CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 10506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 08/03/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Marsala in data 18/07/2019 appellata da [OSCURATO:PERSONA] con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 800 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di lesioni personali (capo A) e rapina aggravata (capo B). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 129 e 546 cod. proc. pen. con riferimento al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (motivo unico). Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha spiegato le ragioni del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riconoscendo che, al di là dell'incensuratezza, non si rivelassero elementi favorevoli in tal senso, in presenza di fatto oggettivamente grave ed univocamente dimostrativo della spiccata propensione a delinquere dell'imputato "il quale non ha esitato a reiterare la richiesta di avere denaro ponendo in essere, a fronte del legittimo rifiuto opposto dal destinatario di detta richiesta, atti di violenza fisica intrinsecamente gravi e che hanno cagionato una lesione altrettanto consistente". Ritiene il Collegio come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si stato legittimamente motivato dal giudice di merito con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 f [OSCURATO:PERSONA] PreAidente [OSCURATO:PERSONA] ìSNI D'AGOSTINI