CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 13 aprile 2022 dal Tribunale di Messina; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha confermato l'ordinanza del 15 marzo 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cessione continuata di sostanze stupefacente di quantità e qualità imprecisate in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], censurando il solo punto della decisione relativo al rigetto dell'istanza di retrodatazione dei termini della misura cautelare alla data di emissione dell'ordinanza custodiale dell'Il ottobre 2019 da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], poi dichiaratosi incompetente per territorio, in relazione al reato di acquisto continuato di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio nel territorio di Messina, commesso tra il gennaio ed il maggio 2018. Il ricorrente deduce, al riguardo, i vizi di violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e di illogicità della motivazione sulla base dei seguenti elementi: i) i fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi fino alla data di emissione della prima ordinanza (11 ottobre 2019) e, dunque, sono a questa antecedenti; ii) sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti, potendosi desumere l'unicità del disegno criminoso dall'omogeneità delle condotte di acquisto e spaccio di sostanze stupefacenti poste in essere nel medesimo arco temporale o, comunque, in epoca di poco successiva ai fatti contestati nel procedimento di [OSCURATO:PERSONA]; iii) desumibilità dagli atti del primo procedimento sin dall'emissione della prima ordinanza - ovvero, qualora si voglia ravvisare la connessione qualificata, al momento del rinvio a giudizio - degli elementi per disporre la seconda ordinanza cautelare, tenuto conto dell'epoca di acquisizione degli elementi probatori e del fatto che l'informativa finale relativa al presente procedimento è stata trasmessa al Pubblico Ministero il 6 maggio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su argomenti generici e manifestamente infondati, nonché privo di una struttura logica idonea a superare le argomentazioni esposte nell'ordinanze impugnata. 2. Giova, innanzitutto, premettere che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'istituto della retrodatazione dei termini consiste «nel "riallineamento" tra misure cautelari che, pur dovendo essere coeve, sono state separatamente adottate, ovvero in uno "slittamento all'indietro" della data di esecuzione del provvedimento cautelare successivo fino alla data di esecuzione di quello iniziale.» (Sez. U., n. 23166 del 28/5/2020, Mazzitelli, in motivazione). L'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 302, delimita l'ambito di operatività del meccanismo della retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari alle sole ipotesi in cui i titoli cautelari abbiano ad oggetto il medesimo fatto, diversamente circostanziato o qualificato, ovvero fatti diversi tra cui sussiste una connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen., limitatamente ai casi dei reati connessi per eseguire gli altri. La portata applicativa della norma in esame è stata successivamente ampliata per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza". Con la sentenza n. 233 del 2011, la Corte costituzionale ha, inoltre, dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. Secondo la costante esegesi della norma, tracciata da due sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057-8-9 e Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11), sono ravvisabili tre distinte ipotesi di contestazione a catena in cui può riconoscersi l'operatività della norma: -la prima ipotesi attiene al caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica. In entrambe le situazioni, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma 3, prima parte cod. proc. pen.). -La seconda ipotesi riguarda, invece, il caso in cui, in procedimenti diversi, vengano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi tra i quali esiste una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate in cui la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza (art. 297, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen.) -La terza ipotesi riguarda, infine, il caso di emissione di più ordinanze cautelari relative a fatti tra i quali o non sussiste alcuna connessione ovvero sia configurabile una connessione non qualificata, nel senso sopra indicato. In tali ipotesi, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 1995, la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive. Tale regola vale solo se le ordinanze sono state emesse nello stesso procedimento. [OSCURATO:PERSONA], hanno, infatti, chiarito che, qualora i titoli cautelari siano stati emessi in procedimenti diversi, occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (Rv. 235909). Da ultimo, le Sezioni Unite hanno, infine, chiarito che qualora la pluralità di misure cautelari riguardi procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art.297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri (Sez. U., n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347 - 02). 2.1 In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" ed applicare la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della prima ordinanza cautelare. È solo rispetto a condotte illecite anteriori all'inizio della custodia cautelare disposta con la prima ordinanza che può ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell'art. 297, comma 3, cod.proc. pen., che prende in considerazione solo i "fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza". Nella fattispecie delineata dalla disposizione in questione, l'ordinanza cautelare segna, dunque, il momento entro il quale la condotta illecita deve essere cessata, perché il provvedimento non può "coprire", attraverso la retrodatazione, fatti o parti di fatti successivi alla sua emissione. 2.2 Per quanto attiene, infine, al requisito della anteriore "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, ha chiarito che questa deve essere individuata non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza, derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una specifica "significanza processuale" e che consentano al Pubblico Ministero procedente di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255722; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253509). E' stato, inoltre, chiarito che per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279291). L'onere di provare tale desumibilità grava sulla parte che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577). 3. L'ordinanza impugnata, facendo buon governo di tali coordinate ermeneutiche, ha escluso sia che si possa configurare uno "stesso fatto" (valutazione, questa, non contestata dal ricorrente), sia che possa ravvisarsi tra i fatti oggetto dei due procedimenti il vincolo della continuazione, non essendovi prova che la condotta criminosa oggetto del presente procedimento (cessione continuata di sostanze stupefacenti, di qualità e quantità imprecisate, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) costituisse parte di una più ampia progettazione criminosa già ideata al momento dei fatti del primo procedimento (relativo all'acquisto continuato di sostanze stupefacenti tra gennaio e maggio 2018, in concorso con terzi, di cocaina, hashish e marijuana, finalizzato alla loro cessione nel territorio di Messina). Rispetto a tale argomentazione il ricorrente si limita ad insistere genericamente sulla sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti, facendo riferimento alle condotte criminose ed alla loro commissione da parte dell'imputato nello stesso arco temporale o comunque in una epoca di poco successiva ai fatti contestati nel procedimento di [OSCURATO:PERSONA]. Siffatta argomentazione, oltre che generica, appare manifestamente infondata ed in contrasto con la consolidata ermeneusi di questa Corte della nozione di unicità del disegno criminoso, per la cui configurabilità, come chiarito dalle Sezioni Unite, è necessaria la verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Considerati, dunque, i due procedimenti come relativi a fatti diversi tra loro non connessi, il Tribunale ha, inoltre, escluso la desumibilità dagli atti del primo procedimento, al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare, degli elementi per emettere la seconda ordinanza, in considerazione sia della data di emissione del titolo cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. (4 giugno 2020) che della valenza meramente neutra dell'esistenza a tale data delle risultanze investigative che avrebbero legittimato l'emissione della seconda misura custodiale, in assenza di prova, gravante sul ricorrente, che queste siano confluite anche negli atti del primo procedimento e che il Pubblico ministero ne abbia omesso la doverosa valutazione ai fini cautelari. Anche rispetto a tali argomentazioni, pienamente coerenti con le coordinate ermeneutiche sopra tracciate, il ricorrente si è limitato ad affermare, in termini meramente apodittici, e comunque generici, la sussistenza del requisito, basandosi esclusivamente sul deposito, in data 6 maggio 2020 dell'informativa finale e conclusiva relativa al presente procedimento e sulla sua conoscibilità da parte della "Procura di Messina" in data antecedente l'emissione sia dell'ordinanza custodiale (4 giugno 2020) che del decreto di giudizio immediato (29 maggio 2020) nel primo procedimento. Si tratta di argomentazioni generiche e manifestamente infondate alla luce della nozione di "desumibilità" già chiarita nel par. 2.2. Tale impostazione difensiva sconta, inoltre, un evidente limite logico in quanto omette di dimostrare che l'informativa sia stata depositata all'interno del primo procedimento prima della presentazione della richiesta cautelare. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Mand