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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17907/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8854/2018 R.G, proposto dal Comune di Arezzo, con sede in Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Arezzo, P.zza della Libertà n. 1; contro [OSCURATO:PERSONA] delle Suore di [OSCURATO:PERSONA], in persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Rom, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana, n. 2013- 02-2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. 5730/2007 I.C.I. 2007.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversieai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 2 3 ottobre 201 8 , n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 20 20 nessun a delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), nérisulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto,ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; cheai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 201 8 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8854/2018 R.G, proposto dal Comune di Arezzo, con sede in Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Arezzo, P.zza della Libertà n. 1; contro [OSCURATO:PERSONA] delle Suore di [OSCURATO:PERSONA], in persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Rom, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana, n. 2013- 02-2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. 5730/2007 I.C.I. 2007. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversieai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 2 3 ottobre 201 8 , n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 20 20 nessun a delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), nérisulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto,ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; cheai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 201 8 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Ro
Decreto Cassazione n. 17907/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris