CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 23215/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di FermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data11 dicembre 2025 con cui il Tribunale di Fermo ha applicato la pena su richiestaex art. 444 cod. proc. pen. per i reati a lui contestati.2. Il ricorso svolge un’unica censura con cui denuncia violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.3. Il ricorsi è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti. Invero,contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazioneè consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato,al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art.448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.). È invece inammissibile - poiché non rientranelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza dipatteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudicedelle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). Lamedesima conclusione vale con riguardo al denunciato vizio di omessamotivazione, il quale non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso percassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).Nel caso di specie il ricorrente non ha in alcun modo dedotto né argomentatola erronea qualificazione del fatto contestato e ritenuto dal giudice.4. L'inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610,comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017,trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione dellapena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previstidall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727/2018).5. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassadelle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila,di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]