CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9424/2018 del ruolo generale, proposto DA [OSCURATO:SOCIETA].S. P .A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57T31 A944 K) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67R05 A944 H), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. R EGISTRO - RESISTENTE – per la cassazione della sentenza n. 5263/16/2017 [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, depositata il 18 settembre 2017 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con atto del 18 maggio 2011 [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].) cedette ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. un complesso immobiliare sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, al prezzo di 62.298.000,00 €; 1.1. con avviso di rettifica n. 2011/1T019554000 notificato il 17 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] 1 di Roma, rideterminò il valore del predetto bene nella somma di 127.874.000,00 € alla luce della relazione di stima elaborata dal settore tecnico dall’Agenzia del Territorio sulla scorta del criterio sintetico-comparativo; 2. con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva solo in parte l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 8096/35/2016 della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto l’originario ricorso della contribuente, riducendo il valore del predetto bene nella misura del 25% rispetto a quello accertato dall’Ufficio in ragione dello stato locativo del cespite, reputando, invece, per il resto, corretta la stima operata dall’Agenzia, in quanto: - dalla relazione dell’anno 2010 di [OSCURATO:PERSONA], a llegata al ricorso della contribuente, e dalla perizia estimativa predisposta dal coobbligato solidale non emergeva il pessimo stato di manutenzione del bene, risultando, invece, la recente ristrutturazione del settimo piano e l’ubicazione del cespite in zona prestigiosa; - la stima operata dall’Ufficio in base al suddetto metodo comparativo era aderente ai valori di mercato nei termini emergenti dai dati dell’osservatorio del mercato immobiliare e dalle risultanze di compravendite di immobili similari; -priva di pregio, alla luce dei criteri di cui agli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si mostrava la contestazione della contribuente in merito al valore rettificato dall’Ufficio, desunta dal rilievo che i tentativi di dimissione del cespite nella procedura concordataria non avevano fornito offerte migliori proprio per il carente stato manutentivo dell’immobile e dal fatto che non tutte le superfici potevano essere considerare commerciali, stante la presenza di locali tecnici; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava detta pronuncia con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. in data 16/19 marzo 2018, formulando quattro motivi di impugnazione, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis. 1. cod. proc. civ. depositata il 9 gennaio 2023, con cui ha altresì chiesto la rimessione della causa in pubblica udienza; 4. l’Agenzia delle Entrate, dando atto di non aver notificato controricorso nei termini, si è riservata la facoltà di partecipare all’udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, 43, 51 e 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (da ora anche T.U. registro), nonchè del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (allegato C), lamentando che la [OSCURATO:PERSONA] regionale aveva assunto la propria decisione «su una relazione di stima» (i cui contenuti sono stati riprodotti nel corpo del ricorso) e «su beni di raffronto non confacenti alle disposizioni di legge dettate per le verifiche di valore dei beni immobili» (v. pagina n. 2 del ricorso), poichè in essa non erano stati indicati, né allegati gli atti di compravendita aventi per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni posti in essere nel triennio anteriore alla data di stipula dell’atto tassato, mentre solo nel corso del giudizio l’Ufficio aveva depositato un contratto di compravendita di un immobile, peraltro non comparabile a quello oggetto di causa per dimensioni (pari ad 1/8 rispetto a quello oggetto di accertamento) e destinazioni del tutto difformi; 1.1. per tale via, la difesa della contribuente ha dedotto la violazione delle citate norme ed in particolare dell’art. 51 del T.U. registro, in quanto la rideterminazione del valore del bene era stata operata sulla scorta di mere «valutazioni “interne” dell’Ufficio» (v. pagina n. 15 del ricorso) e non anche tramite la comparazione con trasferimenti di beni aventi le medesime caratteristiche, rimproverando poi al Giudice regionale di aver considerato l’atto di compravendita, prodotto solo in corso di causa, che aveva ad oggetto un bene immobile non paragonabile a quello tassato, siccome concernente una galleria commerciale (piano terra e cantine con autorimessa), avente una superfice di appena 3.325 mq contro i 28.207 mq di quello oggetto di controversia, costituito da un palazzo di otto piani, per cui – a dire dell’istante - la Commi ssione avrebbe dovuto«prendere atto dell’invalidità della stima eseguita dall’Ufficio perché totalmente priva adeguatezza degli “elementi di confronto” richiesti dalla legge» (v. pagina n. 17 del ricorso); 2.con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115/116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 43, 51 e 52 T.U. registro, ribadendo che la relazione di stima non aveva indicato ed allegato gli atti di riferimento e che l’atto prodotto riguardava un bene disomogeneo rispetto a quello oggetto di tassazione per diversità di dimensioni e destinazione, per cui l’Ufficio non aveva adempiuto al proprio onere probatorio; 3.con il terzo motivo di impugnazione la società ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 112, 113, 115 e 132, secondo comma, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 43, 51 e 52 del T.U. registro, duolendosi del fatto che il Giudice regionale aveva omesso di spiegare le ragioni per cui gli immobili presi a confronti erano stati reputati similari a quello oggetto di accertamento, indicando peraltro come elemento di prova una perizia estimativa del coobbligato solidale coinvolto in altro giudizio e, quindi, utilizzando un documento non prodotto nel processo e relativo ad altra controversia, così finendo, tra l’altro, con il fornire una motivazione apparente, criptica, lacunosa ed insufficiente; 4. con la quarta ed ultima ragione di contestazionel’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi «in base agli artt. 112 e 115 c.p.c., 36 e 53 del D.lgs. n. 546/1992, agli artt. 43, 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, nonché all’art. 2697 c.c.» (così a pagina n. 31 del ricorso), non avendo la [OSCURATO:PERSONA] regionale considerato o valutato con motivazione meramente apparente, nonostante le difese svolte sul punto dalla contribuente, che gli elementi di confronto utilizzati dall’Ufficio per rideterminare il valore del bene costituivano solo delle mere valutazioni dell’ufficio, prive di elementi di supporto, che l’immobile di cui alla compravendita dell’anno 2008 non aveva caratteristiche analoghe a quello oggetto di controversia e che la perizia estimativa del coobbligato non poteva essere utilizzata perché non depositata in giudizio; 5. non ricorrono le condizioni per trattare la presente causa in pubblica udienza, come richiesto dalla difesa dell’istante con la memoria ex art. 380-bis. 1. cod. proc., tenuto conto del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nella fattispecie in esame e del fatto che le questioni giuridiche poste non assumono rilevanza nomofilattica, risultando, per altro verso, la sede dell'adunanza camerale del tutto compatibile con la rilevanza economica della controversia (cfr., tra le tante, Cass., Sez. VI/T, 22 ottobre 2022, n. 31679, che richiama Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8757), Cass., Sez. U.civ., 5 giugno 2018, n. 14437 e (Cass., Sez. U. civ., 23 aprile 2020, n. 8093); 6. la contestazione di fondo (principal mente elaborata con il primo motivo, ma, ripresa sotto altri aspetti anche nelle altre censure) è la dedotta violazione artt. 51 e 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sui criteri di stima, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, del valore in comune commercio del citato complesso immobiliare, poiché -a dire della contribuente - sarebbe stato violato il criterio comparativo previsto dalle citate disposizioni, stante l’assenza, da un lato, e l’inadeguatezza, dall’altro, dei dati messi a confronto, in quanto: a. la relazione di stima posta a base dell’atto non ha indicato gli estremi degli atti considerati in comparazione, né li ha allegati; b. è stato prodotto in giudizio un atto di compravendita di un bene disomogeneo; c. è stata utilizzata una perizia non prodotta; 6.1. dette ragioni sono state poi declinate nei successivi motivi di ricorso anche sotto i paradigmi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ. in relazione alla dedotta violazione degli artt.115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. (per avere la [OSCURATO:PERSONA] regionale posto a base della decisione documentazione non prodotta ed aver ritenuto provato il diverso valore), 112 cod. proc. civ. (per l’omessa rappresentazione delle ragioni circa la ritenuta sussistenza della conseguita prova del predetto diverso valore) ed omesso esame circa il fatto che gli elementi posti a confronti erano delle mere stime interne dell’ufficio, che l’atto del 2008 era relativo ad immobile non comparabile e che la citata perizia era stata prodotta in altro giudizio; 7. l’art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 prevede, per quanto occupa, che: «2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio. 3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore dicui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni»; 7.1. l’art. 52 d.P.R. citato così dispone: «1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni […]. 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonchè dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. 2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma»; 8. in punto di fatto, risulta pacifi co e documentato che l’accertamento (il cui contenuto è stato riprodotto, ai fini dell’autosufficienza, in sede di ricorso) ha precisato che «lastima è stata eseguita con il metodo sintetico- comparativo , basato sul confronto con immobili similari di prezzo noto e con altre stime eseguite dallo scrivente…»; 8.1. in particolare, la stima ha utilizzato: a. come «elementi di confronto» i valori OMI 1° semestre 2011 ed i valori del 1° trimestre risultanti dalla rivista [OSCURATO:PERSONA]; b. «precedenti valutazioni eseguite dall’Ufficio», cioè il valore di stima di sette beni immobili nella misura determinata dall’Ufficio; 8.2. la [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto tali elementi adeguati a rettificare il valore del bene ed ha altresì utilizzato i contenuti della relazione tecnica del 2010 di [OSCURATO:PERSONA] (allegata al ricorso della contribuente) e della perizia estimativa prodotta in altro giudizio dal coobbligato per negare la sussistenza del dedotto pessimo stato manutentivo del bene; 8.3. la [OSCURATO:PERSONA] non ha, invece, proprio fatto menzione dell’atto di compravendita del 2008 prodotto dall’Agenzia nel corso del giudizio, per cui le critiche mosse al riguardo dalla ricorrente risultano non pertinenti; 9. la questione di diritto è, quindi, quella di stabilire se sia rispettosa dei criteri di cui all’art. 51 T.U. registro una stima basata sui predetti valori OMI e su quelli risultanti dalla citata rivista “[OSCURATO:PERSONA]”, nonchè su precedenti stime dell’ufficio, di cui viene indicato solo il valore finale; 9.1. in particolare, almeno con riferimento ai primi due motivi, la società lamenta –giova ripeterlo - che le questioni giuridiche fraintese attengono alla possibilità per l’Ufficio di determinare il valore del bene in base: -ad una stima che non indica, né allega gli atti di compravendita considerati per la comparazione; -ad un atto prodotto per la prima volta in corso di giudizio. 9.2. non è stata, invece, posta la questione del vizio di motivazione dell’avviso impugnato, profilo questo inammissibilmente richiamato con la memoria ex art. 380-bis1. cod. proc. civ. nella parte in cui è stata menzionata la giurisprudenza di questa Corte in tema di vizio motivazionale dell’atto impositivo. 9.3. non è pertinente il richiamo alla mancata allegazione – riproduzione degli atti di compravendita, poichè il valore del bene non è stato rettificato in base a dette atti, ma sulla scorta dei valori OMI e delle risultanze della citata rivista, nonché sulle altre stime operate dall’ufficio; 9.4. non assume, infine, nessuna rilevanza la questione della produzione in giudizio dell’atto del 2008, poiché il Giudice non ha fondato la sua decisione su tale evidenza; 10. sul versante giuridico, questa Corte ha avuto modo di chiarire che: -«[…] il d.p.r. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, espone un triplice ordine di presupposti (equiordinati e) legittimanti l'accertamento del maggior valore di commercio del bene immobile oggetto di compravendita, avendo questa Corte precisato, con risalente indirizzo, che l'avviso di rettifica del valore dichiarato, ai fini dell'imposta di registro, può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su «altri elementi di valutazione», ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, elementi, questi, tra i quali rientra, … una stima operata dall'Agenzia del territorio (v. Cass., 26 gennaio 2018, n. 1961; Cass., 10 febbraio 2006, n. 2951) [….]»; -«[…] nella eventuale fase contenziosa viene in considerazione l'onere dell'Amministrazione di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto, fase, questa, nella quale il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (v. già Cass. Sez. U., 26 ottobre 1988, n. 5783, cui adde, ex plurimis, Cass., 18 settembre 2019, n. 23217; Cass., 26 gennaio 2018, n. 1961; Cass., 6 giugno 2016, n. 11560; Cass., 25 marzo 2011, n. 6914; Cass., 1 dicembre 2006, n. 25624; Cass., 12 maggio 2003, n. 7231; Cass., 19 ottobre 2001, n. 12774; Cass., 8 marzo 2001, n. 3419; Cass., 25 luglio 1997, n. 6958; Cass. Sez. U., 4 gennaio 1993, n. 8; Cass. Sez. U., 21 dicembre 1990, n. 12141)»; «Quanto, poi, all’utilizzazione probatoria dei valori desunti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, …. se, in linea di principio, il convincimento del giudice può fondarsi anche su di un unico elemento indiziario, qualora preciso e grave, - ciò nondimeno detto elemento non può essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di praesumptio de presumpto (Cass., 16 giugno 2021, n. 16957, cit.; Cass., 4 novembre 2020, n. 24550; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2155, cit.)» (così Cass., Sez. T, 12 dicembre 2022, n. 36232); -«…l'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi di valutazione" (ex art. 51, terzo comma d.P.R. 131/1986), quali la destinazione dell'immobile, la sua collocazione, la sua tipologia, la superfice, lo stato di conservazione, l'epoca di costruzione, a condizione che tali criteri di valutazione non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa ( cfr. Cass. n. 2951 del 10/02/2006; Cass. n. 3419 del 08/03/2001). Ne consegue che l'aver l'Ufficio fondato l'accertamento di maggior valore sulla stima effettuata dall'agenzia del territorio e non su atti comparativi od altri elementi non invalida l'atto accertativo poiché si tratta di criteri, quelli elencati dall'art. 51, comma 3, d.p.r. 131/86, pari ordinati, ben potendo l'Amministrazione, nell'accertamento di valore, seguire uno qualsiasi dei criteri di cui al succitato comma 3 (Cass. 4221 del 24/02/2006). Del resto, qualora si ritenesse l'imprescindibilità dell'indicazione di atti comparativi, non potrebbe predicarsi la legittimità di alcun atto di accertamento laddove l'indicazione di tali atti si appalesasse, in concreto, impossibile» (così Cass., Sez. T., 26 gennaio 2018, n. 1961 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103 e le altre ivi richiamate); 11. alla luce di tali principi, il ricorso va deciso nel modo che segue; 11.1. il primo motivo di ricorso risulta infondato, perché, a mente del menzionato art. 51 T.U. registro, il valore del bene può essere determinato anche sulla scorta dei valori di stima stabiliti dall’Ufficio per altri cespiti reputati omogeni, soprattutto quando - come avvenuto nel caso che occupa - la valutazione si sviluppa nel quadro di più un ampio giudizio che coinvolge la considerazione dei valori OMI e delle risultanze di riviste specializzate, elementi questi idonei ad offrire, per la eterogeneità delle fonti e la pluralità delle stesse, una piattaforma probatoria plausibile, correttamente utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha basato la relativa valutazione sui contenuti della relazione di stima allegata all’atto impositivo, a sua volta, fondata sui predetti plurimi riscontri valutativi; 11.1.2. diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, quindi, le valutazioni interne dell’ufficio e cioè le sue stime possono essere poste a base della rettifica, impregiudicato il diritto della contribuente di contestarle in sede di giudizio, allegando e dimostrando un diverso valore in modo da rappresentare ed accreditare la congruità del valore dichiarato nell’atto; 11.1.3. tale profilo attiene alla prova della pretesa impositiva, il quale, però, costituisce tema del tutto distinto dalla mancata allegazione di tali stime all’atto impositivo, la cui omissione coinvolge semmai il teorico difetto di motivazione dell’atto, vizio questo che tuttavia non ha costituto motivo di ricorso; 11.2. anche il secondo motivo è infondato, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto –con valutazione di merito non sindacabile nella presente sede –che l’Agenzia avesse provato il maggior valore del bene, non sovvertendo, per tale via, il principio di cui all’art. 2697 cod. civ, che pone il relativo onere a carico dell’ente impositore ed utilizzando e valutando, ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., gli elementi probatori emergenti dalla relazione di stima allegati all’atto impositivo; 11.3. risulta inammissibile il terzo motivo con il quale si lamenta, sotto il paradigma censorio dell’art. 360, primo comma, n.4. cod. proc. civ., un vizio di inadeguata motivazione della sentenza impugnata, dolendosi la contribuente della «criptica, illogica e comunque insufficiente motivazione» (v. pagina 26 del ricorso) della pronuncia, nonché dell’appiattimento del Giudice regionale alla valutazione operata dall’Ufficio, avendo omesso di spiegare le ragioni della comparabilità dei beni; 11.3.1. costituisce orientamento ampiamente consolidato di questa Corte ritenere che l’ipotesi di un’anomalia motivazionale rilevante, al netto dei casi di irriducibile contraddittorietà ed inconciliabilità logica della motivazione, è quella che non rende percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture; 113.2. siffatta motivazione si considera– come suol dirsi - non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mentre va esclusa (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. T., 23 settembre 2022, che richiama Cass., Sez. U. 19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557 (p . 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679]; 11.3.4. nella specie, una sufficiente motivazione sussiste, nella parte in cui il Giudice d’appello ha considerato provato il maggior valore del bene stimato dall’Ufficio, in base ai valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare ed in relazione agli «immobili similari concretamente compravenduti», espressamente richiamando sul punto e ritenendo congrui i valori di mercato indicati nella relazione di stima allegata all’atto impositivo, i cui contenuti, opportunamente riportati nel ricorso, danno conto della puntuale descrizione dei beni (per tipologia di beni, ubicazione, consistenza, destinazione, caratteristiche costruttive, etc.) e del valore ai medesimi attribuito; 11.3.5. l’inammissibile utilizzo da parte del Giudice regionale della perizia estimativa predisposta, in altra vertenza (r.g. 7663/2016) e non prodotta in giudizio (in tesi idonea ad integrare la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.), non ha assunto nella logica decisione valore decisivo e, quindi, non può determinare la nullità della sentenza, in quanto il riferimento a detta perizia risulta operato nella sentenza impugnata come elemento aggiuntivo ad una evidenza (circa lo stato di manutenzione del bene) già acquisita in base alla relazione del 2010 di [OSCURATO:PERSONA], che era stata prodotta dalla contribuente con il ricorso introduttivo; 12. risulta, infine, inammissibile anche il quarto motivo di ricorso con cui l’istante ha dedotto (v., in particolare, pagina n. 32 del ricorso) l’omesso esame di fatti storici, continuando a lamentare che gli elementi di comparazione utilizzati dall'agenzia sono, in realtà, mere valutazioni di stime effettuate dall'Ufficio, che il contratto di compravendita è stato allegato per la prima volta nel corso del giudizio e che ha ad oggetto immobili diversi e che la perizia stimativa del coobbligato solidale non poteva essere utilizzata in quanto non prodotta in giudizio; 12.1. dette censure, difatti, non attengono –come richiede l’art. 306, primo comma, num. 5. Cod. proc. civ., a fatti in senso storico e normativo, ossia ad un fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. (costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche ad un fatto secondario (dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fattoprincipale), né ad un preciso accadimento in senso storico-naturalistico, ad un dato materiale, ad un episodio fenomenico o ad una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass, Sez. III, 7 giugno 2022, n. 18318, che richiama Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017, cfr. Cass.n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U. n. 5745 del 2015; Cass. n. 5133 del 2014; Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); 12.2. l’illustrata doglianza, in realtà, disvela un uso improprio dell’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., risolvendosi nella rappresentazione di critiche che manifestano, al fondo, la non condivisione delle valutazioni di merito compiute dal Giudice d’appello, così finendo con il coinvolgere la Corte in tale inammissibile sindacato; 13. alla stregua delle riflessioni che precedono il ricorso va complessivamente respinto; 14. l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata esonera dalla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio; 15. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio