CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09379/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto il reato non si era prescritto al momento della sentenza impugnata, come rilevato dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 3); che, invero, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine- base di prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, come espressamente previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen.; che, ai fini del computo del termine-base di prescrizione, nel caso di reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di anni cinque per le contravvenzioni, l'aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato e non sul termine minimo di prescrizione fissato, nelle predette soglie, dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen.; che,nel caso in esame il termine matura in dieci anni oltre alle sospensioni pari ad un anno e 250 giorni e il reato commesso il 10/12/2011 non era ancora prescritto alla data della sentenza di appello pronunziata il 17 maggio 2023 ; che, dunque, come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il