CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29759/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MESS[NA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 7800/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna della ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto integrato il reato ascritto alla ricorrente, essendo stato accertato come la predetta ponesse in essere manovre di guida pericolose, procedendo a velocità sostenuta e superando le auto in movimento (cfr. sentenza impugnata, pag. 3), integrando, dunque, con tale condotta il requisito della violenza richiesto dall'art. 337 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i