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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 02259/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 26 febbraio 2024 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 4 luglio 2023 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza della Corte torinese nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto sussistente l'elemento soggettivo necessario per l'integrazione del reato contestato.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto la questione con esso dedotta, insistente sul dolo specifico, non aveva formato oggetto di gravame di tal ché nulla doveva argomentare in merito la Corte di appello; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Consigliere estensore il Presid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 26 febbraio 2024 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 4 luglio 2023 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza della Corte torinese nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto sussistente l'elemento soggettivo necessario per l'integrazione del reato contestato. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto la questione con esso dedotta, insistente sul dolo specifico, non aveva formato oggetto di gravame di tal ché nulla doveva argomentare in merito la Corte di appello; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Consigliere estensore il Presid
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