CassazionesentenzaSezione FDecisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 33407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ettavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePasquale Sansonetti, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarto inammissibile;udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche qualesostitutoprocessuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi diricorso, chiedendone l'accoglimento con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 29/01/2026,ha confermato la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Gela del05/03/2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA], ad esito di rito abbreviato,è stata condannata alla pena di giustizia per i reati ascritti in concorso (capio) e p) artt. 110, 512-bis; artt. 110, 353, cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione,per mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi diricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 442, comma1-bis e 191 cod. proc. pen. per avere il giudice di merito illegittimamenteacquisito prove poste a fondamento della sentenza di condanna, conconseguente vizio della motivazione perché mancante e manifestamenteillogica in relazione al motivo di appello introdotto sul punto. Nellaprospettazione della difesa i giudici di merito avevano utilizzato atti noncontenuti nel fascicolo n. 2089/2022, violando il diritto della ricorrente diavere effettiva consapevolezza della presenza degli atti sulla base dei qualiaveva deciso di essere giudicata allo stato degli atti.2.2. Violazione di norme processuali in relazione all’art. 423 cod. proc.pen. tenuto conto della intervenuta modifica del capo di imputazione conriqualificazione della condotta di cui al capo o) della rubrica ed allaconseguente unificazione sotto il vincolo della continuazione dei due reatiascritti alla ricorrente; la Corte di appello ha reso una motivazionemeramente apparente, limitandosi ed escludere la violazione eccepita conriferimento al passaggio alla forma tentata rispetto a quella consumata,senza rendersi conto che la questione posta atteneva alla riqualificazionedel reato di cui all’art. 513 in quello di cui all’art. 353 cod. pen. La partericorrente ha, inoltre, lamentato la violazione dell’art. 423 cod. pen.secondo la nuova formulazione introdotta dalla c.d. Legge Cartabia, conconseguente violazione del diritto della ricorrente di giungere ad una sceltaconsapevole in ordine al rito al quale accedere, soprattutto considerate leconsistenti differenze che caratterizzano le due fattispecie (regime diprocedibilità e pena massima edittale).2.3. Vizio della motivazione perché mancante e manifestamenteillogica nell’aver ritenuto la responsabilità della ricorrente e la sussistenzadegli elementi costitutivi di cui all’art. 353 cod. pen.; la Corte di appello si èlimitata a condividere le argomentazioni spese dal G.u.p. dalle pag. 4 a 34,senza considerare il tema devoluto relativo alla insussistenza di mezzifraudolenti, che venivano identificati unicamente nella chiamata del11/06/2017 fatta dalla imputata al Dott. [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementiunivoci quanto alla volontà di condizionare la gara; la decisione non rendepossibile valutare come tale telefonata abbia avuto valenza risolutiva; laCorte di appello aveva confuso il mezzo fraudolento con il propositofraudolento.2.4. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale inrelazione agli artt. 157 e 159 cod. pen., essendo stata confermata lasentenza di appello senza valutare l’intervenuto decorso del termine diprescrizione, considerato che la collocazione temporale dei fatti dovevaessere anticipata, attesa la forma tentata riconosciuta dai giudici di merito,al giugno 2017. Il reato di cui all’art. 353 si doveva dunque ritenereprescritto prima della sentenza di appello in data 08/01/2024 attesi iperiodi di sospensione intervenuti nel corso del giudizio2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante emanifestamente illogica nell’aver ritenuto la sussistenza degli elementicostitutivi di cui all’art. 512-bis cod. pen., con particolare riferimentoall’elemento soggettivo del reato, così come sottolineato con il motivo diappello.2.6. Vizio della motivazione perché totalmente omessa quanto altrattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è solo parzialmente fondato in relazione al quarto motivo diricorso quanto al reato di cui agli artt. 56, 353 cod. pen., mentre èinammissibile nel resto per le ragioni che seguono.2. Il primo motivo di ricorso è generico. La ricorrente lamenta laviolazione di norme processuali, con conseguente vizio motivazionalequanto alla asserita non consentita utilizzazione di atti riferibili ad altriprocedimenti, così sostenendo la intervenuta violazione del diritto allalibera scelta della stessa ad essere giudicata allo stato degli atti con ritoabbreviato. Il motivo si caratterizza innanzi tutto per genericità, atteso chela parte non solo non ha in alcun modo indicato quali sarebbero gli attiillegittimamente acquisiti ed inutilizzabili ai fini della decisione, ma haanche del tutto omesso il confronto con la motivazione della Corte diappello, che ha specificamente chiarito come l’odierno procedimento sicaratterizzasse per un fascicolo del Pubblico Ministero all’interno del qualeerano confluiti, sin dall’inizio, tre fascicoli di indagini preliminari. Laricorrente non si è in alcun modo confrontata con la motivazione dellaCorte di appello, non contesta tale dato obiettivamente richiamato, nonindica quando gli atti sarebbero stati illegittimamente acquisiti al fascicoloe, soprattutto, se si caratterizzino rispetto al percorso decisionale concarattere di decisività ai fini della prova di resistenza. Sul punto varicordato che secondo il costante orientamento di questa Corte allorché conil ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico,il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenzadell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta"prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se leresidue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultinosufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 2, 30271 del 11/05/2017, DeMatteis, Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.268218-01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452-01). Inconclusione, la ricorrente ha omesso di allegare l'incidenza dell'eventualeeliminazione di non meglio specificati atti illegittimamente transitati nelfascicolo del procedimento a suo carico ai fini della cosiddetta "prova diresistenza", in quanto gli elementi di prova eventualmente acquisitiillegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento. Il motivo si caratterizza, dunque, per la sua genericità e,comunque, occorre ricordare che questa Corte ha già chiarito, con principioche si intende ribadire, che in tema di giudizio abbreviato, è legittimo ilprovvedimento con cui il giudice dispone l'acquisizione di tutti gli atti diindagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, anche se noninseriti in quello concernente l'imputato della cui posizione è stato ordinatolo stralcio, in quanto la loro mancanza a causa di un inadempimentoamministrativo, qual è l'incompleta esecuzione del provvedimento diseparazione dei procedimenti, non ne determina l'inutilizzabilità (Sez. 3, n.39164 del 13/11/2025, Aliaj, Rv. 288893-01).3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ilricorrente lamenta la violazione di norme processuali e il vizio dellamotivazione perché apparente rispetto ai rilievi difensivi introdotti inappello. La Corte di appello ha specificamente risposto alle censuredifensive, ha ritenuto correttamente esercitato il potere del giudice di primogrado nel riqualificare la condotta ed ha escluso qualsiasi pregiudizioconseguente, attesa l’identità del fatto, puntualmente descritto nellaimputazione ed oggetto di specifica attività difensiva della parte ricorrente.Viene nel motivo richiamata una disciplina diversa e relativa ad altra faseprocedimentale (nel corso della udienza preliminare) quanto alle nuovecontestazioni, in alcun modo sovrapponibile o identificabile con ilpersistente potere del giudice di riqualificare in diritto la condotta ascrittaall’esito del giudizio e del dibattimento.La Corte di appello, nel rigettare il motivo di appello, ha dunque fattocorretta applicazione del principio di diritto secondo il quale non sussisteviolazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazionegiuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori delgiudizio, secondo un suo sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile(nel caso di specie emergente in modo inequivoco già dalla stessaformulazione letterale utilizzata nella contestazione durante il giudizio diprimo grado) e l’imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase dimerito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto della imputazione,anche attraverso l’ordinario rimedio della impugnazione ( Sez. U, n. 31617del 22/06/2015, Lucci, Rv. 264438-01; Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021,Ciotoracu, Rv. 281930-01; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv.261052; Sez. 5, n. 1697 del 25709/2013, Cavallari, Rv. 258941-01; Sez.5, n. 7984 del 24/09/2012, Iovanovic, Rv. 254649-01). In altri termini,dunque, la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizionegiuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operatadal giudice di primo grado nella sentenza pronunziata all'esito del giudizioabbreviato, in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nellecondizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione el'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento(Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713-02; Sez. 1,n.10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961-01).4. Il terzo e quinto motivo di ricorso non sono consentiti, in quantototalmente reiterativi e versati in fatto, in assenza di confronto con lamotivazione. Tali motivi si risolvono in una lettura alternativa del merito,non consentita in questa sede a fronte di una motivazione che si presentadel tutto esente da censure, con la quale il ricorrente non si confronta. Intal senso, quanto alla genericità dei motivi proposti, si deve ricordare che lamancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per lasua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare leesplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza dispecificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc.pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n.28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012,Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, come emergedall’articolazione di una serie di considerazioni in tutto corrispondenti al finedi introdurre un’evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile inquesta sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con lamotivazione della sentenza di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01). Inoltre, nel caso di specie, il giudice di secondogrado ha ritenuto la responsabilità della ricorrente con motivazione deltutto conforme e piena condivisione delle argomentazioni spese dal giudicedi primo grado. Vi è stata, dunque, non solo la medesima decisione, maanche una concordanza nell’analisi e nella valutazione dei risultati probatoriposti a fondamento della stessa (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01;Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di unadoppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non ètenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ea prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendoinvece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, eglispieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.Il terzo e il quinto motivo di ricorso hanno inoltre, come già detto,denunciato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con unagenerica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi dellamotivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciprocaesclusione, posto che – all’evidenza – la motivazione, se manca, non puòessere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e,per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (Sez. 2,n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122del22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015,Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del08/05/2012, Sardo, Rv.254329-01; ed anche in motivazione Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020,In altri termini, occorre considerare che i motivi di ricorso predetti, puressendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili allecategorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciatouna motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica,bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazioneasseritamente errata del materiale probatorio. Con numeroseargomentazioni sono state, quindi, proposte doglianze inerenti allaricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendioprobatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazionedei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenutipiù idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propriadecisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altrolimite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015,Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01).Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il qualeè preclusaalla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione dellerisultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice dimerito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei datiprocessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudiziodi rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3,n.18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012,Minervini, Rv. 253099-01).La Corte di appello ha ampiamente ricostruito gli elementi a supportodella affermazione di responsabilità della ricorrente per i delitti di cui agliartt. 56, 353 cod. pen. e 512-bis cod. pen., anche mediante pienacondivisione della ricostruzione e valutazione probatoria della decisione diprimo grado (pag. 2 e segg. dove sono state in particolare valorizzate lecaptazioni e la portata dei dialoghi con il Cannata e il Cammarata,l’evidente finalità sottesa alla azione coordinata, l’agire della ricorrente confinalità ultronee al ruolo di legale, con piena ricostruzione dell’elementooggettivo e soggettivo dei reati oggetto di contestazione, con analisispecifica dei caratteri delle condotte e delle finalità perseguite e riscontrodel requisito della idoneità della atti finalizzati alla turbativa, dove ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sono state ampiamente considerate come uno, manon l’unico, degli elementi che hanno portato alla affermazione diresponsabilità, identificando specificamente il mezzo fraudolentonell’utilizzo di prestanomi). Tale motivazione si manifesta del tutto esenteda illogicità manifesta o contraddittorietà, con completa valutazione delleistanze difensive inoltrate con i motivi di appello.5. Il sesto motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamenteinfondato. La parte ricorrente ha sostenuto la ricorrenza di un vizio dellamotivazione perché totalmente omessa, nonostante la presenza di unaesplicita, logica ed argomentata valutazione della Corte di appello sul puntodel trattamento sanzionatorio e della mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche (pag. 6 dove è stata esplicitamenterichiamata la oggettiva gravità dei fatti ascritti, in assenza di elementipositivamente valorizzabili, pur in presenza della incensuratezza dellaricorrente, atteso l’uso strumentale e spregiudicato della propria funzione dilegale).Anche in questo caso la ricorrente non si confronta con la motivazionedella Corte di appello, che nel valutare trattamento sanzionatorio erichiesta di concessione delle attenuanti generiche, ha correttamenteapplicato il principio di diritto secondo il quale la graduazione della pena,anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché èinammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia fruttodi mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio dideterminazione della pena “non è tenuto ad una analitica enunciazione ditutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla solaenunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale èinsindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez.5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).6. È invece fondato, nei termini che seguono, il quarto motivo diricorso. Il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dellalegge penale in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. quantoall’intervenuto decorso del termine di prescrizione, attesa la riqualificazionedella condotta ascritta ai sensi dell’art. 353 cod. pen. in forma tentata. Lalettura dell’atto di appello, e dei suoi motivi, correlati alle formaliconclusioni, rendono evidente la devoluzione del tema relativoall’intervenuta prescrizione del delitto di cui all’art. 353 cod. pen. ritenutodai giudici di merito nella forma tentata.Sul punto la motivazione della Corte di appello risulta del tuttoomessa, non emergendo dalle conclusioni della Corte di appello alcunaconsiderazione in ordine all’epoca specifica alla quale riferire lacommissione della condotta ascritta, con accertamento di fatto che non puòessere devoluto a questa Corte, soprattutto tenuto conto dellecaratteristiche della imputazione (in concorso), ai ruoli e alle condotteposte in essere dai diversi imputati, nell’ambito del collegamentostrumentale valorizzato dalla Corte di appello quanto ai due diversimomenti della procedura esecutiva, al fine di identificare l’ultimo degli attiintegranti il tentativo e dunque la decorrenza del termine di prescrizione.7. La sentenza impugnata dovrà, dunque, essere annullata sul puntocon rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, mentrenel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 56/353cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Caltanissetta.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 20/08/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]