CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 16040/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale lamentando che la Corte territoriale non abbia fornito motivazione con riguardo all'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che dal tenore della sentenza impugnata si evince con chiarezza che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità, di cui all'anzidetta norma, è stata implicitamente disattesa (f. 3, ove si sono, in particolare, evidenziati il divario tra quanto dichiarato e quanto effettivamente prodotto nell'anno di interesse, tale da rendere del tutto ipotetica l'eventualità dell'errore involontario, nonché la natura puramente speculativa della falsa dichiarazione). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente