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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32599/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli nord, escluse le aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa, rideterminava in mesi sette di reclusione (pena base, per le lesioni, mesi cinque, a cui si aggiungevano, in continuazione, mesi due per l'ulteriore addebito, di minaccia) la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali (cagionate utilizzando un triangolo di emergenza in dotazione alle autovetture) e di minaccia grave, entrambi consumati ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nella misura indicata in dispositivo.

1.1. La Corte distrettuale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto segue.

L'episodio per cui era processo si era inserito in un risalente contrasto fra i nuclei familiari dell'imputato e della persona offesa.

Ciò nonostante, la persona offesa aveva attendibilmente riferito che, nel corso di un incontro casuale in un bar, il prevenuto l'aveva colpito con un oggetto tagliente, provocandogli una ferita al capo.

L'aveva, anche minacciato, di morte, lui ed i suoi familiari, pronunciando la frase riportata in imputazione.

Riscontravano tale ricostruzione le emergenze della certificazione medica in atti, in cui risultava diagnosticata una ferita lacero contusa del cuoio cappelluto (ed un'abrasione all'avambraccio) giudicata guaribile in giorni

7. La circostanza che il Fonseca, nell'immediatezza, avesse attribuita tale lesione ad una caduta accidentale non poteva certo smentirne il successivo, e diverso, dettagliato racconto, dimostrando solo come egli, in un primo momento, non aveva inteso riferire l'esatta dinamica dell'accaduto, ciò comportando la denuncia, penale, del prevenuto.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i delitti ascrittigli.

Non era, infatti, attendibile il complessivo racconto della persona offesa posto che questi aveva attribuito al prevenuto la responsabilità delle patite lesioni solo a due giorni di distanza dal fatto, riferendo, al contrario, nell'immediatezza, che se le era procurate cadendo accidentalmente.La certificazione medica, poi, non forniva riscontro alcuno alla ricostruzione da ultimo offerta dal Fonseca visto, appunto, che costui aveva attribuito le lesioni ad un evento accidentale.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 597 cod. proc. pen., per avere, la Corte territoriale, fissato un aumento per la continuazione, per il delitto di minaccia, in mesi due di reclusione, così riformando in peius, su appello del solo imputato, la sentenza del Tribunale, che aveva, invece, fissato tale aumento in un solo mese di reclusione.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla doglianza sulla misura dell'aumento di pena fissato ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. per il delitto di minaccia, così, però, determinando l'estinzione per prescrizione del medesimo reato (e la conseguente totale eliminazione del relativo segmento di pena).

Nel resto il ricorso è inammissibile (restando pertanto inalterata la pena per il delitto di lesioni personali).

1. Il primo motivo - speso sulla ritenuta attendibilità della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e sulla adeguatezza del riscontro alle sue dichiarazioni costituito dalle emergenze del certificato medico in atti - è inammissibile perché interamente versati in fatto, non tenendo pertanto conto del perimetro del giudizio di legittimità in cui non è consentito riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, riservata al giudice di merito, dovendo, questa Corte, limitarsi ad esaminare la congruenza logica del percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Come si è detto, la Corte distrettuale aveva, congruamente, osservato come il ritardo, peraltro di soli due giorni, con il quale il Fonseca aveva riferito alle forze dell'ordine l'esatta dinamica del fatto, attribuendone la responsabilità all'imputato, era ben giustificato dalla non ancora maturata intenzione, nell'immediatezza dell'occorso, di procedere, con tutte le relative conseguenze, ad una denuncia di reato.

Peraltro, le emergenze della certificazione stessa, costituivano un adeguato e sicuro riscontro, oggettivo, alla riferita dinamica del fatto, corrispondendo, al narrato colpo al capo, la ferita lacero-contusia del cuoio cappelluto.

2. Il secondo motivo, sulla misura dell'aumento di pena fissato in continuazione per il delitto di minaccia, è, invece, fondato.

La Corte d'appello, infatti, nel fissare l'aumento per la continuazione per il delitto di minaccia non risulta neppure avere tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui (da ultimo Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196; ancor prima: Sez. 6, n. 15890 del 03/12/2013, dep. 2014, Lleshi, Rv. 261528, Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv. 260099; Sez. 3, n. 1957 del 22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi, Rv. 272072; Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, Bivol, Rv. 271376) non viola il divieto di "reformatio in peius", previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima, come nell'odierna fattispecie in cui dal delitto più grave sono state espunte le circostanze aggravanti dei futili motivi e del minorata difesa), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.

La Corte napoletana, infatti, si era limitata a fissare i mesi due di reclusione come aumento di pena per la continuazione senza in alcun modo motivare il raddoppio del medesimo rispetto a quanto deciso in prime cure.

E' allora del tutto evidente il vizio motivazionale (ed anche la violazione di legge essendo del tutto assente l'apparato giustificativo sul punto) che non può essere emendato con il giudizio di rinvio essendo nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato di minaccia.

3. L'operato annullamento non incide, invece, in alcun modo sul delitto di lesioni personali (la cui pena, di mesi cinque di reclusione, diventa così definitiva) considerando che si è, da tempo, affermato come la senten2:a di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento- sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico. (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia, in quanto estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli nord, escluse le aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa, rideterminava in mesi sette di reclusione (pena base, per le lesioni, mesi cinque, a cui si aggiungevano, in continuazione, mesi due per l'ulteriore addebito, di minaccia) la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali (cagionate utilizzando un triangolo di emergenza in dotazione alle autovetture) e di minaccia grave, entrambi consumati ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nella misura indicata in dispositivo. 1.1. La Corte distrettuale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto segue. L'episodio per cui era processo si era inserito in un risalente contrasto fra i nuclei familiari dell'imputato e della persona offesa. Ciò nonostante, la persona offesa aveva attendibilmente riferito che, nel corso di un incontro casuale in un bar, il prevenuto l'aveva colpito con un oggetto tagliente, provocandogli una ferita al capo. L'aveva, anche minacciato, di morte, lui ed i suoi familiari, pronunciando la frase riportata in imputazione. Riscontravano tale ricostruzione le emergenze della certificazione medica in atti, in cui risultava diagnosticata una ferita lacero contusa del cuoio cappelluto (ed un'abrasione all'avambraccio) giudicata guaribile in giorni 7. La circostanza che il Fonseca, nell'immediatezza, avesse attribuita tale lesione ad una caduta accidentale non poteva certo smentirne il successivo, e diverso, dettagliato racconto, dimostrando solo come egli, in un primo momento, non aveva inteso riferire l'esatta dinamica dell'accaduto, ciò comportando la denuncia, penale, del prevenuto. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i delitti ascrittigli. Non era, infatti, attendibile il complessivo racconto della persona offesa posto che questi aveva attribuito al prevenuto la responsabilità delle patite lesioni solo a due giorni di distanza dal fatto, riferendo, al contrario, nell'immediatezza, che se le era procurate cadendo accidentalmente.La certificazione medica, poi, non forniva riscontro alcuno alla ricostruzione da ultimo offerta dal Fonseca visto, appunto, che costui aveva attribuito le lesioni ad un evento accidentale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 597 cod. proc. pen., per avere, la Corte territoriale, fissato un aumento per la continuazione, per il delitto di minaccia, in mesi due di reclusione, così riformando in peius, su appello del solo imputato, la sentenza del Tribunale, che aveva, invece, fissato tale aumento in un solo mese di reclusione. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla doglianza sulla misura dell'aumento di pena fissato ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. per il delitto di minaccia, così, però, determinando l'estinzione per prescrizione del medesimo reato (e la conseguente totale eliminazione del relativo segmento di pena). Nel resto il ricorso è inammissibile (restando pertanto inalterata la pena per il delitto di lesioni personali). 1. Il primo motivo - speso sulla ritenuta attendibilità della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e sulla adeguatezza del riscontro alle sue dichiarazioni costituito dalle emergenze del certificato medico in atti - è inammissibile perché interamente versati in fatto, non tenendo pertanto conto del perimetro del giudizio di legittimità in cui non è consentito riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, riservata al giudice di merito, dovendo, questa Corte, limitarsi ad esaminare la congruenza logica del percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Come si è detto, la Corte distrettuale aveva, congruamente, osservato come il ritardo, peraltro di soli due giorni, con il quale il Fonseca aveva riferito alle forze dell'ordine l'esatta dinamica del fatto, attribuendone la responsabilità all'imputato, era ben giustificato dalla non ancora maturata intenzione, nell'immediatezza dell'occorso, di procedere, con tutte le relative conseguenze, ad una denuncia di reato. Peraltro, le emergenze della certificazione stessa, costituivano un adeguato e sicuro riscontro, oggettivo, alla riferita dinamica del fatto, corrispondendo, al narrato colpo al capo, la ferita lacero-contusia del cuoio cappelluto. 2. Il secondo motivo, sulla misura dell'aumento di pena fissato in continuazione per il delitto di minaccia, è, invece, fondato. La Corte d'appello, infatti, nel fissare l'aumento per la continuazione per il delitto di minaccia non risulta neppure avere tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui (da ultimo Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196; ancor prima: Sez. 6, n. 15890 del 03/12/2013, dep. 2014, Lleshi, Rv. 261528, Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv. 260099; Sez. 3, n. 1957 del 22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi, Rv. 272072; Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, Bivol, Rv. 271376) non viola il divieto di "reformatio in peius", previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima, come nell'odierna fattispecie in cui dal delitto più grave sono state espunte le circostanze aggravanti dei futili motivi e del minorata difesa), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. La Corte napoletana, infatti, si era limitata a fissare i mesi due di reclusione come aumento di pena per la continuazione senza in alcun modo motivare il raddoppio del medesimo rispetto a quanto deciso in prime cure. E' allora del tutto evidente il vizio motivazionale (ed anche la violazione di legge essendo del tutto assente l'apparato giustificativo sul punto) che non può essere emendato con il giudizio di rinvio essendo nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato di minaccia. 3. L'operato annullamento non incide, invece, in alcun modo sul delitto di lesioni personali (la cui pena, di mesi cinque di reclusione, diventa così definitiva) considerando che si è, da tempo, affermato come la senten2:a di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento- sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico. (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965). Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia, in quanto estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena. Di
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