CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33085/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per l’annullamento dell’ordinanza impugnata;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto in parte la richiesta avanzata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXX volta a ottenere il riconoscimento della continuazione insede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con quattrosentenze (indicate nel certificato del casellario con il n. 28, n. 29, n. 31 e n. 35)e altri reati giudicati con tre sentenze (indicate nel certificato del casellario con iln. 20, n. 21 e n. 26), già tra loro unificati con ordinanza della Corte d’appello diSalerno in data 27 settembre 2024, unificando tra loro unicamente i reatigiudicati con le sentenze n. 31 e n. 35 e respingendo nel resto l’istanza.2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Borriello, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando laviolazione di legge e il vizio della motivazione.Il giudice dell’esecuzione non ha preso in esame, né ha motivato in meritoalla richiesta di continuazione dei suddetti reati con i reati già unificati dal giudicedell’esecuzione in data 27 settembre 2024, limitandosi a esaminare, peraltroerroneamente, i reati giudicati con le sentenze n. 28, n. 29, n. 31 e n. 35.In realtà, tutti i fatti giudicati con le sette sentenze abbracciano un ambitotemporale di tre anni (dal 1° settembre 2018 al 13 dicembre 2021); inoltre, ireati giudicati con le sentenze n. 28, n. 29, n. 31 e n. 35 sono stati commessi,tanto in epoca anteriore, quanto successiva a quelli giudicati con le sentenze n.20, n. 21 e n. 26, sicché palesano l’unicità del programma.Del resto, i reati indicano una progressione criminosa che dimostra, anche inconsiderazione della condizione di tossicodipendenza, l’unicità del disegnocriminoso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato in parte.2. È bene premettere che secondo l’autorevole insegnamento delle SezioniUnite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diuna approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale,le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali,non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Con riferimento allo stato di tossicodipendenza, la giurisprudenza dilegittimità è costante nell’affermare che «in tema di reato continuato, a seguitodella modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudicedeve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzionecriminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativacommissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sullacommissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) ladistanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) lasistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; e ) ilbene protetto; f) l'omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempoe di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione allo stato ditossicodipendenza» (Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012, Gallo, Rv. 253846).3. Alla stregua di tali parametri è adeguatamente motivata l’esclusione dellacontinuazione tra i reati giudicati con le sentenze n. 28 (cd. Daspo del25/11/2012) e n. 29 (art. 337 cod. pen. del 13/12/2021) e quelli, già unificati,giudicati con le sentenze n. 20 (artt. 337, 629 e 582 cod. pen. del 25/12/2020) en. 26 (artt. 624-bis, 648, 337, 628, 493 cod. pen. del 9/7/2020 e del21/7/2020), poiché la motivazione risulta logicamente incentratasull’occasionalità delle condotte e sulla distanza temporale tra le stesse cheostano all’ipotesi della anteriore programmazione.I l giudice del l ’esecuzione ha, inoltre, escluso che lo stato ditossicodipendenza abbia avuto una qualche funzione unificante che, del resto,neppure il ricorso deduce quando si limita a denunciarne il mancato esame.Dal motivato rigetto dell’istanza in merito ai reati giudicati con le sentenze n.28 e n. 29 deriva che non è ipotizzabile, tanto che è stata rigettata, lacontinuazione tra i reati giudicati con dette sentenze e quello giudicato con lasentenza n. 21 (artt. 628, 582, 648, 624-bis cod. pen., 4 l. n. 895 del 1967 del1-2/7/2020 e del 20/5/2020), già unificato dal giudice dell’esecuzione, conordinanza in data 27 settembre 2024.Infatti, una volta esclusa la continuazione tra alcuni reati già unificati (n. 20e n. 26) e altri due reati (n. 28 e n. 29), non resta che concludere che pure taliultimi reati non possono essere unificati con il terzo (n. 21) che era statounificato con i primi due.La giurisprudenza di legitt imità ha da tempo affermato che i ldisconoscimento della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separatacondanna, e altro reato impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere ilvincolo della continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati incontinuazione con quello per il quale il giudice ha negato il detto vincolo inriferimento al reato associativo (si veda, con riguardo al disconoscimento dellacontinuazione affermato in sede di cognizione, Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017,Andreoli, Rv. 271401 – 01)3.1. È, del pari, immune da vizi logici e giuridici la motivazione che escludela continuazione tra i reati giudicati con le sentenze n. 31 (art. 75 d.lgs. n. 159del 1991 del 1/8/2018) e n. 35 (art. 75 d.lgs. n. 159 del 1991 del 16/3/2019) equelli già unificati dal giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 27 settembre2024, poiché fa leva sulla non contestata difformità del disegno criminoso: nelprimo caso, la violazione del medesimo provvedimento di prevenzione; nelsecondo caso la perpetrazione di reati predatori.Anche per tali reati, quindi, deve escludersi l’omessa risposta all’istanza dicontinuazione con i fatti giudicati con le sentenze n. 20, n. 21 e n. 26.4. Viceversa, il giudice dell’esecuzione non ha adeguatamente esaminatol’istanza di continuazione tra i reati giudicati con le sentenze n. 28, n. 29, n. 31 en. 35, perché, pur avendo unificato tra loro questi due ultimi, non ha fornitoconvincente risposta alla istanza difensiva che propugna l’unicità del disegnocriminoso tra tutti i reati giudicati con le quattro sentenze nonché tra essi e quelligià unificati, ovviamente dedotti quelli per i quali la continuazione è già stataesclusa (n. 28, n. 29, n. 31 e n. 35 con n. 20, n. 21 e n. 26).In particolare, non è stata esaminata la possibilità di riconoscere, in viaalternativa, la continuazione fra i reati giudicati con la sentenza n. 28 e i giàunificati reati giudicati con le sentenze n. 31 e n. 35; oppure fra i reati giudicaticon la sentenza n. 29 e i già unificati reati giudicati con le sentenze n. 31 e n.Non è, infatti, ipotizzabile, a cagione dell’esclusa continuazione tra i reatigiudicati con le sentenze n. 28 e n. 29, che detti reati siano unitariamenteconsiderati con quelli giudicati con le sentenze n. 31 e n. 35, già tra lorounificati.4.1. Fermo quanto sopra si è rilevato, l’ordinanza impugnata va annullatacon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno che, nella piena libertà delleproprie valutazioni di merito e in diversa composizione, procederà a nuovoesame dell’istanza, con riferimento alla continuazione fra i reati giudicati con lasentenza n. 28 e i già unificati reati giudicati con le sentenze n. 31 e n. 35;oppure fra i reati giudicati con la sentenza n. 29 e i già unificati reati giudicaticon le sentenze n. 31 e n. 35.Resta ferma, ovviamente, anche la riconosciuta continuazione tra i reatigiudicati con le sentenze n. 31 e n. 35, per la quale non vi è stata impugnazione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione fra i reatigiudicati con le sentenze n. 28 e n. 29 e i già unificati reati giudicati con lesentenze n. 31 e n. 35, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti al [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.