CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 43965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24.101974, contro l'ordinanza del Tribunale di Catania del 30.6-1.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30.6-1.7.2022 il Tribunale di Catania ha respinto il ricorso per riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con il quale il GIP etneo aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e, in particolare, della appartenenza del ricorrente alla frangia di Acireale e zone limitrofe della famiglia Ercolano-Santapaola nel periodo a far data dal gennaio del 2019 sino al 30.11.2021; 2. ricorre per cassazione il difensore del Brancato deducendo: 2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza conseguente al rigetto della istanza di differimento avanzata dal difensore per imprevedibili e documentate ragioni di salute: rileva la illegittimità del rigetto della istanza di rinvio presentata nell'interesse del difensore con allegata attestazione di positività al COVID-19; richiama la motivazione con cui il Tribunale ha provveduto sull'istanza evidenziando la violazione del diritto dell'indagato ad una effettiva assistenza difensiva garantita anche nell'udienza camerale come affermato dalle SS.UU. con riguardo all'udienza di appello in abbreviato e, poi, dalla giurisprudenza successiva, con riguardo a tutte le udienze camerali; 2.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 274 cod. proc. pen. e 416bis cod. pen.: rileva, in primo luogo, che all'indagato risulta contestato il solo delitto associativo per il periodo compreso tra il gennaio del 2019 ed il 30.11.2021 e richiama il contenuto della memoria difensiva con cui era stata evidenziata la insufficienza degli elementi indiziari rappresentati dalle tre captazioni ambientali del 2019 e delle dichiarazioni del Vinciguerra che si fermavano al 2015 ovvero all'inizio della collaborazione di costui, contestazioni su cui il Tribunale avrebbe omesso di motivare; segnala, in particolare, come le dichiarazioni del Vinciguerra fossero ampiamente note e già utilizzate nel processo che aveva portato alla condanna del Brancato per la sua partecipazione al sodalizio sino all'aprile del 2010; aggiunge che le medesime dichiarazioni erano state giudicate essenziali nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]" (in cui il predetto non era stato indagato) e nel procedimento "Aquilia" che, però, aveva visto il Brancato imputato del solo reato di cui all'art. 416ter cod. pen. da cui peraltro era stato assolto; denunzia, perciò, il carattere apodittico delle affermazioni del Tribunale secondo cui le dichiarazioni del Vinciguerra avrebbero avuto ad oggetto le condotte del ricorrente sino al 2017 e, anzi, testimonierebbero la prosecuzione della partecipazione dal 2010 in poi, in diretto contrasto con le risultanze del procedimento "Fiori bianchi"; sottolinea come la giurisprudenza abbia più volte ribadito la necessità che la condotta di partecipazione ad un sodalizio di stampo mafioso debba essere dimostrata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato nella imputazione mentre una condanna relativa ad un periodo precedente può rilevare soltanto come antefatto da inserire in un nuovo quadro istruttorio; quanto agli elementi desunti dalle intercettazioni, sottolinea come il contenuto delle conversazioni non sia univocamente interpretabile come riferito ad attività estorsive e, comunque, non forniscano elementi per ritenere il diretto coinvolgimento dell'odierno ricorrente; richiama le tre vicende cui tali conversazioni si riferirebbero avendo lo stesso GIP puntualizzato che due di esse non avevano sortito imputazioni di sorta e la terza, quella in danno dei fratelli Costanzo, una imputazione cui il Brancato era rimasto estraneo; denunzia perciò la contraddittorietà della motivazione con cui il Tribunale vi aveva ciò non di meno attribuito rilievo ai fini del reato associativo; passa dunque ad esaminare partitamente le tre vicenda, a partire da quella "Vassallo" richiamando il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di cui il Tribunale si sarebbe completamente disinteressato; esamina quindi la vicenda "Puglisi" che lo stesso GIP si limita ad ipotizzare ("probabilmente") di matrice estorsiva tanto che, come detto, non si era tradotta in alcuna imputazione e non aveva visto la attiva partecipazione del Brancato nel rapporto tra i Puglisi ed il [OSCURATO:PERSONA] in cui si discute del pagamento di una fornitura di bicchieri; ed ancora, richiama la vicenda dei fratelli Costanzo sottolineando come gli elementi acquisiti portino semmai ad ascrivere al solo [OSCURATO:PERSONA] la iniziativa estorsiva rimasta peraltro soltanto "sulla carta" nonostante la indagini espletate; sottolinea ancora come il Tribunale abbia ignorato che lo stesso GIP aveva segnalato che queste estorsioni erano appannaggio del gruppo di Acireale; 2.3 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416bis cod. pen.: segnala che il Tribunale ha ignorato tutti gli elementi a discarico forniti dalla difesa a testimonianza dell'allontanamento del Brancato dal gruppo malavitoso a partire dalla sua scarcerazione avvenuta nel 2017; evidenzia, in particolare, i controlli eseguiti sulla persona del ricorrente e la continuativa attività di intercettazione sulla sua utenza che aveva sortito soltanto le due conversazioni del 4 e del 10 luglio del 2019 e gli incontri con il [OSCURATO:PERSONA] intervenuti in due occasioni in quattro anni; ripercorre la giurisprudenza anche recente in ordine ai presupposti necessari a dimostrare la partecipazione al sodalizio e richiama i provvedimenti giudiziari già prodotti al Tribunale e che vanno di contrario avviso a partire dai due provvedimenti del 4.10.2019 del Magistrato di Sorveglianza di Catania, e di cui il Tribunale ha affermato la "neutralità"; 2.4 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari e inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza: segnala che il Tribunale si è limitato a rilevare come sia applicabile, nel caso in esame, la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. ignorando tutte le allegazioni difensive relative al decorso del tempo ed al suo superamento e, in particolare, la distanza temporale tra la applicazione della misura e quella della sua presunta affiliazione nonché la assenza di reati-fine; ribadisce la risalenza delle vicende riferite dal Vinciguerra e la pochezza ed equivocità degli elementi desunti dalle intercettazioni più recenti; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: segnala, infatti, che il provvedimento impugnato ha correttamente ritenuto non rilevante l'impedimento dedotto dal difensore; in secondo luogo, come i giudici della cautela abbiano congruamente argomentato in punto di gravità indiziaria puntualmente replicando alle considerazioni difensive con particolare riferimento alla collocazione temporale delle dichiarazioni del Vinciguerra. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso è infondato. È vero che le SS.UU. di questa Corte, come ha puntualmente ricordato la difesa, hanno affermato che nel giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, è applicabile l'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen. ed è, pertanto, rilevante l'impedimento del difensore determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate (cfr., Sez. U, Sentenza n. 41432 del 21/07/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 267748 - 01). Si è pertanto ritenuto che anche nel procedimento di sorveglianza, in sede di udienza camerale partecipata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen, deve ritenersi rilevante l'impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicché esso costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343 - 01, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che, decidendo in assenza del difensore legittimamente impedito, aveva revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti del ricorrente, non tenendo conto dell'impedimento stesso; conf., recentemente, Sez. 5 - , Sentenza n. 17775 del 21/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283163 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 21139 del 21/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281284 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 15868 del 18/03/2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281191 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 13775 del 15/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281058 - 01; cfr., tuttavia, ancora in senso contrario, Sez. 1, Sentenza n. 50160 del 16/05/2017, Gualtieri, Rv. 271542 - 01, secondo cui nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell'eventuale rinvio dell'udienza camerale, non è rilevante l'impedimento del difensore a seguito di concomitante impegno professionale, attesa l'assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificità del procedimento, che risiede nella necessità di assicurare celerità all'applicazione del giudicato, dovendo sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di uno d'ufficio, laddove, invece, l'impedimento è invece rilevante nel giudizio camerale di appello nel quale trova applicazione l'art. 420ter, comma quinto, cod. proc. pen.). Con particolare riguardo al giudizio di riesame, invece, ritiene il collegio di dover far proprie le considerazioni svolte da Sez. 5 - , Sentenza n. 30566 del 18/05/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283428 - 01, che ha ricordato come il comma 9bis dell'art. 309 cod. proc. pen. - inserito dall'art. 11, comma 4, legge n. 47 del 2015 - attribuisce esclusivamente alla persona sottoposta alle indagini, personalmente, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza, se vi siano giustificati motivi che, come si è chiarito, devono collocarsi nell'ambito delle esigenze dell'esercizio in concreto del diritto di difesa, come, ad esempio, lo studio del materiale indiziario e le esigenze di raccolta di prove (Sez. 3, n. 29980 del 22/02/2019, PMT c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. n. 276251; Sez. 6, n. 12556 del 03/03/2016, n.m. sul punto). Ne consegue che la mancata previsione esclude che tra i giustificati motivi possa essere compreso l'impedimento del difensore, essendo stato riconosciuto l'esercizio di tale facoltà personalmente all'imputato/persona sottoposta alle indagini e non si è mancato di rimarcare la differenza tra la disciplina del riesame e quella dell'appello cautelare di cui al successivo art. 310 cod. proc. pen., che non richiama la previsione di cui al citato comma 9bis dell'art. 309 cod. proc. pen.; ciò, come si è detto, per ragioni collegate alla peculiare scansione dei tempi processuali in tema di compressione della libertà personale nella fase applicativa dell'ordinanza genetica, con il conseguente peculiare regime delle cause di inefficacia della misura, previste dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e che non si estendono né sono comuni al giudizio di appello, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., sicché non viene prevista, in tale ambito procedurale, la possibilità personale per il solo indagato/imputato di richiedere un differimento nella trattazione dell'udienza, per motivi giustificati e collegati alla specifica natura del mezzo di impugnazione di cui all'art. 309 cod. proc. pen.. 2. Sono invece fondate le censure articolate nel secondo e nel terzo motivo del ricorso che, per la loro connessione, ben possono essere trattate congiuntamente. È bene, infatti, segnalare che - come peraltro puntualmente precisato in apertura del provvedimento impugnato (cfr., pag. 1) - l'imputazione fondante il provvedimento cautelare di cui si discute riguarda la partecipazione del Brancato alla frangia di Acireale e zone limitrofe della famiglia Ercolano-Santapaola temporalmente definita con riguardo al periodo compreso tra il gennaio del 2019 ed il 30.11.2021. 2.1 È pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 21460 del 19/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275586- 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 3508 del 24/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278221 - 01). 2.2 Nel caso di specie, il Tribunale, nel ripercorrere gli elementi valorizzati dal GIP, ha fatto presente che il Brancato era già stato condannato per il medesimo delitto (ovvero per la appartenenza al medesimo sodalizio) con sentenza divenuta irrevocabile del 2017 e per fatti contestati e ritenuti sino al 2010 (cfr., la sentenza della Corte di Appello di Catania, allegata sub 3 al ricorso). Ha quindi fatto riferimento alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (formalizzate in diversi interrogatori resi nel 2015 e nel 2016 e, perciò, in periodi nettamente antecedenti rispetto a quello oggetto della pur provvisoria incolpazione) sulla affiliazione del Brancato che sarebbe intervenuta nel 2001, sulla sua attività di portavoce di [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2007-2008 e sul suo attivismo all'interno e nell'interesse del sodalizio anche in occasione delle elezioni regionali del 2004-2005. I giudici del riesame hanno pertanto riportato il contenuto di tali dichiarazioni (rese in occasione dell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) circa il ruolo del Brancato quale portavoce del detenuto [OSCURATO:PERSONA] nel periodo successivo al 2010 e (nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) sulla attività di gestione del traffico di stupefacenti condotta anche nel periodo di detenzione ed a quella di mediazione svolta per alcune controversie con imprenditori impegnato nella attività di raccolta dei rifiuti e sulla entità del "pizzo" da costoro dovuto (cfr., pagg. 1-2 del provvedimento impugnato). In un ulteriore interrogatorio (del 22.7.2015), si legge nel provvedimento impugnato, il Vinciguerra aveva riferito di altre attività estorsive consumate insieme al Brancato ed in danno di piccole attività commerciali oltre che della partecipazione del Brancato a furti e rapine unitamente ad altri sodali nel periodo in cui il Vinciguerra era ristretto agli arresti domiciliari (cfr., ivi, ancora, pag. 2). 2.3 La difesa, nella articolata memoria depositata in sede di Riesame, aveva in effetti fatto presente che le dichiarazioni del Vinciguerra erano già state valutate nel processo definito nel 2017 e (al netto della assenza di riscontri individualizzanti nei confronti del Brancato) non avevano consentito di formulare alcuna imputazione a suo carico nel procedimento "Aquilia", pur istruito con il contributo del collaboratore, ove il ricorrente non era stato nemmeno indagato nel procedimento "Aquilia" - pur istruito con il contributo del collaboratore - mentre nel processo "[OSCURATO:PERSONA]" - in cui pure era stato rilevante l'apporto del Vinciguerra - era stato tratto a giudizio esclusivamente per il delitto di cui all'art. 416ter cod. pen. (cfr., il capo 19 della imputazione riportata nella sentenza del GUP di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], all. sub 4 al ricorso) dal quale, tuttavia, era stato infine assolto. Di qui, secondo la difesa, e proprio alla stregua degli elementi riportati nel corpo del provvedimento, la impossibilità di "proiettare" la portata della condanna di partecipazione al sodalizio e per cui era intervenuta la precedente condanna (riferita ad un arco temporale definito al 2010) sino alla attualità operando un "salto" di quasi dieci anni. Dal canto suo il Brancato, nell'interrogatorio di garanzia, aveva riferito che, dopo il periodo di detenzione, aveva avuto contatti soltanto con il [OSCURATO:PERSONA] il quale lo aveva messo in contatto con il Vassallo (parente del predetto [OSCURATO:PERSONA]) e che voleva da questi essere assunto come guardiano; aveva anche fatto presente che proprio nella medesima intercettazione del 4.7.2019, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto dei soldi che lui non aveva potuto dargli affermando di avere in tasca solo 7 Euro. 2.4 Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto diversamente valorizzando il contenuto delle conversazioni intercettate tra il Brancato ed il [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2019 e che, ad avviso del giudici della cautela, darebbero conto della attività estorsiva condotta in danno di vari imprenditori: si tratta, in particoalre, della intercettazione del 4.7.2019 relativa alla ditta "Vassallo", di quella dello stesso giorno relativa tale Puglisi e, infine, di quella del 10.7.2019 concernente la ditta dei fratelli Costanzo, gestori dei videopocker installati nel bar Etna. Secondo il Tribunale, in definitiva, le suddette emergenze investigative, unite alle dichiarazioni del Vinciguerra, avrebbero testimoniato la "continuità" della affiliazione e della partecipazione del Brancato a decorrere dal 2010 e sino alla attualità "saldandosi" alle vicende compendiate nelle intercettazioni del 2019 (cfr., pag. 3 della ordinanza). 2.5 Ebbene, ritiene il collegio che la motivazione del Tribunale sia carente in ordine alla individuazione degli elementi in grado di dimostrare, sia pure in termini di gravità indiziaria, l'esistenza di condotte del Brancato che siano effettivamente significative consentendo di valorizzare l'oggetto della condanna intervenuta nel 2017 e che rappresentino quindi il sintomo di una persistente affiliazione e che si caratterizza, anche indipendentemente dalla realizzazione di reati-fine, per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr., da ultimo, Sez. U - , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281889 - 01 secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione e tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi). Il Tribunale ha infatti ed primo luogo ritenuto che il Brancato avesse svolto il ruolo di portavoce del [OSCURATO:PERSONA] sino al 2015 e, poi, con affermazione tuttavia del tutto sganciata da riferimenti indiziari e, significativamente, formulata in termini meramente ipotetici, che tali condotte "... potevano anche riguardare il periodo fino al 2017 quando il Brancato veniva scarcerato" (cfr., pag. 3 del provvedimento impugnato). Tanto precisato, i giudici del riesame hanno passato in rassegna le conversazioni del 4 e del 10.7.2019 rilevando, quanto alla prima delle due del 4.7.2019, che il posto di lavoro cui ivi si fa cenno sembrava riguardare il fratello del [OSCURATO:PERSONA] mentre la stessa trascrizione del consulente della difesa deponeva nel senso della esistenza di una attività estorsiva (si parla di soldi di cui il [OSCURATO:PERSONA] deve rendere conto "ai cristiani"); quanto alla vicenda Puglisi, ed affrontando la versione della difesa, hanno spiegato che l'investimento (non disconosciuto) del [OSCURATO:PERSONA] non era incompatibile con la estorsione testimoniata dalla espressione del predetto che minacciava di dar fuoco all'edicola. Secondo il Tribunale, tenuto anche conto della conversazione del 4.7.2019 tra il [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA] a proposito di quanto dovuto dai fratelli Costanzo, le tre vicende testimoniavano il perdurante inserimento del Brancato nel sodalizio quand'anche dal loro contenuto non fosse stato possibile ricavare elementi utili per formulare degli autonomi capi di imputazione nei confronti dell'odierno ricorrente. In realtà, come è pacifico, per due delle tre vicende (quella della ditta Puglisi e quella della ditta Vassallo) gli elementi acquisiti non avevano consentito di elevare alcuna imputazione non soltanto nei confronti del Brancato ma nemmeno nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] mentre per quella relativa ai fratelli Costanzo risulta indagato esclusivamente quest'ultimo e non il Brancato. E' ben vero che in materia di reati associativi, la commissione dei "reati- fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione Cfr,m Sez. 4 - , Sentenza n. 11470 del 09/03/202, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280703 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 9459 del 06/11/2015, Venere, Rv. 266710 - 01). E, tuttavia, va pur detto che nel caso di specie il provvedimento impugnato non si è confrontato con gli elementi addotti dalla difesa (cfr., all. sub 5 e 6 al ricorso e già allegati alla memoria difensiva prodotta in sede di riesame) e che, con riferimento, in particolare, alla vicenda Vassallo, tendevano ad escludere ogni riferimento a fenomeni estorsivi e, quindi, ogni rilevanza sia pure indiretta e mediata, con riferimento alla posizione del Brancato, alla sua perdurante "vicinanza" ad ambienti malavitosi che, ad ogni modo, avrebbe dovuto emergere al di à del rapporto di natura personale con il [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla vicenda "Puglisi", era stato inoltre lo stesso GIP che la aveva qualificata come "... probabilmente ..." attinente ad altro episodio estorsivo laddove, infine, nella vicenda "Costanzo" (che, come accennato, aveva comportato una imputazione a carico del [OSCURATO:PERSONA]) la figura del Brancato compare esclusivamente in quanto richiamata dal [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione con [OSCURATO:PERSONA] mentre il ricorrente vi è rimasto, anche sul piano giudiziario, del tutto estraneo. Il provvedimento impugnato, in conclusione, va annullato con rinvio al Tribunale di Catania che, tenendo conto dei rilievi sopra esposti, dovrà motivare sulla esistenza di elementi concreti su cui fondare la diagnosi di partecipazione del Brancato al sodalizio nel periodo interessato dalla contestazione riferita al periodo sopra indicato. P.Q.M.