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, alla "professionalità" dimostrata dagli imputati attraverso la condotta illecita. Il ricorso alla motivazione per relationem, legittimo quando il rinvio ad altri atti del procedimento sottintende un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, non è, invece, consentito quando si faccia rinvio ad atti contenenti aspetti valutativi, soprattutto quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice debba esercitarsi su presupposti non coincidenti e perfettamente sovrapponibili a quelli che costituiscono il presupposto dell'atto processuale al quale si fa rinvio, nel caso all'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti degli imputati in esito alla convalida dell'arresto in flagranza di reato. Il giudizio di pericolosità sociale, funzionale all'applicazione delle misure di sicurezza personali e della misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, in particolare, consiste la , accertata predisposizione al delitto o lapresupposta vita delittuosa di una persona e che deve consistere, dunque, nell'elevato pericolo di reiterazione di reati e deve essere ricostruito tenendo conto della capacità criminale dell'imputato e di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen. e sottende, dunque, parametri solo in parte coincidenti con quelli che, precipuamente sulla scorta delle modalità della condotta e della gravità del reato, costituiscono i criteri per l'applicazione della misura cautelare onde evitare il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere. Vieppiù, il rinvio, ai fini della giustificazione della pericolosità sociale dei ricorrenti alla misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indomani dell'arresto, contenuto nella sentenza impugnata si rivela erroneo ove si rifletta che, nel corso del procedimento, la misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, alla quale gli imputati erano sottoposti al momento della sentenza, evidentemente all'esito di un ridimensionamento del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere. Né la commissione del reato di coltivazione attraverso la predisposizione di una struttura rudimentale può essere di per sé stessa apprezzata come indice di "professionalità", nozione che rispetto alle misure di sicurezza, presuppone abitualità e accertata tendenza a delinquere nel caso smentita dallo stato di incensuratezza e dal comportamento processuale degli imputati e che hanno comportato, per entrambi i ricorrenti, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. 309 del 1990 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Parma, Ufficio GIP. Così deciso il 18 gennaio 2022 Il consigli re relatore n [OSCURATO:PERSONA] den [OSCURATO:PERSONA] ano