CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 47311/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • BELSITO Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/12/2020 dalla Corte di Appello di Genova [OSCURATO:PERSONA]: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 17/12/2020 la Corte di Appello di Genova, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui agli artt. 646, 61 n. 7 e n. 11 cod. pen. contestato sub d) all'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del tribunale di Genova del 24/07/2017, determinava la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Belsito tramite il difensore di fiducia, eccependo: - la violazione di legge processuale (art. 129 cod. proc. pen.), limitatamente alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei due episodi appropriativi contestati al capo d), commessi, rispettivamente, il 23/12/2011 ed il 30/12/2011; - la violazione di legge (art. 620 lett. h cod. proc. pen.) per l'evidente contraddizione tra la sentenza di primo e secondo grado, in relazione all'accertamento degli episodi di appropriazione indebita, con conseguente ingiustificato inasprimento della pena; - la violazione della preclusione del giudicato interno circa l'applicazione e la quantificazione della pena, modificata in pejus rispetto alla pronuncia del tribunale, in assenza di impugnazione della pubblica accusa; - il vizio di motivazione circa i criteri di determinazione della pena, esorbitante rispetto all'accertata insussistenza del profitto, atteso l'integrale recupero della somma da parte del soggetto danneggiato. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 3.1 Il primo motivo è estraneo alla devoluzione conseguente all'annullamento con rinvio, relativamente alla sola quantificazione della pena. L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta infatti la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Cass. sez. 2, sent. n. 4109 del 12/01/2016 - dep. 01/02/2016 - Rv. 265792); eventuali errori, invece, eccepiti con riferimento al computo effettuato nel giudizio di legittimità, possono essere fatti valere solo con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. previa compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e dimostrazione della intervenuta maturazione del termine di legge. 3.2 Anche il secondo motivo si pone in evidente contrasto con il giudicato attinente all'accertamento di responsabilità, basandosi sull'estraneità del Belsito al primo degli episodi di appropriazione contestati sub d), questione definita e non suscettibile di ulteriore esame con i rimedi ordinari di impugnazione. 3.3 II terzo ed il quarto motivo si riferiscono alla quantificazione della pena. A riguardo va rilevato che all'evidenza non sussiste reformatio in pejus, eccepita peraltro in termini del tutto generici. Con la sentenza di primo grado, il Belsito era stato condannato per i reati di cui ai capi b), c) e d) con determinazione della pena sulla base del reato più grave sub b) e relativi aumenti per la continuazione per i reati sub c) e d).Dichiarata l'estinzione per prescrizione dei reati sub b) e c), la pena è stata quindi determinata per il reato sub d), con la conseguenza che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, venuta meno la continuazione per l'intervenuta prescrizione del delitto più grave, applica all'unica fattispecie residua la pena pecuniaria che non era stata irrogata in primo grado, in quanto non prevista dalla legge per il reato individuato da quel giudice come più grave (ex multis, di recente, Cass. sez. 6, sent. n. 24464 del 05/05/2021 - dep. 22/06/2021 - Rv. 281686). La motivazione è altresì immune da censure sul piano logico, avendo la corte territoriale rilevato che "per quanto la somma sia stata poi restituita - non certo per un'attivazione spontanea e disinteressata del Belsito - il valore eccezionale della somma distratta ed il legame del reato con uno svolgimento sistematico di comportamenti illeciti, non permette di quantificare la pena in misura prossima al minimo edittale", risultando anche "assai significativa la valenza delle aggravanti contestate" (pag. 2 della sentenza impugnata). La pena inflitta in sede di rinvio di un anno, otto mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa deve ritenersi pertanto del tutto congrua. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 1 dicembre 2021 Il Consigliere estensor