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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 11307/2022

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020 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3207/2019 della Corte di appello di Roma depositata il 27 gennaio 2020.

F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25342/2020 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 11307/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, respingendo le opposizioni agli avvisi di addebito che gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto in ordine ai contributi previdenziali richiesti a seguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2007;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha riconosciuto l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per gli ingegneri iscritti ad altre forme di previdenza, che non possono iscriversi all’Inarcassa (nella specie in quanto pubblici dipendenti), alla quale versano esclusivamente il contributo integrativo, concludendo, pertanto, per la fondatezza della pretesa contributiva dell’I.N.P.S.;

3. avverso tale pronuncia gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e Perrella hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura;

4. l’I.N.P.S. ha resistito con controricorso;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

5. i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso del tutto di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, ribadita anche in sede di F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25342/2020 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 11307/2022 discussione, all’udienza del 23 settembre 2019, prescrizione Data pubblicazione 07/04/2022 comunque operante di diritto e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio in materia previdenziale;

2. con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, nonché dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di rilevabilità di ufficio della prescrizione in materia previdenziale, in relazione all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di rilevare ex officio la prescrizione del diritto dell’I.N.P.S. a pretendere il pagamento dei contributi previdenziali, considerato che per l’anno 2007, il termine per il pagamento della contribuzione – da assumere come dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione – corrispondeva al 16 giugno 2008, a fronte del primo interruttivo notificato ai ricorrenti rispettivamente in data 20 giugno 2013 ([OSCURATO:PERSONA]) e 30 giugno 2013 (Perrella), e, pertanto, intervenuto oltre il termine quinquennale di prescrizione;

3. con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, in ordine all’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’I.N.P.S. dei soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’art. 49 del T.U. delle imposte sui redditi, in relazione all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto legittima l’iscrizione di ufficio dei ricorrenti alla predetta gestione separata, doverosa solo per i soggetti che svolgono attività non riservate per le quali non vi è obbligo di iscrizione ad albi professionali ovvero per gli iscritti ad albi F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25342/2020 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 11307/2022 professionali ma solo con riferimento alla parte di attività non Data pubblicazione 07/04/2022 riservata;

4. con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 338 del 2000, in relazione all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che l’omessa iscrizione alla gestione separata e quindi il relativo omesso versamento dei contributi integri l’ipotesi più grave della evasione contributiva invece che quella meno grave della omissione contributiva, assumendo che i ricorrenti non abbiano dato prova della mancanza dell’elemento fraudolento;

5. il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi;

6. la Corte territoriale è giunta a respingere le opposizioni proposte dagli odierni ricorrenti avverso gli avvisi di addebito con i quali l’I.N.P.S., dopo aver iscritto d’ufficio i professionisti alla Gestione separata, aveva intimato loro il pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2007 senza esaminare l’eccezione di prescrizione formulata dagli opponenti in primo grado (come riportato analiticamente nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza) ed assorbita per l’esito favorevole della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma, questione che poteva comunque essere esaminata di ufficio, attesa la natura indisponibile della prescrizione in materia di contributi previdenziali (ex multis Cass. Sez.

L. 10/12/2004, n. 23116);

7. la rilevata omissione integra il vizio censurato, ritualmente prospettato (Cass. Sez. 2, 14/10/2021, n. 28072; Cass. Sez. 3, 13/01/2021, n. 459);F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25342/2020 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 11307/2022 Data pubblicazione 07/04/2022

8. pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3207/2019 della Corte di appello di Roma depositata il 27 gennaio 2020. F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25342/2020 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 11307/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, respingendo le opposizioni agli avvisi di addebito che gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto in ordine ai contributi previdenziali richiesti a seguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2007; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha riconosciuto l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per gli ingegneri iscritti ad altre forme di previdenza, che non possono iscriversi all’Inarcassa (nella specie in quanto pubblici dipendenti), alla quale versano esclusivamente il contributo integrativo, concludendo, pertanto, per la fondatezza della pretesa contributiva dell’I.N.P.S.; 3. avverso tale pronuncia gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e Perrella hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura; 4. l’I.N.P.S. ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5. i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso del tutto di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, ribadita anche in sede di F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25342/2020 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 11307/2022 discussione, all’udienza del 23 settembre 2019, prescrizione Data pubblicazione 07/04/2022 comunque operante di diritto e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio in materia previdenziale; 2. con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, nonché dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di rilevabilità di ufficio della prescrizione in materia previdenziale, in relazione all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di rilevare ex officio la prescrizione del diritto dell’I.N.P.S. a pretendere il pagamento dei contributi previdenziali, considerato che per l’anno 2007, il termine per il pagamento della contribuzione – da assumere come dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione – corrispondeva al 16 giugno 2008, a fronte del primo interruttivo notificato ai ricorrenti rispettivamente in data 20 giugno 2013 ([OSCURATO:PERSONA]) e 30 giugno 2013 (Perrella), e, pertanto, intervenuto oltre il termine quinquennale di prescrizione; 3. con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, in ordine all’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’I.N.P.S. dei soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’art. 49 del T.U. delle imposte sui redditi, in relazione all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto legittima l’iscrizione di ufficio dei ricorrenti alla predetta gestione separata, doverosa solo per i soggetti che svolgono attività non riservate per le quali non vi è obbligo di iscrizione ad albi professionali ovvero per gli iscritti ad albi F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . 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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25342/2020 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 11307/2022 professionali ma solo con riferimento alla parte di attività non Data pubblicazione 07/04/2022 riservata; 4. con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 338 del 2000, in relazione all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che l’omessa iscrizione alla gestione separata e quindi il relativo omesso versamento dei contributi integri l’ipotesi più grave della evasione contributiva invece che quella meno grave della omissione contributiva, assumendo che i ricorrenti non abbiano dato prova della mancanza dell’elemento fraudolento; 5. il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi; 6. la Corte territoriale è giunta a respingere le opposizioni proposte dagli odierni ricorrenti avverso gli avvisi di addebito con i quali l’I.N.P.S., dopo aver iscritto d’ufficio i professionisti alla Gestione separata, aveva intimato loro il pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2007 senza esaminare l’eccezione di prescrizione formulata dagli opponenti in primo grado (come riportato analiticamente nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza) ed assorbita per l’esito favorevole della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma, questione che poteva comunque essere esaminata di ufficio, attesa la natura indisponibile della prescrizione in materia di contributi previdenziali (ex multis Cass. Sez. L. 10/12/2004, n. 23116); 7. la rilevata omissione integra il vizio censurato, ritualmente prospettato (Cass. Sez. 2, 14/10/2021, n. 28072; Cass. Sez. 3, 13/01/2021, n. 459);F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25342/2020 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 11307/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 8. pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E
Sentenza Cassazione n. 11307/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris