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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 32054/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Ravenna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, in relazione al dato di non essere coincidente con il minimo edittale.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché l'impugnata sentenza ha espressamente motivato le ragioni della fissazione della pena in sei mesi di arresto ed C 1.200 di ammenda - detenzione di due armi da taglio di dimensioni significative, impressionante mole di precedenti penali, anche per reati contro la persona - con concessione, peraltro, delle circostanze attenuanti generiche.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Ravenna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, in relazione al dato di non essere coincidente con il minimo edittale. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché l'impugnata sentenza ha espressamente motivato le ragioni della fissazione della pena in sei mesi di arresto ed C 1.200 di ammenda - detenzione di due armi da taglio di dimensioni significative, impressionante mole di precedenti penali, anche per reati contro la persona - con concessione, peraltro, delle circostanze attenuanti generiche. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32054/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris