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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20295/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Catania, pronunciandosi a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte, in riforma della decisione impugnata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in un anno, dieci giorni di reclusione e 2.554,00 euro di multa.

Ritenuto che, secondo la difesa del ricorrente, la Corte di appello di Catania, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA], quantificava la pena pecuniaria per il reato di cui al capo A in 80,00 euro anziché in 60,00 euro di multa, operando la riduzione di un terzo della pena base, a differenza di quanto disposto per la pena detentiva, quantificata in tre mesi di reclusione, per la quale era stata applicata la riduzione della metà della pena base, stabilità in sei mesi di reclusione.

Ritenuto che non corrisponde al vero che la pena detentiva e quella pecuniaria erano state ridotte in misura differente, risultando entrambe ridotte di un terzo, come evidenziato a pagina 4 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che la pena base per il reato di cui al capo A, quantificata in sei mesi di reclusione e 180,00 euro di multa doveva «essere ridotta di un terzo per il tentativo ex art. 56 c.p. a mesi 4 e C 120 [...]».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Catania, pronunciandosi a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte, in riforma della decisione impugnata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] in un anno, dieci giorni di reclusione e 2.554,00 euro di multa. Ritenuto che, secondo la difesa del ricorrente, la Corte di appello di Catania, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA], quantificava la pena pecuniaria per il reato di cui al capo A in 80,00 euro anziché in 60,00 euro di multa, operando la riduzione di un terzo della pena base, a differenza di quanto disposto per la pena detentiva, quantificata in tre mesi di reclusione, per la quale era stata applicata la riduzione della metà della pena base, stabilità in sei mesi di reclusione. Ritenuto che non corrisponde al vero che la pena detentiva e quella pecuniaria erano state ridotte in misura differente, risultando entrambe ridotte di un terzo, come evidenziato a pagina 4 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che la pena base per il reato di cui al capo A, quantificata in sei mesi di reclusione e 180,00 euro di multa doveva «essere ridotta di un terzo per il tentativo ex art. 56 c.p. a mesi 4 e C 120 [...]». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 20295/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris