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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25331/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; é [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il terzo (per il Patricò) e quarto (per la Marotta) motivo di ricorso, proposto in termini sovrapponibili da entrambi i ricorrenti, con il quale si è dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta applicazione del disposto dell'art. 131- bis cod. pen. (in relazione alle conclusioni proposte in data 09/06/2023 non è manifestamente infondato; rilevato che la sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione attesa la data di commissione della condotta contestata (08/03/2016).

Tale causa estintiva dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale.

Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, sicché si impone l'annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata perché i delitti ascritti sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, il 21 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; é [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il terzo (per il Patricò) e quarto (per la Marotta) motivo di ricorso, proposto in termini sovrapponibili da entrambi i ricorrenti, con il quale si è dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta applicazione del disposto dell'art. 131- bis cod. pen. (in relazione alle conclusioni proposte in data 09/06/2023 non è manifestamente infondato; rilevato che la sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione attesa la data di commissione della condotta contestata (08/03/2016). Tale causa estintiva dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale. Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, sicché si impone l'annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata perché i delitti ascritti sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 21 maggi
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