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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 20209/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4853/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro FIPDAI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C.[OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6936/2022 depositata il 03/11/2022.letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente , che emerge da sottoscrizione digitale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 13/07/2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4853/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro FIPDAI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C.[OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6936/2022 depositata il 03/11/2022.letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente , che emerge da sottoscrizione digitale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 13/07/2024. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20209/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris