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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2021

Cassazione n. 38606/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ le conclusioni del PG (,), .(W9 AtOlUiCrgftSi sf z 11 Itivi a k rs, 2,4 i f'VJ 1f-ti fl Lc C,(2 1-1 'sí- j' rcC(A P)ilf(t9 i g Ci CA i 3 di d ìLi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 12 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del 'Tribunale di Lecce ha giudicato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio - e, ratificando l'accordo concluso dalle parti, ha applicato ad Ardito, per i suddetti reati, avvinti in continuazione, ritenuta per quello in materia di stupefacenti l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena di anni due, mesi dieci di reclusione e di euro 900,00 di multa, disponendo la confisca della sostanza stupefacente sequestrata e di quanto altro in sequestro, ivi inclusa la somma di euro 1.425,10.

Per quel che qui interessa, il Giudice per le indagini preliminari, con riferimento al denaro sequestrato, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 240 cod. pen. onde addivenire alla relativa confisca.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 129 e 426 cod. proc. pen. per l'omesso accertamento relativo all'esclusione delle ipotesi di non punibilità o estinzione del reato e per l'omessa esposizione dei motivi su cui si è fondata la decisione.

Secondo la difesa, pur avendo recepito l'accordo concluso dalle parti, la sentenza impugnata non avrebbe dovuto sottrarsi all'obbligo di esporre, sia pure succintamente, i motivi su cui poggiava la decisione: tale motivazione non sarebbe dato individuare nel provvedimento impugnato.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano la violazione dell'art. 240 cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha confiscato il denaro sequestrato.

Preso atto che il reato ritenuto materia di stupefacenti era quello previsto e punito dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per esso era, in via di principio, possibile soltanto la confisca regolata dall'art. 240 cod. pen., non quella di cui all'art. 240-bis cod. pen.: tuttavia, per confiscare il denaro, avrebbe dovuto acquisirsi •la prova della sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra lo stesso e il reato commesso, vincolo di pertinenzialità non emerso dalla motivazione della sentenza impugnata che si è basata sull'entità e sul taglio delle banconote, nonché sull'osservazione dell'attività antecedente, peraltro non risultante dal verbale di arresto, secondo cui invece non erano state notate persone entrare o uscire dall'abitazione di Ardito.Inoltre, sottolinea la difesa, non erano stati contestati e ritenuti episodi di cessione tali da consentire la configurazione del dedotto vincolo di pertinenzialità, l'accusa avendo riguardato la mera detenzione illecita di sostanza stupefacente, sicché non poteva dirsi quel denaro fosse stato ricavato dalla - non accertata - cessione di sostanza stupefacente.

Pertanto, prospetta il ricorrente, la misura di sicurezza in questo caso è stata applicata sulla scorta di una motivazione apparente, oltre che travisante i dati scaturiti dall'attività investigativa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 1.425,10, dal momento che il primo motivo afferisce a vizio di motivazione, la cui deducibilità è esclusa dall'art. 448, comma 2-bis, cod. pen., mentre la fondatezza del, secondo motivo si evince dal rilievo che il giudice del merito ha giustificato la confisca del danaro quale provento di un'attività di cessione di sostanze stupefacenti, a fronte del reato di mera detenzione di tali sostanze, ricondotta all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con cui il possesso del danaro non appariva in comprovato nesso di pertinenzialità ai sensi dell'art. 240 cod. pen., unico paradigma applicabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine al primo motivo ed essere accolto, nei sensi richiesti, quanto al secondo motivo, con esclusivo riferimento alla confisca del denaro.

2. Quanto al primo motivo, esso si esaurisce in una doglianza inammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017: il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, sicché risulta escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01), ferma restando la struttura della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., sì che il giudice deve sempre accertare che non sussista una causa di proscioglimento ex art. 129 cit. (essendosi esclusa l'analisi di legittimità della motivazione di questo tipo di sentenza sull'affermazione di colpevolezza, per il rilievo .del consenso dell'imputato e l'implicito riconoscimento di responsabilità, che rende superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti).

Per tale ragione, la censura insita nel primo motivo - genericamente riferita a non specificate omissioni nell'accertamento delle cause di non punibilità o estinzione del reato e nell'esposizione della motivazione - si pone fuori dall'orbita disegnata dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, quindi, non supera il vaglio di ammissibilità.

3. In ordine alla questione posta con il secondo motivo (il cui spettro rientra nella materia per la .quale l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. legittima l'impugnazione in esame: v., per ogni dettaglio, Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01/05, e Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 - 01), si osserva quanto segue.

3.1. Per quanto ancora rileva, il Giudice per le indagini preliminari . ha considerato che la quantità e la qualità della sostanza stupefacente in sequestro e il materiale trovato nella disponibilità dell'imputato deponevano univocamente per una sistematica attività di cessione a terzi di stupefacenti, alla quale doveva ricollegarsi il numerano in sequestro.

Su tale base, ha ritenuto che il denaro non andasse restituito e - tenuto conto dell'entità della somma e del fatto che l'imputato non aveva saputo giustificarne la provenienza, considerato il taglio delle banconote, nonché valutata la circostanza che gli inquirenti avevano visto entrare e uscire, prima dell'intervento, numerose persone dall'abitazione di Ardito, in guisa da far presumere che fosse in corso un'attività di spaccio - la somma dovesse ritenersi provento di quell'attività e, come tale, dovesse essere confiscata.

3.2. In premessa, è da sottolinearsi che, con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, soltanto ove ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, norma in parte traslata nell'art. 240-bis cod. pen. (v., fra le altre, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900 - 01).

In tal senso, va richiamata e ribadita l'enunciazione del generale principio di diritto secondo cui la confisca facoltativa prevista dall'art. 240, primo comma, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa e il reato, dovendo la prima essere collegata al secondo - non da un rapporto di mera occasionalità, bensì - da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile.

Tale confisca è legittima ove sia configurato e provato il diretto carattere strumentale della cosa oggetto di essa rispetto al compimento del reato e si possa, inoltre, formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte dell'imputato, con la precisazione che, su quest'ultimo punto, il principio espresso dal citato art. 240, primo comma, cod. pen. non deve essere inteso nel senso dell'intrinseca pericolosità dell'oggetto (intrinseca pericolosità a cui va riferita la disciplina della confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen.), ma è da interpretarsi nel senso che la cosa, se lasciata nella disponibilità del condannato, • potrebbe costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati, aspetto - questo - anche rispetto al quale il giudice è chiamato a fornire adeguata motivazione (Sez.

U, n. 1 del 22/01/1983, Costa, Rv. 158681 - 01; Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991 - 01; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Saldutti, Rv. 270324 - 01; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881 - 01).

Con specifico riferimento al rito speciale di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., assodato che l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. autorizza la disposizione della (sola) misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 240 cod. pen., si rileva che, anche dopo la modifica apportata al comma 1 dell'art. 445 cod. prog. pen. dall'art. 2 della legge n. 134 del 2003, spetta al giudice della cognizione disporre il provvedimento ablativo con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, fornendo pur sempre adeguata motivazione dell'evenienza dei corrispondenti presupposti e, così, giustificando l'ablazione con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole al preciso fine di impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 1, n. 16005 del 18/01/2016, Ren, Rv. 267712 - 01; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399 - 01).

3.3. In questo alveo, ciò, si è pure chiarito - e il principio merita di essere ribadito - che, anche in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto e punito dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto allorquando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione, che pure sia contestata.

Di conseguenza, non possono essere ritenute confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscano il ricavato di precedenti, diverse cessioni di sostanza stupefacente e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza, fatti non oggetto di contestazione, non potendo - le somme stesse - qualificarsi come strumento, né quale prodotto, profitto ovvero prezzo del reato oggetto di contestazione (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01; Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768 - 01; nel medesimo senso, v. anche Sez. 3, n. 19622 del 15/04/2021, Lepore, non mass.; Sez. 6, n. 18911 del 12/04/2021, Taik, non mass.; Sez. 4, n. 18968 del 02/03/2021, Harim, non mass.).

4. L'approdo raggiunto rileva pienamente con riferimento alla fattispecie in esame, dal momento che, come si è evidenziato, l'unico reato contestato e ritenuto in materia di sostanze stupefacenti risulta la detenzione illecita: reato rispetto al quale il possesso del denaro sequestrato non è coordinato - sotto il profilo effettuale, oltre che sotto quello logico - con l'attività di spaccio, ossia di acquisto e/o di cessione della sostanza stupefacente.

Tale attività di spaccio è stata presupposta dal decidente, ma senza agganci con il fuoco della contestazione messa a base dell'imputazione: sicché, non poteva, né può ritenersi sussistente un apprezzabile nesso di pertinenzialità fra il numerano sequestrato e l'attività illecita contestata (avulsa da quella di cessione della sostanza stupefacente).

Si deve, pertanto, concludere che, in relazione all'impianto argomentativo posto a base della sentenza impugnata, il rilievo del ricorrente, fatto proprio dall'Autorità requirente, è fondato: l'imputazione relativa alla sostanza stupefacente sequestrata è stata circoscritta alla sola detenzione di essa; in relazione a tale accusa, [OSCURATO:PERSONA] e il Pubblico ministero, hanno raggiunto l'accordo sulla pena da applicarsi all'imputato: accordo poi sugellato con la sentenza in esame, senza che sia emersa alcuna estensione dell'accusa e del patto alla cessione di sostanze stupefacenti.

Se così è, il denaro sequestrato non poteva, né può, per ineludibile limite logico-giuridico, essere confiscato, poiché non si coordina a una cessione non contestata e, dunque, non accertata, né sanzionata.

5. In definitiva, per la parte considerata, ossia per la confisca del denaro, la sentenza impugnata deve essere annullata; e lo deve essere senza rinvio, in carenza di qualsivoglia elemento idoneo, sia pure in via solo prospettica, a sorreggere, sulla base di rinnovata motivazione, un approdo diverso.

Seguono, in coerenza con tale statuizione, le disposizioni di dissequestro e di restituzione del bene all'avente diritto, nonché la conseguente comunicazione al Procuratore generale in sede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

Ciò, ferma l'inammissibilità dell'impugnazione nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 1.425,10, che esclude, disponendo il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di detta somma.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al Procur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ le conclusioni del PG (,), .(W9 AtOlUiCrgftSi sf z 11 Itivi a k rs, 2,4 i f'VJ 1f-ti fl Lc C,(2 1-1 'sí- j' rcC(A P)ilf(t9 i g Ci CA i 3 di d ìLi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 12 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del 'Tribunale di Lecce ha giudicato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio - e, ratificando l'accordo concluso dalle parti, ha applicato ad Ardito, per i suddetti reati, avvinti in continuazione, ritenuta per quello in materia di stupefacenti l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena di anni due, mesi dieci di reclusione e di euro 900,00 di multa, disponendo la confisca della sostanza stupefacente sequestrata e di quanto altro in sequestro, ivi inclusa la somma di euro 1.425,10. Per quel che qui interessa, il Giudice per le indagini preliminari, con riferimento al denaro sequestrato, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 240 cod. pen. onde addivenire alla relativa confisca. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 129 e 426 cod. proc. pen. per l'omesso accertamento relativo all'esclusione delle ipotesi di non punibilità o estinzione del reato e per l'omessa esposizione dei motivi su cui si è fondata la decisione. Secondo la difesa, pur avendo recepito l'accordo concluso dalle parti, la sentenza impugnata non avrebbe dovuto sottrarsi all'obbligo di esporre, sia pure succintamente, i motivi su cui poggiava la decisione: tale motivazione non sarebbe dato individuare nel provvedimento impugnato. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano la violazione dell'art. 240 cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha confiscato il denaro sequestrato. Preso atto che il reato ritenuto materia di stupefacenti era quello previsto e punito dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per esso era, in via di principio, possibile soltanto la confisca regolata dall'art. 240 cod. pen., non quella di cui all'art. 240-bis cod. pen.: tuttavia, per confiscare il denaro, avrebbe dovuto acquisirsi •la prova della sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra lo stesso e il reato commesso, vincolo di pertinenzialità non emerso dalla motivazione della sentenza impugnata che si è basata sull'entità e sul taglio delle banconote, nonché sull'osservazione dell'attività antecedente, peraltro non risultante dal verbale di arresto, secondo cui invece non erano state notate persone entrare o uscire dall'abitazione di Ardito.Inoltre, sottolinea la difesa, non erano stati contestati e ritenuti episodi di cessione tali da consentire la configurazione del dedotto vincolo di pertinenzialità, l'accusa avendo riguardato la mera detenzione illecita di sostanza stupefacente, sicché non poteva dirsi quel denaro fosse stato ricavato dalla - non accertata - cessione di sostanza stupefacente. Pertanto, prospetta il ricorrente, la misura di sicurezza in questo caso è stata applicata sulla scorta di una motivazione apparente, oltre che travisante i dati scaturiti dall'attività investigativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 1.425,10, dal momento che il primo motivo afferisce a vizio di motivazione, la cui deducibilità è esclusa dall'art. 448, comma 2-bis, cod. pen., mentre la fondatezza del, secondo motivo si evince dal rilievo che il giudice del merito ha giustificato la confisca del danaro quale provento di un'attività di cessione di sostanze stupefacenti, a fronte del reato di mera detenzione di tali sostanze, ricondotta all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con cui il possesso del danaro non appariva in comprovato nesso di pertinenzialità ai sensi dell'art. 240 cod. pen., unico paradigma applicabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine al primo motivo ed essere accolto, nei sensi richiesti, quanto al secondo motivo, con esclusivo riferimento alla confisca del denaro. 2. Quanto al primo motivo, esso si esaurisce in una doglianza inammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017: il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, sicché risulta escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01), ferma restando la struttura della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., sì che il giudice deve sempre accertare che non sussista una causa di proscioglimento ex art. 129 cit. (essendosi esclusa l'analisi di legittimità della motivazione di questo tipo di sentenza sull'affermazione di colpevolezza, per il rilievo .del consenso dell'imputato e l'implicito riconoscimento di responsabilità, che rende superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti). Per tale ragione, la censura insita nel primo motivo - genericamente riferita a non specificate omissioni nell'accertamento delle cause di non punibilità o estinzione del reato e nell'esposizione della motivazione - si pone fuori dall'orbita disegnata dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, quindi, non supera il vaglio di ammissibilità. 3. In ordine alla questione posta con il secondo motivo (il cui spettro rientra nella materia per la .quale l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. legittima l'impugnazione in esame: v., per ogni dettaglio, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01/05, e Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 - 01), si osserva quanto segue. 3.1. Per quanto ancora rileva, il Giudice per le indagini preliminari . ha considerato che la quantità e la qualità della sostanza stupefacente in sequestro e il materiale trovato nella disponibilità dell'imputato deponevano univocamente per una sistematica attività di cessione a terzi di stupefacenti, alla quale doveva ricollegarsi il numerano in sequestro. Su tale base, ha ritenuto che il denaro non andasse restituito e - tenuto conto dell'entità della somma e del fatto che l'imputato non aveva saputo giustificarne la provenienza, considerato il taglio delle banconote, nonché valutata la circostanza che gli inquirenti avevano visto entrare e uscire, prima dell'intervento, numerose persone dall'abitazione di Ardito, in guisa da far presumere che fosse in corso un'attività di spaccio - la somma dovesse ritenersi provento di quell'attività e, come tale, dovesse essere confiscata. 3.2. In premessa, è da sottolinearsi che, con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, soltanto ove ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, norma in parte traslata nell'art. 240-bis cod. pen. (v., fra le altre, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900 - 01). In tal senso, va richiamata e ribadita l'enunciazione del generale principio di diritto secondo cui la confisca facoltativa prevista dall'art. 240, primo comma, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa e il reato, dovendo la prima essere collegata al secondo - non da un rapporto di mera occasionalità, bensì - da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Tale confisca è legittima ove sia configurato e provato il diretto carattere strumentale della cosa oggetto di essa rispetto al compimento del reato e si possa, inoltre, formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte dell'imputato, con la precisazione che, su quest'ultimo punto, il principio espresso dal citato art. 240, primo comma, cod. pen. non deve essere inteso nel senso dell'intrinseca pericolosità dell'oggetto (intrinseca pericolosità a cui va riferita la disciplina della confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen.), ma è da interpretarsi nel senso che la cosa, se lasciata nella disponibilità del condannato, • potrebbe costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati, aspetto - questo - anche rispetto al quale il giudice è chiamato a fornire adeguata motivazione (Sez. U, n. 1 del 22/01/1983, Costa, Rv. 158681 - 01; Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991 - 01; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Saldutti, Rv. 270324 - 01; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881 - 01). Con specifico riferimento al rito speciale di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., assodato che l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. autorizza la disposizione della (sola) misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 240 cod. pen., si rileva che, anche dopo la modifica apportata al comma 1 dell'art. 445 cod. prog. pen. dall'art. 2 della legge n. 134 del 2003, spetta al giudice della cognizione disporre il provvedimento ablativo con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, fornendo pur sempre adeguata motivazione dell'evenienza dei corrispondenti presupposti e, così, giustificando l'ablazione con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole al preciso fine di impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 1, n. 16005 del 18/01/2016, Ren, Rv. 267712 - 01; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399 - 01). 3.3. In questo alveo, ciò, si è pure chiarito - e il principio merita di essere ribadito - che, anche in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto e punito dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto allorquando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione, che pure sia contestata. Di conseguenza, non possono essere ritenute confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscano il ricavato di precedenti, diverse cessioni di sostanza stupefacente e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza, fatti non oggetto di contestazione, non potendo - le somme stesse - qualificarsi come strumento, né quale prodotto, profitto ovvero prezzo del reato oggetto di contestazione (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01; Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768 - 01; nel medesimo senso, v. anche Sez. 3, n. 19622 del 15/04/2021, Lepore, non mass.; Sez. 6, n. 18911 del 12/04/2021, Taik, non mass.; Sez. 4, n. 18968 del 02/03/2021, Harim, non mass.). 4. L'approdo raggiunto rileva pienamente con riferimento alla fattispecie in esame, dal momento che, come si è evidenziato, l'unico reato contestato e ritenuto in materia di sostanze stupefacenti risulta la detenzione illecita: reato rispetto al quale il possesso del denaro sequestrato non è coordinato - sotto il profilo effettuale, oltre che sotto quello logico - con l'attività di spaccio, ossia di acquisto e/o di cessione della sostanza stupefacente. Tale attività di spaccio è stata presupposta dal decidente, ma senza agganci con il fuoco della contestazione messa a base dell'imputazione: sicché, non poteva, né può ritenersi sussistente un apprezzabile nesso di pertinenzialità fra il numerano sequestrato e l'attività illecita contestata (avulsa da quella di cessione della sostanza stupefacente). Si deve, pertanto, concludere che, in relazione all'impianto argomentativo posto a base della sentenza impugnata, il rilievo del ricorrente, fatto proprio dall'Autorità requirente, è fondato: l'imputazione relativa alla sostanza stupefacente sequestrata è stata circoscritta alla sola detenzione di essa; in relazione a tale accusa, [OSCURATO:PERSONA] e il Pubblico ministero, hanno raggiunto l'accordo sulla pena da applicarsi all'imputato: accordo poi sugellato con la sentenza in esame, senza che sia emersa alcuna estensione dell'accusa e del patto alla cessione di sostanze stupefacenti. Se così è, il denaro sequestrato non poteva, né può, per ineludibile limite logico-giuridico, essere confiscato, poiché non si coordina a una cessione non contestata e, dunque, non accertata, né sanzionata. 5. In definitiva, per la parte considerata, ossia per la confisca del denaro, la sentenza impugnata deve essere annullata; e lo deve essere senza rinvio, in carenza di qualsivoglia elemento idoneo, sia pure in via solo prospettica, a sorreggere, sulla base di rinnovata motivazione, un approdo diverso. Seguono, in coerenza con tale statuizione, le disposizioni di dissequestro e di restituzione del bene all'avente diritto, nonché la conseguente comunicazione al Procuratore generale in sede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Ciò, ferma l'inammissibilità dell'impugnazione nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 1.425,10, che esclude, disponendo il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di detta somma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al Procur