CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di identiche censure formulate in sede di appello e confutate dalla Corte territoriale che ha, con corretti riferimenti in fatto, rilevato che Diaferia, inseguito dalle forze di polizia che intendevano identificarlo in quanto trovato nei pressi di un'auto con la portiera forzata, intraprendeva una fuga ponendo in pericolo l'incolumità degli utenti della strada; rilevato che il ricorrente, attraverso il diretto riferimento ai dati processuali tenta di accreditare una differente lettura delle emergenze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità; osservato che in ordine alla contestata recidiva il motivo si presenta, innanzitutto, geneticamente inammissibile avendo il ricorrente richiesto la sua esclusione in sede di gravame in ragione della buona condotta processuale, eccentricità del motivo che avrebbero dovuto fondare la esclusione della recidiva che rende adeguata la risposta fornita dalla Corte di appello che ha invece effettuato pertinente riferimento ai precedenti penali quali sintomo di della spiccata capacità a delinquere; che, nondimeno, la manifesta infondatezza del motivo di gravame rende irrilevante la risposata sul punto resa dalla Corte di appello (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci