CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04081/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] / OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché costituiti da censure generiche e comunque contenenti doglianze diverse da quelle proposte con l'atto di appello (nel quale la difesa si era doluta della eccessività della pena inflitta e della sua mancata riduzione nella misura massima per effetto delle riconosciute circostanze attenuati generiche): là dove il ricorrente non ha enunciato le ragioni specifiche per contrastare in forma adeguata gli argomenti specificamente valorizzati dalla Corte territoriale per giustificare la conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso