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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 39051/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso è del tutto inconferente rispetto alla fattispecie di reato ascritta all'imputato, riguardante il rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico Rilevato che gli indici sintomatici dell'assunzione di alcol descritti in motivazione (alito vinoso, andatura barcollante) legittimavano l'invito rivolto al ricorrente di sottoporsi all'accertamento mediante etilometro, come chiarito dal giudice in sentenza; ritenuto che le argomentazioni a sostegno del ricorso (richiesta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada), oltre a prospettare una non consentita diversa interpretazione dei fatti, sono prive della specifica enunciazione delle ragioni in fatto e diritto che le sorreggono.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso è del tutto inconferente rispetto alla fattispecie di reato ascritta all'imputato, riguardante il rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico Rilevato che gli indici sintomatici dell'assunzione di alcol descritti in motivazione (alito vinoso, andatura barcollante) legittimavano l'invito rivolto al ricorrente di sottoporsi all'accertamento mediante etilometro, come chiarito dal giudice in sentenza; ritenuto che le argomentazioni a sostegno del ricorso (richiesta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada), oltre a prospettare una non consentita diversa interpretazione dei fatti, sono prive della specifica enunciazione delle ragioni in fatto e diritto che le sorreggono. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39051/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris