CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 32093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di Palmiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmiha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 110 cod. pen.,art. 221 R.D. n. 773 del 1931 e art. 195 R.D n. 365 del 1949 alla penadell’ammenda di euro 100, oltre al pagamento delle spese processuali;che avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello,che, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la Corte di appello diReggio Calabria ha qualificato ricorso per cassazione in quanto attinente asentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda;che per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce, con il primo motivo, l’erronea valutazionedella prova, il travisamento della stessa, l’omessa valutazione in punto dielemento soggettivo del reato oltre che la depenalizzazione del reato, e, conil secondo motivo, vizi motivazionali in ordine al diniego di concessione dellecircostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena;rilevato che il difensore di fiducia del ricorrente, al momento dellaproposizione dell’impugnazione, non risultava iscritto nell'albo speciale dellacorte di cassazione;considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte didifensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cuisia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente propostodalla parte. (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01;nello stesso senso, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 –01; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690 - 01);che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensidell’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.;che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenutaequa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]