CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00266/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) dai certificati della PRA, l'uno datato 21 novembre 2011 e l'altro 26 novembre 2011, non è dato evincere che l'acquisto dell'autocarro da [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuto nello spazio di tempo compreso tra il 21 e il 26, in quanto il certificato del 26 si limita ad attestare la cessazione della circolazione per esportazione come formalità richiesta da soggetto non intestatario; b) l'imputato, dopo aver acquistato l'autocarro nel 2011, ha omesso, quindi, di registrare il passaggio di proprietà alla PRA, provvedendo poi, a novembre 2013, ad annotare la cancellazione delle targhe, dopo la vendita ad un cittadino libico; c) la circostanza che l'autocarro sia stato rinvenuto nella disponibilità dell'imputato con segni di alterazione del telaio, a dicembre 2013, è elemento di prova della sua responsabilità in merito alla ricezione del mezzo di provenienza furtiva, ma anche della sostituzione del numero di telaio con uno riconducibile ad altro autocarro, dal ricorrente acquistato in epoca prossima al furto; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]