CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 36839/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso , e del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di impugnazione controdeducendo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui la Corte di Appello ha respinto la richiesta difensiva di revoca della misura dell'obbligo di dimora, già applicata al predetto in relazione alla sua partecipazione ad un'associazione a delinquere promossa dal padre e diretta alla consumazione di diverse truffe assicurative. Con il provvedimento impugnato il tribunale del riesame ha ritenuto infondata l'impugnazione difensiva, osservando che l'unico elemento di novità offerto dalla difesa rispetto alla pregressa valutazione delle esigenze cautelari, già confermata il 16 febbraio 2021, è costituito dalla circostanza che il tribunale del riesame in diversa composizione ha revocato la misura cautelare disposta nei confronti di un coindagato del ricorrente, e tale elemento non è dirimente poiché la posizione del coimputato non è identica a quella del ricorrente, coinvolto anche in due episodi di truffa commessi nel giugno del 2017, mentre il coindagato [OSCURATO:PERSONA] risulta coinvolto in condotte illecite solo sino al 2015. 2.Avverso il detto provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA] tramite atto sottoscritto dagli avv.ti Quatrano e Perone, deducendo: 2.1 vizio di motivazione e travisamento della prova poiché il tribunale ha posto a fondamento della propria decisione di rigetto dell'appello difensivo la argomentazione che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] presenterebbe una posizione diversa da quella del ricorrente in quanto le condotte per le quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna si interrompono nel 2015, mentre quella addebitate al Cocozza sono più recenti, sicché l'elemento nuovo dedotto dalla difesa non appare idoneo a ribaltare il giudizio negativo già formulato nei confronti del ricorrente. Tale circostanza, a giudizio del ricorrente, non risponde al vero ed è frutto di evidente travisamento della prova poiché dalla lettura dei capi di imputazione della sentenza di condanna emerge che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato anche per fatti commessi nel 2016 e comunque ha riportato condanna per il reato associativo che in quanto reato permanente e oggetto di contestazione aperta, "fino ad oggi", deve ritenersi addebitato sino al 15 luglio 2019, data della sentenza di primo grado. Deduce il ricorrente che tale travisamento relativo alla data di commissione dei fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA] sia l'unico motivo posto a fondamento del rigetto dell'appello e invoca l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile . Nel provvedimento impugnato il tribunale ha preliminarmente richiamato gli elementi presi in considerazione per ritenere sussistenti e attuali le esigenze cautelari e proporzionata la misura applicata e ha poi osservato che l'unico elemento di novità offerto dalla difesa rispetto al quadro cautelare già valutato è costituito dal provvedimento di revoca della misura cautelare emesso dal tribunale nei confronti di altro coimputato. Il tema allora è se possa considerarsi "novum" la sopravvenuta decisione del tribunale nei confronti di altro coimputato e se l'eventuale errore motivazionale possa costituire travisamento della prova.Questa Corte anche di recente ha ribadito che in tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante. (Sez. 6 - , Sentenza n. 4948 del 10/07/2019 Cc. (dep. 05/02/2020) Rv. 278203 - 01;Sez. 6 - , Sentenza n. 31241 del 14/09/2020 Cc. (dep. 09/11/2020 ) Rv. 279887 - 01). Inoltre è stato precisato che non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato, poiché l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, prevista dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto insuscettibili di estensione gli effetti dell'annullamento disposto nei confronti di un coindagato per motivi legati alla prova del concorso e del contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla configurabilità oggettiva del reato in addebito). Nel caso in esame la corte ha respinto la istanza di revoca affermando che le posizioni dei due coimputati non sono identiche e che al Cocozza sono contestate condotte ulteriori e consumate in epoca più recente di quelle addebitate al [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente censura tale affermazione, osservando che anche al [OSCURATO:PERSONA] è stata addebitata la partecipazione al reato associativo, in permanenza sino alla data della sentenza di primo grado, e il concorso in diversi reati fine posti in essere sino al 2015, ma così facendo, in sostanza non smentisce l'assunto della Corte territoriale, secondo cui Cocozza è coinvolto anche in episodi più recenti. Deve peraltro ritenersi che non ricorrono i presupposti del travisamento della prova, poiché l'elemento preso in considerazione e di cui si lamenta l'erronea valutazione non è dirimente, in quanto non sarebbe idoneo da solo a giustificare la revoca del provvedimento cautelare. Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di principi indicati, atteso che la revoca della misura cautelare emessa dal Tribunale del riesame nei riguardi del coimputato [OSCURATO:PERSONA] fu disposta per motivi personali, legati, cioè, alla posizione procedimentale di quell'indagato; una revoca derivante dalla posizione personale del coindagato i cui effetti non sono suscettibili di estensione all'odierno ricorrente. A ciò si aggiunga che nel caso in esame il ricorrente non ha esposto i motivi per cui il tribunale del riesame ha revocato la misura nei confronti del coimputato e non ha allegato il provvedimento in questione in violazione del principio di autosufficienza, in quanto non consente a questa Corte di verificare i presupposti di fondatezza della censura proposta dal ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art: 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]