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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17571/2026

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te d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

L’ordinanza impugnata è stata pronunziata de plano dalla Corte diappello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza di condanna per il delitto di dupliceomicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 15 dicembre 1992.

DeLuca era stato condannato in primo grado dalla Corte di Assise di S. Maria CapuaVetere, verdetto confermato dalla Corte di Assise di appello di Napoli il 25 maggio2020, decisione quest'ultima divenuta irrevocabile il 21 gennaio 2022, a seguitodi sentenza di rigetto del ricorso dell’imputato pronunziata dalla prima sezionepenale di questa Corte.L’omicidio si inserisce nell’ambito di un contrasto insorto tra appartenential clan dei Casalesi.2.

Il condannato ha presentato ricorso avverso l’ordinanza anzidetta amezzo del proprio difensore, che ha formulato un unico motivo, di seguitosintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 630, lett.c), 631 e 634 cod. proc. pen., sostenendo che l’ordinanza impugnata si sarebberisolta in una riproposizione delle ragioni della sentenza di condanna.Nell’impugnativa si riportano, quindi, una serie di massime estratte da precedentidi questa Corte, per poi sostenere la rilevanza scardinante del giudicato dache era stata testimone oculare dell’omicidio, la quale, esaminata dal difensore exart. 391-bis cod. proc. pen. e stimolata dall’ascolto di una conversazione intercorsacon uno zio, aveva espresso dei dubbi sul riconoscimento dell’imputato qualeautore del delitto avvenuto all’epoca e si era dichiarata disponibile a fornirechiarimenti all’autorità giudiziaria; si tratterebbe – si legge nel ricorso – di unaprova rilevante ed astrattamente idonea ad infrangere la barriera del giudicato,giacché la [OSCURATO:PERSONA] era stata la teste chiave dell’accusa, mentre le altre prove eranostate indirette.

La Corte distrettuale – conclude il ricorrente − avrebbe dovutoriservare al contraddittorio la valutazione della prova nuova.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.2.

La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisionesulla base di alcune considerazioni:- l’irrilevanza scardinante delle dichiarazioni della teste oculare, sia inastratto che in concreto, considerato, a quest'ultimo riguardo, il ritardo delle nuoverivelazioni e le incertezze in ordine alla provenienza e al contenuto dellaconversazione con lo zio in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manifestato i suoi dubbi;- la non decisività, nel senso del proscioglimento, del novum, tenuto contodegli altri elementi a carico, tra cui le dichiarazioni dei coimputati di [OSCURATO:PERSONA] e deicollaboratori di giustizia, oltre che la latitanza cui il ricorrente si era dato subitodopo il duplice assassinio.3.

Prima di entrare nel dettaglio dell’odierna decisione, il Collegio intenderichiamare i principi, anche di recente ribaditi da questa Corte, secondo cui lavalutazione preliminare del giudice della revisione circa l'ammissibilità dellarichiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non puòessere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtàprocessuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidentid'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa.

Nella fase del vaglio dell’ammissibilitàdella revisione, infatti, la valutazione deve essere astratta non già prescindendodal "caso concreto" oggetto di scrutinio, ma deve soffermarsi sulla idoneitàprobatoria della prova nuova, «da vagliarsi in modo estrinseco, "dall'esterno", persaggiare, ex ante, la capacità della "affermazione probatoria" (cioè del risultato diprova come ipotizzato dalla parte) di incidere, in maniera decisiva, sull'esito delprocesso già definito» [….] «In sostanza, nel vaglio di ammissibilità, il giudice èchiamato a stabilire se, dando per accertati i fatti che i nuovi elementi di provaintendono dimostrare, il giudicato di condanna verrebbe travolto.

Quindi ladeliberazione va condotta in via prognostica e dall'esterno, in tal senso vienedefinita come "astratta"» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 –03).4.

Ciò premesso, gli argomenti utilizzati dal ricorrente per contrastare ladecisione della Corte territoriale non colgono nel segno per varie, concorrentiragioni, pur con le precisazioni che seguono.4.1.

Quanto all’irrilevanza scardinante delle nuove dichiarazioni dellaMaisto, il ricorso non è fondato, anche se è necessario sgomberare il campo da unequivoco teorico in cui pare essere incorsa la Corte di appello quando ha esclusoin maniera netta che la ritrattazione di un teste possa avere rilievo quale causa direvisione della sentenza.

Il principio evocato, infatti, va precisato alla luce dei piùrecenti e condivisibili insegnamenti di questa Corte, secondo cui non integra provanuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d'accusa,essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della primadeposizione (Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, Rv. 279714 – 02, laddove si èvalorizzata in senso ostativo alla revisione, validando la decisione reiettiva dellaCorte di merito, la circostanza che la ritrattazione fosse «completamentedecontestualizzata e sguarnita di elementi idonei a sostenere prospetticamente laassenta falsità delle accuse mosse a suo tempo»). [OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 5122 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, F., Rv. 258835 – 01 ha affermato la necessità che laritrattazione, per essere ritenuta rilevante ex art. 630 cod. proc. pen., debbaessere corredata da specifici elementi di prova che avvalorino la falsità delle primeaccuse «poiché l'ordinamento, per evidenti ragioni di coerenza, non può consentireche l'efficacia del giudicato possa essere automaticamente rimessa in gioco pereffetto di dichiarazioni sospette».In definitiva, dunque, la ritrattazione di un teste di accusa può essere postaa base della richiesta di revisione, ma occorre che ad essa si accompagnino altrielementi che consentano di comprendere le ragioni per cui le prime dichiarazionifossero false e che garantiscano che la ritrattazione non sia frutto di manipolazionidella fonte testimoniale avvenute nel corso del tempo.decisione assunta dalla Corte territoriale nel vaglio del novum, da due punti divista.

Il primo è che la richiesta di revisione – come risulta dal provvedimentoimpugnato e dallo stesso ricorso − non era accompagnata da elementi checonsentissero, nella chiave prospettica indicata da questa Corte, di avvalorare latesi del primo mendacio e di spiegare le ragioni del revirement da parte dellaMaisto.

Il secondo è che la Corte di merito ha logicamente dedotto elementi disospetto sia dai tempi dell’emersione della prova nuova, a più di venti anni dalfatto, sia quanto alle modalità di emersione del novum, avvenuta grazie allasollecitazione proveniente da una registrazione di ignota provenienza e che, neicontenuti, non corrispondeva esattamente a quanto riportato nell’istanza direvisione.

Si tratta di considerazioni che mettono in luce la debolezza della provanuova, che rendono dunque ragione della conclusione raggiunta e che in parte ilricorrente non ha neanche specificamente censurato, con ciò esponendo il ricorso,in parte qua, ad un giudizio di inammissibilità.4.2.

Profili di inammissibilità che vengono in luce anche nella parte in cui ilricorso omette di confrontarsi in maniera specifica non solo con l’elemento a caricocostituito dall’immediata latitanza di [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l’agguato, ma anche – esoprattutto − con la valenza accusatoria delle dichiarazioni dei coimputati e deiplurimi collaboratori di giustizia che, in maniera più o meno diretta, hannoaccusato il ricorrente del duplice omicidio; si tratti di elementi a carico di cui ilprovvedimento fa menzione e rispetto ai quali il ricorso impugnato – salvo ungenerico dissenso −non contiene specifiche censure che ne mettano in dubbio lavalenza sia di indicatori della genuinità delle prime dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], siadi dirette chiamate in reità o in correità del ricorrente rispetto all’omicidio.Da questo punto di vista, il Collegio ha correttamente interpretato l’essenzadel rimedio straordinario in discorso come previsto dal legislatore, secondo cui glielementi dedotti da chi richiede la revisione devono essere tali da ribaltare ilverdetto di condanna.

L’art. 631, comma 1, cod. proc. pen., infatti, prevede chel’istanza di revisione debba contenere, a pena di inammissibilità, elementi tali dacondurre ad un proscioglimento a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.e che l’art. 637, comma 2, cod. proc. pen. associa l’accoglimento della richiestaalla revoca della sentenza o del decreto penale e al proscioglimento delrichiedente.

Se il novum non ha questa capacità demolitoria, allora la revisione èinammissibile e tale idoneità va vagliata, anche nel giudizio sommariodell’ammissibilità, avendo riguardo, oltre che alla prova nuova in sé secondo lavalutazione “astratta” di cui si è detto, anche alla presenza di altri elementi chesostengano aliunde la condanna, elementi che, nel caso di specie, la Corte dimerito ha valorizzato e su cui non vi è stata adeguata attenzione critica da partedel ricorrente.5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. L’ordinanza impugnata è stata pronunziata de plano dalla Corte diappello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza di condanna per il delitto di dupliceomicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 15 dicembre 1992. DeLuca era stato condannato in primo grado dalla Corte di Assise di S. Maria CapuaVetere, verdetto confermato dalla Corte di Assise di appello di Napoli il 25 maggio2020, decisione quest'ultima divenuta irrevocabile il 21 gennaio 2022, a seguitodi sentenza di rigetto del ricorso dell’imputato pronunziata dalla prima sezionepenale di questa Corte.L’omicidio si inserisce nell’ambito di un contrasto insorto tra appartenential clan dei Casalesi.2. Il condannato ha presentato ricorso avverso l’ordinanza anzidetta amezzo del proprio difensore, che ha formulato un unico motivo, di seguitosintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 630, lett.c), 631 e 634 cod. proc. pen., sostenendo che l’ordinanza impugnata si sarebberisolta in una riproposizione delle ragioni della sentenza di condanna.Nell’impugnativa si riportano, quindi, una serie di massime estratte da precedentidi questa Corte, per poi sostenere la rilevanza scardinante del giudicato dache era stata testimone oculare dell’omicidio, la quale, esaminata dal difensore exart. 391-bis cod. proc. pen. e stimolata dall’ascolto di una conversazione intercorsacon uno zio, aveva espresso dei dubbi sul riconoscimento dell’imputato qualeautore del delitto avvenuto all’epoca e si era dichiarata disponibile a fornirechiarimenti all’autorità giudiziaria; si tratterebbe – si legge nel ricorso – di unaprova rilevante ed astrattamente idonea ad infrangere la barriera del giudicato,giacché la [OSCURATO:PERSONA] era stata la teste chiave dell’accusa, mentre le altre prove eranostate indirette. La Corte distrettuale – conclude il ricorrente − avrebbe dovutoriservare al contraddittorio la valutazione della prova nuova.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.2. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisionesulla base di alcune considerazioni:- l’irrilevanza scardinante delle dichiarazioni della teste oculare, sia inastratto che in concreto, considerato, a quest'ultimo riguardo, il ritardo delle nuoverivelazioni e le incertezze in ordine alla provenienza e al contenuto dellaconversazione con lo zio in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manifestato i suoi dubbi;- la non decisività, nel senso del proscioglimento, del novum, tenuto contodegli altri elementi a carico, tra cui le dichiarazioni dei coimputati di [OSCURATO:PERSONA] e deicollaboratori di giustizia, oltre che la latitanza cui il ricorrente si era dato subitodopo il duplice assassinio.3. Prima di entrare nel dettaglio dell’odierna decisione, il Collegio intenderichiamare i principi, anche di recente ribaditi da questa Corte, secondo cui lavalutazione preliminare del giudice della revisione circa l'ammissibilità dellarichiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non puòessere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtàprocessuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidentid'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa. Nella fase del vaglio dell’ammissibilitàdella revisione, infatti, la valutazione deve essere astratta non già prescindendodal "caso concreto" oggetto di scrutinio, ma deve soffermarsi sulla idoneitàprobatoria della prova nuova, «da vagliarsi in modo estrinseco, "dall'esterno", persaggiare, ex ante, la capacità della "affermazione probatoria" (cioè del risultato diprova come ipotizzato dalla parte) di incidere, in maniera decisiva, sull'esito delprocesso già definito» [….] «In sostanza, nel vaglio di ammissibilità, il giudice èchiamato a stabilire se, dando per accertati i fatti che i nuovi elementi di provaintendono dimostrare, il giudicato di condanna verrebbe travolto. Quindi ladeliberazione va condotta in via prognostica e dall'esterno, in tal senso vienedefinita come "astratta"» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 –03).4. Ciò premesso, gli argomenti utilizzati dal ricorrente per contrastare ladecisione della Corte territoriale non colgono nel segno per varie, concorrentiragioni, pur con le precisazioni che seguono.4.1. Quanto all’irrilevanza scardinante delle nuove dichiarazioni dellaMaisto, il ricorso non è fondato, anche se è necessario sgomberare il campo da unequivoco teorico in cui pare essere incorsa la Corte di appello quando ha esclusoin maniera netta che la ritrattazione di un teste possa avere rilievo quale causa direvisione della sentenza. Il principio evocato, infatti, va precisato alla luce dei piùrecenti e condivisibili insegnamenti di questa Corte, secondo cui non integra provanuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d'accusa,essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della primadeposizione (Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, Rv. 279714 – 02, laddove si èvalorizzata in senso ostativo alla revisione, validando la decisione reiettiva dellaCorte di merito, la circostanza che la ritrattazione fosse «completamentedecontestualizzata e sguarnita di elementi idonei a sostenere prospetticamente laassenta falsità delle accuse mosse a suo tempo»). [OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 5122 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, F., Rv. 258835 – 01 ha affermato la necessità che laritrattazione, per essere ritenuta rilevante ex art. 630 cod. proc. pen., debbaessere corredata da specifici elementi di prova che avvalorino la falsità delle primeaccuse «poiché l'ordinamento, per evidenti ragioni di coerenza, non può consentireche l'efficacia del giudicato possa essere automaticamente rimessa in gioco pereffetto di dichiarazioni sospette».In definitiva, dunque, la ritrattazione di un teste di accusa può essere postaa base della richiesta di revisione, ma occorre che ad essa si accompagnino altrielementi che consentano di comprendere le ragioni per cui le prime dichiarazionifossero false e che garantiscano che la ritrattazione non sia frutto di manipolazionidella fonte testimoniale avvenute nel corso del tempo.decisione assunta dalla Corte territoriale nel vaglio del novum, da due punti divista. Il primo è che la richiesta di revisione – come risulta dal provvedimentoimpugnato e dallo stesso ricorso − non era accompagnata da elementi checonsentissero, nella chiave prospettica indicata da questa Corte, di avvalorare latesi del primo mendacio e di spiegare le ragioni del revirement da parte dellaMaisto. Il secondo è che la Corte di merito ha logicamente dedotto elementi disospetto sia dai tempi dell’emersione della prova nuova, a più di venti anni dalfatto, sia quanto alle modalità di emersione del novum, avvenuta grazie allasollecitazione proveniente da una registrazione di ignota provenienza e che, neicontenuti, non corrispondeva esattamente a quanto riportato nell’istanza direvisione. Si tratta di considerazioni che mettono in luce la debolezza della provanuova, che rendono dunque ragione della conclusione raggiunta e che in parte ilricorrente non ha neanche specificamente censurato, con ciò esponendo il ricorso,in parte qua, ad un giudizio di inammissibilità.4.2. Profili di inammissibilità che vengono in luce anche nella parte in cui ilricorso omette di confrontarsi in maniera specifica non solo con l’elemento a caricocostituito dall’immediata latitanza di [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l’agguato, ma anche – esoprattutto − con la valenza accusatoria delle dichiarazioni dei coimputati e deiplurimi collaboratori di giustizia che, in maniera più o meno diretta, hannoaccusato il ricorrente del duplice omicidio; si tratti di elementi a carico di cui ilprovvedimento fa menzione e rispetto ai quali il ricorso impugnato – salvo ungenerico dissenso −non contiene specifiche censure che ne mettano in dubbio lavalenza sia di indicatori della genuinità delle prime dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], siadi dirette chiamate in reità o in correità del ricorrente rispetto all’omicidio.Da questo punto di vista, il Collegio ha correttamente interpretato l’essenzadel rimedio straordinario in discorso come previsto dal legislatore, secondo cui glielementi dedotti da chi richiede la revisione devono essere tali da ribaltare ilverdetto di condanna. L’art. 631, comma 1, cod. proc. pen., infatti, prevede chel’istanza di revisione debba contenere, a pena di inammissibilità, elementi tali dacondurre ad un proscioglimento a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.e che l’art. 637, comma 2, cod. proc. pen. associa l’accoglimento della richiestaalla revoca della sentenza o del decreto penale e al proscioglimento delrichiedente. Se il novum non ha questa capacità demolitoria, allora la revisione èinammissibile e tale idoneità va vagliata, anche nel giudizio sommariodell’ammissibilità, avendo riguardo, oltre che alla prova nuova in sé secondo lavalutazione “astratta” di cui si è detto, anche alla presenza di altri elementi chesostengano aliunde la condanna, elementi che, nel caso di specie, la Corte dimerito ha valorizzato e su cui non vi è stata adeguata attenzione critica da partedel ricorrente.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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