CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03846/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'il dicembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità ex art. 581 cod.proc.pen. , l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 13 dicembre 2022 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 6 I. 401/1989 e 99 cod.pen., commesso il 24 ottobre 2021, e, per effetto della contestata recidiva e con la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 11.111.20 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a mezzo del difensore di fiducia tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale - artt 581, lett. c) e d), 591 cod.proc.pen.- e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello. La Corte di appello ha esordito attestando che l'imputato aveva proposto «tempestivo e rituale appello»; ha omesso di considerare criticamente il tasso di specificità dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata in ordine ai punti oggetto di impugnazione; il giudice di primo grado non ha affrontato il tema del dolo, sostanzialmente ritenendolo in re ipsa, nonostante sia necessario, ai fini della attestazione della sua sussistenza, un comportamento cosciente e volontario, insufficiente risultando la mera dimenticanza. Introduce, anche, il tema della asserita assenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva inerente alle circostanze attenuanti generiche, al contenimento della pena entro il limite edittale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Questa Corte, da tempo (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822 - 01), ha affermato che «[L]'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato». Il requisito della specificità dei motivi a cui è condizionata l'ammissibilità del mezzo di gravame, comporta l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione e l'onere di indicare in modo preciso e dettagliato gli elementi di fatto e di diritto che si pongono a base delle censure; ciò perché solo in tale caso il giudice dell'impugnazione è posto in grado di valutare la validità o meno di ogni singola censura, confrontando le argomentazioni sviluppate a supporto dell'impugnazione con la motivazione del provvedimento contro cui essa è diretta. Sicché l'impugnazione è inammissibile perché generica quando i motivi difettino di qualunque riferimento alle fonti probatorie utilizzate dal giudice e di una meditata critica del giudizio ricostruttivo e valutativo da quest'ultimo espresso ed in astratte critiche avverso la valutazione del materiale istruttorio e l'apprezzamento delle emergenze processuali compiutamente e congruamente svolti nella decisione impugnata, in conformità alle fondamentali regole di ermeneutica probatoria e con procedimento idoneo a fornire piena contezza dell'iter logico- giuridico dal quale è derivato il convincimento espresso in sentenza. Il motivo è, dunque, generico allorquando è totalmente svincolato dalla motivazione impugnata e si limita ad esprimere censure astratte senza riferimenti fattuali concreti a quanto deciso. Non rileva, in sede di delibazione dell'ammissibilità, che esso sia fondato o meno. Conferma di tale conclusione si rinviene nel nuovo art.581 c.p.p. che, nel disciplinare l'onere di specificità afferma che "l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena dl inammissibilità: ...; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; ...". In tal modo la norma espressamente tipizza la critica alla prova — di cui prescrive la specificità, non la rilevanza o la fondatezza- come legittimo motivo di impugnazione. 2. I giudici di merito, sulla scorta delle acquisizioni probatorie disponibili (cfr. pagina 1 della sentenza del Tribunale e poi pagina 1 della sentenza qui impugnata che riassuntivamente ma puntualmente le indica) avevano tratto il convincimento che l'omissione contestata si era consumata in assenza di giustificazione alcuna, argomentando, altresì, che nulla la difesa aveva opposto di utile a depotenziare la prospettazione accusatoria, di granitica solidità come desumibile dalla c.n.r. relativa agli accadimenti del 24 ottobre 2021.3. L'odierno ricorrente aveva, col primo motivo di appello, invocato l'assoluzione 'perché il fatto non costituisce reato', pur ammettendo l'inadempimento dell'obbligo di presentazione come impostogli dal provvedimento di D.A.Spo, emesso dal Questore di Trapani e meglio precisato in imputazione, in quanto condotta tenuta "per mera dimenticanza" e, dunque, in assenza di dolo; col secondo motivo aveva censurato la dosimetria della pena -avuto riguardo alla modesta gravità del fatto e comunque ai criteri positivi di cui all'art. 133 cod.pen.- e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; con motivi nuovi depositati ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod.proc.pen., aveva invocato alternativamente l'assoluzione 'perché il fatto non sussiste' o 'perché il fatto non costituisce reato', quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen., anche in ragione della intervenuta modifica della denominazione della squadra calcistica, tale per cui il ricorrente/appellante non sarebbe stato vincolato ad adempiere l'obbligo impostogli anche in relazione ad un incontro calcistico disputato da una squadra ritenuta diversa dal "[OSCURATO:PERSONA]" (assumeva infatti la difesa che successivamente alla convalida -del 7 ottobre 2019- del provvedimento del Questore da parte del competente Giudice per le indagini preliminari, era stata comunicata all'imputato la variazione della denominazione sociale della squadra di calcio da "A.S.D. [OSCURATO:PERSONA]", nata nel 2019, in " A.S.D. [OSCURATO:PERSONA]", mentre il 29 settembre 2021 era stato pubblicato ed affisso all'albo del comitato regionale Sicilia della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nazionale dilettanti, il comunicato ufficiale n. 80 da cui emergeva che la società sportiva "[OSCURATO:PERSONA] A.R.L. di [OSCURATO:PERSONA]", avendo rinunciato a partecipare a qualsiasi attività federale per la stagione sportiva 2020/2021, in quanto inattiva, era stata proposta, per la decadenza dall'affiliazione, sicchè in sostanza la mancata presentazione contestata era riferita ad incontri di calcio disputati da società diversa e del tutto autonoma da quella -"[OSCURATO:PERSONA] A.R.L. di [OSCURATO:PERSONA]" -rispetto alla quale era stato disposto il divieto, di tal ché le prescrizioni dettate non potevano intendersi estese anche agli incontri della nuova società in forza del principio di tassatività (cfr. Sez. 3, n. 16476 del 2019, n.m.) ). 4. La Corte di appello, dopo aver riassunto le risultanze probatorie come descritte dal Tribunale, e ampiamente in diritto dedotto (cfr. pagg. 2-5 della sentenza impugnata) in merito al requisito di ammissibilità di cui all'art. 581 cod.proc.pen., e, in particolare, della specificità dei motivi di appello come ridefinito dalla I. 103/2017 e dal d.lgs. 150/2022, ha rilevato (pag. 5 della sentenza impugnata) la inammissibilità della richiesta di assoluzione in quanto nel caso di specie non si sarebbe confrontata con le ragioni argomentative della impugnata sentenza che «[...] ha motivato adeguatamente in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integrativi richiesti dalla norma incriminatrice» e che si tratta di considerazioni valevoli anche per il secondo motivo di ricorso, anch'esso, come il primo «pura richiesta rivolta al giudice di appello senza alcun adeguato e concreto contenuto critico e di censura». 5. Osserva il Collegio che il motivo di appello inerente al tema del dolo della condotta omissiva (non in discussione nella sua materialità) risulta essere stato erroneamente ritenuto aspecifico. La sua specificità va, nella specie, vagliata non solo in termini intrinseci, ma anche estrinseci, onde verificarne la esplicita correlazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Si ravvisa dunque in esso, pur nella sua sintesi, la critica mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata che è priva di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, già mancante nella sentenza del Tribunale. Critica che non avrebbe potuto concretizzarsi in qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto alla denuncia della omissione stessa, palesemente evincibile dalla struttura motivazionale del provvedimento impugnato, che rassegna la mera rilettura delle fonti probatorie atte a consentire la ricostruzione in fatto della condotta. Riaffermati, allora, gli assunti sopra sinteticamente rievocati in tema di inammissibilità dell'appello, l'affermazione della necessaria, manchevole, esplicita correlazione dei motivi di appello con la sentenza impugnata non può condividersi, in assenza di una motivazione sul punto rinvenibile nella decisione contestata e rammentato che il richiesto onere di specificità a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Tanto più che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la (eventuale) valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. 6. La sentenza deve dunque essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello competente per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata