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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17108/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, M.F.

Loy, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv.

T. Saporito e

V. Cicino che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in funzione di riesame, ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in sede, del 24 luglio 2021, con la quale è stato convalidato il sequestro preventivo e il decreto di sequestro di urgenza emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 16.680,00, indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale appartenente alla locale di 'ndrangheta operante in [OSCURATO:PERSONA], importo rinvenuto nella sua disponibilità in sede di esecuzione del fermo adottato il 20 gennaio 2021.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi. 2.1Con il primo motivo sì deduce violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen., 324, comma 7, codice di rito per carenza di autonoma valutazione circa i motivi per i quali sono stati ritenuti irrilevanti gli elementi difensivi.

Erano stati depositati al Giudice documenti attestanti la provenienza delle somme di danaro oggetto di sequestro (dichiarazioni difensive con allegate fotografie, visura camerale, fatture e conto economico) senza che questi siano stati presi in considerazione, in quanto il giudice si sarebbe soffermato soltanto sulle dichiarazioni rese da Grano in sede di interrogatorio.

Sotto tale profilo, l'ordinanza è priva di autonoma valutazione degli elementi difensivi, motivo devoluto al Tribunale che non avrebbe motivato sull'eccezione di nullità del provvedimento sotto tale aspetto, ma si sarebbe limitato, genericamente a sottolineare che il giudice, in sostanza, valutando implicitamente quegli elementi, aveva ritenuto inattendibile la tesi difensiva inerente l'esistenza di risparmi mai versati sul libretto postale e, comunque, valutando la non coerenza della somma sequestrata rispetto all'attività svolta.

Il Tribunale, quindi, prenderebbe atto che gli atti difensivi depositati, effettivamente, come dedotto non sono stati presi in esame dal giudice per le indagini preliminari. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 324 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 7, cod. pen., con riferimento all'art. 27 Cost.

Il 3 settembre 2021, la sezione Quinta penale di questa Corte ha annullato l'ordinanza in ordine alla misura cautelare personale per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.Inoltre, si rileva che la motivazione offerta dal Tribunale valorizza la distanza temporale tra quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] circa l'esistenza un salvadanaio contenente chili di monetine, poi cambiate dal ricorrente e il sequestro della somma.

Si sostiene che la Grano aveva affermato che ciò si era verificato nell'agosto del 2020, senza dichiarare, però, che anche il descritto cambio di monetine era stato contestuale.

Si confuta, poi, quanto affermato dal Tribunale circa la data del rinvenimento (25 gennaio 2021) rispetto alla chiusura dell'incasso mensile dell'attività commerciale.

In ogni caso, si afferma che vi è violazione dell'art. 416-bis , comma 7, cod. pen. perché il danaro non ha finalità probatoria e non vi è motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra la cosa ed il reato.

Inoltre, si assume la carenza assoluta di motivazione sulle ragioni per le quali la somma è profitto del reato di partecipazione all'associazione.

3. La difesa ha chiesto la trattazione orale, istanza accordata.

Sicché all'esito della discussione, le parti hanno concluso nel senso indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Deve essere preliminarmente rilevato che è noto l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale il ricorso per cassazione, contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio), è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, tali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a comprendere l'iter iogico seguito dal giudice.

Sicché il ricorso contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è ammissibile solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). 2.Ciò posto si osserva che il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Si tratta di censura già devoluta al Tribunale del riesame che ha risposto con motivazione immune da censure di ogni tipo, anche in considerazione della natura del provvedimento, trattandosi di misura cautelare reale.

La motivazione svolta sul punto, infatti, non è apparente ma, correttamente, analizza l'intervenuta valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari, con il provvedimento genetico, degli elementi prospettati dalla difesa.

Né la carenza di autonoma valutazione è vizio che può riguardare l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del provvedimento cautelare, trattandosi di requisito previsto soltanto in relazione alla decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. 1.2.11 secondo motivo è infondato.

Ai fini dell'adozione del provvedimento in esame, è sufficiente la verifica dell'astratta configurabilità del reato (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, Rv. 265776, [OSCURATO:PERSONA]) come descritta a pag. 3 del provvedimento censurato.

Tanto, anche a fronte della rilevata pronuncia da parte di questa Sezione, rispetto alla misura cautelare personale adottata a carico del Grano, risultando, senz'altro diversi i presupposti per l'adozione dei provvedimenti in parola, essendo sufficiente, ai fini che interessano nel caso al vaglio, il fumus commissi delicti.

Peraltro, va chiarito che non si tratta di sequestro probatorio, ma provvedimento adottato ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. in quanto finalizzato alla confisca, trattandosi di profitto del reato ipotizzato a carico dell'indagato.

Sul punto si osserva che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro che costituiscono profitto di reato, questo può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare.

Sicché, non è necessaria la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato ipotizzato (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437).

Le osservazioni difensive, relative al lamentato travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e circa la data del rinvenimento della somma rispetto alla chiusura dell'incasso mensile dell'attività commerciale, involgono il riesame di elementi di fatto che non può essere rimesso a questa Corte in sede di legittimità.

Infine si osserva che la motivazione non è apparente rispetto alla individuata natura della somma sequestrata quale profitto del reato ipotizzato a carico del ricorrente.

Si descrive, infatti, l'esistenza di un libretto postale intestato al ricorrente, con deposito di somma esigua, senza che su questo fosse stata rimessa la ben più consistente somma reperita in sede di esecuzione del fermo.

E' stata, altresì analizzata la documentazione contabile, inerente l'attività professionale (gestione di impresa agricola) svolta dall'indagato, attestante consistente perdita di esercizio per l'anno 2020, nonché l'esiguità di ricavi derivanti dalle vendite.

Tanto a sostegno della ritenuta derivazione della somma dall'attività illecita. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, M.F. Loy, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv. T. Saporito e V. Cicino che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in funzione di riesame, ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in sede, del 24 luglio 2021, con la quale è stato convalidato il sequestro preventivo e il decreto di sequestro di urgenza emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 16.680,00, indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale appartenente alla locale di 'ndrangheta operante in [OSCURATO:PERSONA], importo rinvenuto nella sua disponibilità in sede di esecuzione del fermo adottato il 20 gennaio 2021. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi. 2.1Con il primo motivo sì deduce violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen., 324, comma 7, codice di rito per carenza di autonoma valutazione circa i motivi per i quali sono stati ritenuti irrilevanti gli elementi difensivi. Erano stati depositati al Giudice documenti attestanti la provenienza delle somme di danaro oggetto di sequestro (dichiarazioni difensive con allegate fotografie, visura camerale, fatture e conto economico) senza che questi siano stati presi in considerazione, in quanto il giudice si sarebbe soffermato soltanto sulle dichiarazioni rese da Grano in sede di interrogatorio. Sotto tale profilo, l'ordinanza è priva di autonoma valutazione degli elementi difensivi, motivo devoluto al Tribunale che non avrebbe motivato sull'eccezione di nullità del provvedimento sotto tale aspetto, ma si sarebbe limitato, genericamente a sottolineare che il giudice, in sostanza, valutando implicitamente quegli elementi, aveva ritenuto inattendibile la tesi difensiva inerente l'esistenza di risparmi mai versati sul libretto postale e, comunque, valutando la non coerenza della somma sequestrata rispetto all'attività svolta. Il Tribunale, quindi, prenderebbe atto che gli atti difensivi depositati, effettivamente, come dedotto non sono stati presi in esame dal giudice per le indagini preliminari. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 324 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 7, cod. pen., con riferimento all'art. 27 Cost. Il 3 settembre 2021, la sezione Quinta penale di questa Corte ha annullato l'ordinanza in ordine alla misura cautelare personale per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.Inoltre, si rileva che la motivazione offerta dal Tribunale valorizza la distanza temporale tra quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] circa l'esistenza un salvadanaio contenente chili di monetine, poi cambiate dal ricorrente e il sequestro della somma. Si sostiene che la Grano aveva affermato che ciò si era verificato nell'agosto del 2020, senza dichiarare, però, che anche il descritto cambio di monetine era stato contestuale. Si confuta, poi, quanto affermato dal Tribunale circa la data del rinvenimento (25 gennaio 2021) rispetto alla chiusura dell'incasso mensile dell'attività commerciale. In ogni caso, si afferma che vi è violazione dell'art. 416-bis , comma 7, cod. pen. perché il danaro non ha finalità probatoria e non vi è motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra la cosa ed il reato. Inoltre, si assume la carenza assoluta di motivazione sulle ragioni per le quali la somma è profitto del reato di partecipazione all'associazione. 3. La difesa ha chiesto la trattazione orale, istanza accordata. Sicché all'esito della discussione, le parti hanno concluso nel senso indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Deve essere preliminarmente rilevato che è noto l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale il ricorso per cassazione, contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio), è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, tali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a comprendere l'iter iogico seguito dal giudice. Sicché il ricorso contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è ammissibile solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). 2.Ciò posto si osserva che il primo motivo di ricorso è inammissibile. Si tratta di censura già devoluta al Tribunale del riesame che ha risposto con motivazione immune da censure di ogni tipo, anche in considerazione della natura del provvedimento, trattandosi di misura cautelare reale. La motivazione svolta sul punto, infatti, non è apparente ma, correttamente, analizza l'intervenuta valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari, con il provvedimento genetico, degli elementi prospettati dalla difesa. Né la carenza di autonoma valutazione è vizio che può riguardare l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del provvedimento cautelare, trattandosi di requisito previsto soltanto in relazione alla decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. 1.2.11 secondo motivo è infondato. Ai fini dell'adozione del provvedimento in esame, è sufficiente la verifica dell'astratta configurabilità del reato (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, Rv. 265776, [OSCURATO:PERSONA]) come descritta a pag. 3 del provvedimento censurato. Tanto, anche a fronte della rilevata pronuncia da parte di questa Sezione, rispetto alla misura cautelare personale adottata a carico del Grano, risultando, senz'altro diversi i presupposti per l'adozione dei provvedimenti in parola, essendo sufficiente, ai fini che interessano nel caso al vaglio, il fumus commissi delicti. Peraltro, va chiarito che non si tratta di sequestro probatorio, ma provvedimento adottato ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. in quanto finalizzato alla confisca, trattandosi di profitto del reato ipotizzato a carico dell'indagato. Sul punto si osserva che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro che costituiscono profitto di reato, questo può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare. Sicché, non è necessaria la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato ipotizzato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437). Le osservazioni difensive, relative al lamentato travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e circa la data del rinvenimento della somma rispetto alla chiusura dell'incasso mensile dell'attività commerciale, involgono il riesame di elementi di fatto che non può essere rimesso a questa Corte in sede di legittimità. Infine si osserva che la motivazione non è apparente rispetto alla individuata natura della somma sequestrata quale profitto del reato ipotizzato a carico del ricorrente. Si descrive, infatti, l'esistenza di un libretto postale intestato al ricorrente, con deposito di somma esigua, senza che su questo fosse stata rimessa la ben più consistente somma reperita in sede di esecuzione del fermo. E' stata, altresì analizzata la documentazione contabile, inerente l'attività professionale (gestione di impresa agricola) svolta dall'indagato, attestante consistente perdita di esercizio per l'anno 2020, nonché l'esiguità di ricavi derivanti dalle vendite. Tanto a sostegno della ritenuta derivazione della somma dall'attività illecita. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C
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