CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30730/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità, posto che si limita ad eccepire che nel caso in esame vi sarebbe stato soltanto un inadempimento contrattuale ed a richiamare massime giurisprudenziali, senza nulla altro argomentare in proposito; rilevato che il secondo motivo di ricorso non si confronta con la parte della motivazione nella quale si precisa che il capitale sociale della società per cui operava Filippin (e della quale è poi divenuto legale rappresentante) era interamente detenuto dalla moglie del ricorrente e che la persona offesa aveva concluso con Filippin l'acquisto della cucina; rilevato che con il terzo motivo di ricorso si tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 — 7); considerato, relativamente al quarto motivo di ricorso, che la Corte di appello ha ritenuto che la piena conoscenza dell'illecito sia emersa soltanto a seguito delle verifiche compiute dalla persona offesa, con ragionamento logico ed immune da censure; rilevato che la Corte di appello ha anche motivato sulla impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena (si veda ultima pagina sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna't1,4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec