CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 18/05/2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 11/07/2019 con la quale il Tribunale di Modena aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale liquidatore di Edilservice s.r.I., dichiarata fallita il 10/05/2010, del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infra-quinquennale, lo aveva condannato alla pena principale di anni 3 e mesi 2 di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Tutti gli indizi documentali a carico del ricorrente sono stati rinvenuti presso lo studio del commercialista e coimputato [OSCURATO:PERSONA], mentre, a fronte delle doglianze difensive circa la visura camerale relativa alla nomina di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha replicato che tali nomine avvengono con atto notarile, atto tuttavia non acquisito agli atti. L'atto di appello, inoltre, lamentava che presso lo studio indicato erano state trovate le fotocopie di due carte di identità di [OSCURATO:PERSONA], diverse e incompatibili tra loro e con quella trovata in possesso dell'imputato stesso. La Corte ha ritenuto la compatibilità tra le due carte d'identità, ma sull'erroneo presupposto che la loro scadenza fosse di cinque anni, anziché di dieci come stabilito dall'art. 31 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. In premessa, mette conto richiamare il rilievo della sentenza impugnata, lì dove ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione sui fatti di cui al processo, sicché le deduzioni proposte corrispondono ad assunti della difesa tecnica non suffragati neppure dalle dichiarazioni dell'imputato.Ora, quanto alla visura camerale attestante l'intervenuta assunzione del ruolo di liquidatore, la sua genuinità non è posta in discussione nemmeno sul piano delle (mere) prospettazioni della difesa tecnica, sicché la censura basata sul mancato rinvenimento dell'atto notarile è, con ogni evidenza, manifestamente inidonea a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Anche le doglianze afferenti alle due fotocopie di carte di identità sono inammissibili. Il mero riferimento alla data di emissione dei due documenti (per il secondo dei quali, peraltro, solo desunto dalla Corte di appello) e alla durata decennale della relativa efficacia non rendono, di per sé, incompatibili i due documenti, posto che il secondo potrebbe essere stato legittimamente rilasciato per ragioni diverse dalla scadenza del primo (il suo smarrimento, ad esempio). Anche sul punto, peraltro, decisivo è il rilievo che quelle esaminate dal giudice di appello sono mere prospettazioni della difesa tecnica, dalle quali solo in via congetturale vengono tratti elementi privi perfino del riscontro di una dichiarazione dell'imputato. D'altra parte, il ricorso neppure prende in considerazione una pluralità di ulteriori elementi e argomenti valorizzati dalle conformi sentenze di merito, quali il documento sottoscritto dal ricorrente in cui lo stesso dava atto della ricezione della documentazione contabile, l'accettazione della carica in prossimità del fallimento della società di cui favoriva il trasferimento della sede a Roma, la nomina di un legale sottoscritta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il suo rendersi irreperibile alla curatela. Il ricorso, per un verso, è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), mentre, per altro verso, muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cinnini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla. Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e