CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14195/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte diCassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata.Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 6 febbraio 2026, nell’interesse del ricorrente, con lequali ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 4 luglio 2025 il Tribunale di Messina in composizionemonocratica ha confermato la pronuncia del 4 febbraio 2025 del Giudice di pacedella medesima città con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per il reato di cui all’art.595cod. pen.L’imputazione (artt.110,595, 61 n.10 cod. pen.) ha ad oggetto la condottadi diffamazione posta in essere dal ricorrente mediante l’invio in data 2 novembre2018 di una nota indirizzata all’Assessore della Regione Siciliana della Salute, alPresidente dell’ANAC, al Ministro della Sanità e alla Corte dei Conti con la quale siaffermava, con riferimento alla persona offesa, che [OSCURATO:PERSONA], qualeCommissario [OSCURATO:PERSONA] dell’ IRCCS “[OSCURATO:PERSONA]” , aveva mascherato unconcorso qualificandolo quale avviso di selezione interna per progressioneverticale del personale poiché il [OSCURATO:PERSONA] “[..] può arrogarsi ildiritto di fare ciò che ritiene più opportuno infischiandosene di tutti e tutto [..].”2.Avverso la decisione della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge quanto allariconducibilità dei fatti di cui alla imputazione alla fattispecie di cui all’art.595 cod.pen.Lamenta il ricorrente che, nonostante gli articolati motivi di appello, ilTribunale ha richiamato e condiviso integralmente le argomentazioni dellasentenza di primo grado non fornendo risposta alle doglianze difensive avutoparticolare riguardo alla insussistenza della portata diffamatoria delle espressioniutilizzate nella nota.La frase incriminata, se letta nel contesto in cui era inserita, si è limitata adenunziare la fondata illegittimità della procedura amministrativa e l’altrettantofondata carenza di potere del proponente così come poi ritenuto dall’Assessoratoe dal Ministero.Inoltre, la frase secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] “[..] può arrogarsiil diritto di fare ciò che ritiene più opportuno infischiandosene di tutti e tutto [..]”,nella nota era preceduta dall’inciso: “[..] A parere della scrivente sembrerebbe che[..]”, con la conseguenza che l’affermazione può risultare inelegante o nonconforme al linguaggio giuridico amministrativo, ma non diffamatoria.La delibera contestata, in quanto ritenuta contraria alle indicazioniassessoriali, è stata del resto sospesa e successivamente revocata; se unCommissario straordinario agisce in contrasto con la legge e le indicazioniamministrative, in concreto le disapplica “infischiandosene.”La questione relativa all’applicabilità dell’art. 596 cod. pen. e alla exceptioveri non è stata correttamente affrontata chiaramente dalla sentenza impugnataallorquando afferma che tale regola subisce eccezione nei tre casi specifici indicatidal terzo comma nessuno dei quali tuttavia, può dirsi sussistente nel caso dispecie.Non è chiaro se il Tribunale voglia affermare la inapplicabilità dellascriminante alla fattispecie in astratto o sussistente la prova contraria necessariaper escluderla nei fatti giudicati.Sul punto la documentazione prodotta dalla difesa relativa alla successivarevoca della delibera dimostra la fondatezza delle contestazioni che il ricorrentemuoveva al [OSCURATO:PERSONA].2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto allaomessa risposta della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza dellascriminante di cui all’art. 51 cod. pen.La nota in esame è stata redatta dal ricorrente nella sua qualità di segretarioprovinciale della FIALS con la conseguenza che avrebbe dovuto applicarsil’esimente derivante dal diritto di critica sindacale di cui all’art. 51 cod. pen. attesoche [OSCURATO:PERSONA] contestava un atto che non poteva essere assunto con le formesemplificate adottate del [OSCURATO:PERSONA].L’unica finalità dell’imputato era quella di ottenere la declaratoria diillegittimità della delibera adottata nell’interesse della categoria lavorativa senzaalcuna volontà di denigrare la persona con un attacco ad hominem.Diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza di appello:- la procedura era illegittima come dimostrato dalla produzionedocumentale dell’udienza del 4 luglio 2025;- la nota del sindacato FIALS a firma dell’imputato è vera dal momento chela sospensione e poi la revoca è stata disposta anche in relazione ai profilidiversi dai dirigenti;- il linguaggio e le espressioni utilizzate non travalicano i limiti dellacontinenza;2.3.Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione altrattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.La sentenza impugnata ha negato la concessione delle circostanze attenuantigeneriche escludendo assertivamente la sussistenza di elementi positivi davalorizzare a fronte di dedotte circostanze. Così come ha determinato il quantumdella pena discostandosi dai limiti edittali senza fornire alcuna motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito espressi.Occorre preliminarmente evidenziare che in materia di diffamazione, la Cortedi cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesivadella altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere inprimo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condottacontestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie,dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzionedell'imputato. (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep.2020, Fabi, Rv. 278145).1.1. Il primo e il secondo motivo risultano fondati.1.1.1. Nel caso di specie la sentenza impugnata non affronta correttamenteil tema della veridicità del fatto oggetto delle opinioni o dei giudizi espressidall’imputato.Invero, la critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativoe presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico(Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794).Ciò sta a significare che il giudizio valutativo è diverso dal fatto da cui traespunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure,in linea astratta, "vero" o "falso".La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto diveridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni edelle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825;Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007, (2008), Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n.20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez.5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534).In tal senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza convenzionale, che haaffermato che la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova ilsolo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale"(Corte Edu, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-[OSCURATO:PERSONA]VerlagsGmbh c. Austria rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c.Portogallo, ric. n 75088/01) e che, al fine di valutare la giustificazione di unadichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fattoe giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezzadei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del1.7.1997 caso Oberschlick c. Austria par. 33).1.1.2. La ricostruzione dei fatti operata nel corso dei giudizi di merito hadimostrato che - a seguito della nota dell’Assessorato generale della Salute del 6novembre 2018 indirizzata al [OSCURATO:PERSONA] straordinario [OSCURATO:PERSONA] di sospendere erevocare in autotutela la selezione interna per progressioni tra aree per 4 posti didirigente amministrativo - il [OSCURATO:PERSONA] con delibere n.1169/18 e n.191/19 haprovveduto a sospendere e revocare siffatta selezione disposta con la deliberan.1080/18.Come precisa il ricorrente, la delibera adottata in sede di autotutela di revocadella precedente decisione ha riguardato le selezioni per i profili di Dirigenteamministrativo, ma anche i profili del comparto per rideterminare la dotazioneorganica e il relativo piano di fabbisogno.Appare dunque senz’altro sussistente il requisito della veridicità di quantolamentato dall’imputato, nei termini individuati dalla giurisprudenza di questaCorte.1.1.3. Quanto al requisito della continenza delle espressioni utilizzate, nonpuò affermarsi, ad avviso del collegio, che le stesse siano espressioni chetravalicano e trascendono il corretto esercizio del diritto di critica.Giova rammentare che la continenza concerne un aspetto sostanziale e unprofilo formale. La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e allalatitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interessepubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia: essa si riferisce,dunque, alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo diresoconto e dell'utilità/bisogno sociale di esso. La continenza formale attiene,invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, ecioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositivaproporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al finedel concetto da esprimere.Ciò comporta che le modalità espressive non devono essere gratuitamenteoffensive.Tuttavia, toni aspri o polemici non possono considerarsi di per sé punibiliquando siano proporzionati e funzionali all'opinione o alla protesta da esprimere(Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, Farassino G, Rv. 209647).Quanto detto permette, allora, di ribadire che la diversità dei contesti neiquali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e funzione deisoggetti ai quali la critica è rivolta, possono quindi giustificare attacchi di grandeviolenza se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, indefinitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioniconsentite (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122).Tale principio deve trovare applicazione, in primo luogo, allorché le opinioniveementi siano rivolte a soggetti che detengono o rappresentano un poterepubblico, e siano dunque giustificate dalla sentita necessità di rispondere condurezza ad un esercizio del potere percepito come arbitrario o illegittimo, salvi,ovviamente, i non ammessi argumenta ad hominem.1.1.4. Alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza non solonazionale ma anche convenzionale, va riconosciuto, quindi, che le espressioniinserite nella missiva dal ricorrente possono risultare anche “aspre”, ma, collocatenel più ampio contesto comunicativo del quale sono parte, che consente diintenderle nel loro giusto valore, rientrano certamente nel cono d'ombra dellascriminante del diritto di critica, esercitato rispetto a valori ed interessi.Nel caso di specie, occorre inoltre, evidenziare che l’imputato ha redattoquella missiva nella sua qualità di segretario provinciale della sigla sindacale FIALSe, dunque, nell’interesse della categoria lavorativa rappresentata.Va quindi richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha più voltechiarito che in tema di diffamazione, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto dicritica sindacale quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare,seppur con toni aspri ma conferenti all'oggetto della controversia, un fatto verodel datore di lavoro (Sez. 5, n. 5247 del 04/12/2013, dep.2014, Savio, Rv.258681); l'espressione del diritto di critica ad una condotta tenuta nell'ambito diincisivo caratterizzato anche da espressioni forti e pungenti (Sez. 5, n. 46424 del25/09/2013, P.c. in proc. Curnis, Rv. 257586).2.L’ accoglimento del primo e secondo motivo rende superfluo l’esame delmotivo relativo al trattamento sanzionatorio.3.L’epilogo decisorio comporta l'annullamento della sentenza impugnata e diquella di primo grado senza rinvio perché il fatto non costituisce reato conconseguente revoca delle statuizioni civili. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, perchéil fatto non costituisce reato e revoca le statuizioni civili.Così deciso il 20/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]