CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 41758/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/9/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 18/9/2019 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui ,all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato - con rito abbreviato - alla pena di sei anni di reclusione e 60.000 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe confermato t la contestata recidiva con argomento del tutto illogico e carente, fondato soltanto sui pochi precedenti penali, l'ultimo dei quali, peraltro, risalente al 2000; non sarebbe stato evidenziato, dunque, alcun elemento concreto che dimostrasse che il nuovo reato fosse sintomo di particolare riprovevolezza e pericolosità, al di là del mero richiamo alle condanne già ricevute, in sé pacificamente insufficiente per l'applicazione dell'aggravante in esame. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. [OSCURATO:PERSONA] del gravame, rispondendo alla stessa censura qui riproposta, ha ribadito la motivazione stesa sul punto dal Tribunale, che aveva riconosciuto a carico del Vacchio la recidiva in ragione dei due precedenti specifici, che, seppur risalenti nel tempo (l'ultimo per fatti del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), avevano evidenziato la particolare proclività a delinquere del soggetto. Il delitto qui in esame, peraltro, doveva ritenersi espressione di una maggiore pericolosità, rispetto all'ultimo dei precedenti, in considerazione del fatto che, dopo una fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (di cui alla sentenza del 7/7/2000), il Vacchio aveva commesso un reato di ben altro spessore, detenendo illecitamente 723 grammi lordi di cocaina e 6,681 chili di hashish. 4. Con questo argomento, logico e congruo, la Corte di appello ha dunque aderito al costante indirizzo di legittimità in forza del quale ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (tra le altre, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Esame concreto che la Corte di appello ha compiuto, nei termini sopra richiamati, con motivazione non censurabile. 5. Il ricorso, dunque, deve esser rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.4 P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. d Così deciso in Roma, 28 settembre 2021 i