CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 37479/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6100-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso lo Studio dell'[OSCURATO:PERSONA] TEMPESTA rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] SACCA'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].SA. [OSCURATO:PERSONA] & C.; - intimata - avverso la sentenza n. 368/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 02/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nn partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in l'atto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sula base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 368/21, d.el 1.3 luglio 2021, della Corte di Appello di Messina, che ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 2414/19, del 17 dicembre 2019, del Tribunale di Messina; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver intimato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (d'ora in poi, "Ro.Sa.") sfratto per morosità, in relazione ad un immobile concessole in locazione per uso diverso da quello abitativo; - che, costituitasi in giudizio, la socierà intimata eccepiva di avere sanato la morosità con il pagamento eseguito tramite bonifico bancario — della somma di € 7.600,00, opponendosi, pertanto, alla convalida dell'intimato sfratto e chiedendo il rigetto delle domande attoree; - che disposta la conversione del rito, l'Abate si doleva dell'ulteriore inadempimento della zonduttrice rispetto agli obblighi di corresponsione degli oneri condominiali e di rimborso delle spese di registrazione, chiedendo, su tali basi, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto, per inadempimento grave della società convenuta, con la condanna della sessa all'immediato rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento dei danni; - che, rigettata la domanda dal giva.ce di prime cure, quello di appello dichiarava inammissibile, per tardività, il proposto gravame; - che avverso la sentenza cella Corte messinese ricorre per cassazione l'Abate, sulla base — come detto — di quattro motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — nullità insanabile c/o inesistenza della sentenza Ric. 2022 n. 06100 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- d'appello, per omessa lettura in udienza del dispositivo, ai sensi degli artt. 429 e 437 cod. proc. civ., perché la Corte d'Appello avrebbe dovuto dare lettura del dispositivo di sentenza all'udienza di discussione o, comunque, avrebbe dovuto depositare il dispositivo medesimo nel fascicolo d'ufficio; - che il secondo motivo denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione o falsa applicazione dell'art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2020, n. 40, in relazione all'art. 327 cod. proc. civ., contestando la declaratoria di tardività dell'appello; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto accogliere l'appello e condannare la società convenuta al pagamento delle spese processuali per i due gradi del giudiiio di merito; - che il quarto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, perché la Corte distrettuale, nell'accogliere l'appello, non avrebbe dovuto statuire la debenza, da parte dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato al momento dell'iscrizione della causa a ruolo; - che la società Ro.Sa e rimasta solo intimata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente unitamente al decreto Ric. 2022 n. 06100 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3- di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2022; - che il ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va accolto; - che i primi due motivi, con cui sono denunciati vizi processuali, sono entrambi fondati; - che il primo motivo ipotizza, a ragione, nullità della sentenza impugnata, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere pronunciata mediante lettura, in udienza, del dispositivo; - che alle controversie in materia di locazione di immobili urbani si applica, infatti, il c.d. "rito del lavoro", ivi compresa la previsione di cui all'art. 437 cod. proc. civ., che impone al collegio, in appello, di pronunciare sentenza dando lettura del dispositivo al termine dell'udienza di discussione; - che tale adempimento è previsto a pena di nullità insanabile della sentenza (da ultimo, Cass. Sez. 6-2, o::d. 6 dicembre 2021, n. 38521, Rv. 663223-01); - che anche il secondo motivo di ricorso è fondato; - che la Corte territoriale, nel riienere tardivo — giacché proposto, a suo dire, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. — il gravame depositato il 29 luglio 2029, avverso sentenza pubblicata il 17 dicembre 2019, non ha tenuto conto della sospensione dei termini, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, prevista in relazione all'emergenza epidemiologica da "Covid 19" do l combinato disposto dell'art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 36, comma 1, Ric. 2022 n. 06100 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -4- del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2020, n. 40; - che il termine semestrale„ pertanto, andava prorogato di sessantaquattro giorni, donde la tempestività dell'esperito gravame; - che i morivi terzo e quarto restano, invece, assorbiti dall'accoglimento dei primi due, anche in ragione del fatto che il giudice di appello dovrà provvedex ad una rinnovata decisione sulle spese processuali; - che la sentenza, pertanto, va cassatia in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo e 11 secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, per la decisione n.el merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezion