CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00182/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce «[v]iolazione dell'art. 606, comma 2 lett B) e D) cpp, in relazione agli artt. 194 e seguenti cpp», con riguardo alle ritenute credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e attendibilità delle sue dichiarazioni, non è consentito, atteso che le Sezioni unite dela Corte di cassazione hanno statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, che è del tutto assente nel caso di specie; considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce «[v]iolazione dell'art. 606, comma 2 lett B) e D) cpp, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.p.», per non avere la Corte d'appello motivato in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che, come è stato esattamente ritenuto dalla Corte d'appello, le suddette circostanze attenuanti erano state già concesse dal giudice di primo grado, con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, come si evince anche dal fatto che, contrariamente a quanto viene sostenuto dal ricorrente, ratione temporis, l'irrogata pena di cinque anni di reclusione ed C 927,00 di multa corrisponde al minimo della pena per il delitto di rapina semplice (primo comma dell'art. 628 cod. pen.) e non al «minimo edittale previsto per il reato di rapina aggravata» (che è di sei anni di reclusione ed C 2.000,00 di multa; terzo comma dell'art. 628 cod. pen.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21