CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 39975/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 dicembre 1980 avverso la sentenza resa il 4 ottobre 2022 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi la sentenza limitatamente alla condanna per il delitto di danneggiamento con rinvio per il trattamento sanzionatorio Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e in subordine ha chiesto dichiararsi estinti i reati per morte dell'imputato, come da certificato allegato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza resa il 4 ottobre 2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di danneggiamento e violenza privata poiché mediante un tubo di ferro danneggiava l'autovettura di proprietà del fratello e lo minacciava di un male ingiusto. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto nel caso in esame non ricorre un'effettiva contestualità tra il danneggiamento e la minaccia subita dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dal verbale di arresto in flagranza si evince la distanza temporale tra le due condotte. Le espressioni minacciose peraltro sarebbero state proferite reciprocamente tra i due fratelli. Inoltre non vi sarebbe prova del deterioramento e non è stata dimostrata alcuna perdita di funzionalità del bene, visto che l'imputato si è limitato a colpire con un tubo alcune parti dell'autovettura. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché nel caso in esame non sussiste l'aggravante della esposizione a pubblica fede in quanto il proprietario del bene era presente sul posto ed esercitava sulla cosa un potere di vigilanza. Il ricorrente formula inoltre eccezione di legittimità costituzionale in relazione al diverso trattamento tra le ipotesi in cui la circostanza dell'esposizione alla pubblica fede è applicata in occasione della consumazione di un furto rispetto all'ipotesi del danneggiamento, in quanto nel primo caso il furto aggravato dall'esposizione a pubblica fede è procedibile a querela di parte mentre il danneggiamento è perseguibile d'ufficio. 2.3 Violazione dell'art. 612 comnna due cod.pen. e vizio di motivazione poiché le medesime considerazioni valgono in ordine alla minaccia posta in essere in costanza di consumazione del danneggiamento. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena che il giudice ha negato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dal certificato di morte prodotto dalla difesa emerge che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], è deceduto il 23 dicembre 2023, in epoca successiva alla proposizione del ricorso. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 23906 del 12/05/2016 Ud. (dep. 09/06/2016 ) Rv. 267384 - 01) Si impone l'annullamento della sentenza impugnata i quanto i reati si sono estinti per morte dell'imputato. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per morte dell'imputato. Roma 12 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]