CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 33918/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul da: ARE10 il 22/12/1965 avven:io del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita 'èii i- z.c,i-.-e. '.,,-)Ita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente il 15 marzo 2025 quando il termine per impugnare nel caso (sentenza decisa il 21 gennaio 2025 con gg. 15 per il deposito della motivazione, avvenuto ritualmente) scadeva il 7 marzo 2025, non potendosi applicare nella specie l'aumento di cui all'art. 585 comma 1-bis cpp perché in primo grado il ricorrente è stato giudicato in abbreviato e dunque non poteva ritenersi assente rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.